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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 agosto 2025

Cassazione n. 23760/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rel. est.

R.G. 5431/2024 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5431/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5431/2024 Numero sezionale 5389/2025 Numero di raccolta generale 23760/2025 Data pubblicazione 23/08/2025 r.g. n. 5431/2024 a.c. 20/6/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 4513/16/2023, depositata in data 19/7/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 20 giugno 2025; Rilevato che: Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Roma, [OSCURATO:PERSONA] (anche “la contribuente”) impugnò la comunicazione preventiva di fermo amministrativo con riferimento alle presupposte cartelle recanti tributi.

Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, il giudice di primo grado accolse il ricorso con riferimento ad alcune cartelle di pagamento.

La sentenza fu confermata dalla CGT-2 del Lazio, nella contumacia dell’agente della riscossione.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.

Considerato che: La contribuente ha notificato il ricorso per cassazione all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sua sede (tra le varie, Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021, Rv. 661765 - 01).

Numero registro generale 5431/2024 Numero sezionale 5389/2025 Numero di raccolta generale 23760/2025 Data pubblicazione 23/08/2025 r.g. n. 5431/2024 a.c. 20/6/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notifica, pertanto, è nulla e, in assenza di attività difensiva da parte dell’agente della riscossione intimata, essa deve essere rinnovata da parte della ricorrente entro il termine perentorio assegnato nel dispositivo.

P.Q.M Ordina alla ricorrente di notificare il ricorso all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] presso la sua sede legale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 5431/2024 Numero sezionale 5389/2025 Numero di raccolta generale 23760/2025 Data pubblicazione 23/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rel. est. R.G. 5431/2024 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5431/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5431/2024 Numero sezionale 5389/2025 Numero di raccolta generale 23760/2025 Data pubblicazione 23/08/2025 r.g. n. 5431/2024 a.c. 20/6/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 4513/16/2023, depositata in data 19/7/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 20 giugno 2025; Rilevato che: Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Roma, [OSCURATO:PERSONA] (anche “la contribuente”) impugnò la comunicazione preventiva di fermo amministrativo con riferimento alle presupposte cartelle recanti tributi. Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, il giudice di primo grado accolse il ricorso con riferimento ad alcune cartelle di pagamento. La sentenza fu confermata dalla CGT-2 del Lazio, nella contumacia dell’agente della riscossione. Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. Considerato che: La contribuente ha notificato il ricorso per cassazione all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sua sede (tra le varie, Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021, Rv. 661765 - 01). Numero registro generale 5431/2024 Numero sezionale 5389/2025 Numero di raccolta generale 23760/2025 Data pubblicazione 23/08/2025 r.g. n. 5431/2024 a.c. 20/6/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notifica, pertanto, è nulla e, in assenza di attività difensiva da parte dell’agente della riscossione intimata, essa deve essere rinnovata da parte della ricorrente entro il termine perentorio assegnato nel dispositivo. P.Q.M Ordina alla ricorrente di notificare il ricorso all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] presso la sua sede legale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo. Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 5431/2024 Numero sezionale 5389/2025 Numero di raccolta generale 23760/2025 Data pubblicazione 23/08/2025
Sentenza Cassazione n. 23760/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris