CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controC.I.A. – [OSCURATO:PERSONA] (già C.I.A.- [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1298/2022 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 4.04.2022, N.R.G. 1442/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] C.I.A., volte ad ottenere ilpagamento della somma di € 304,14 a titolo di scatti di anzianità, della sommadi € 66.915,28 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario, di € 7977,84 odella diversa somma a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizionedel riposo settimanale per 36 domeniche e di € 4038,50 per indennità di incariconon percepita, oltre accessori.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere lavorato alle dipendenze dellaConfederazione Italiana Agricoltori dal 1 febbraio 2000 al 12 dicembre 1016 conla qualifica di impiegato, e di avere svolto le mansioni di autista assegnato altrasporto del Presidente e fondatore della Confederazione e di tutti gli exvicepresidenti, direttori generali e degli altri soggetti indicati nell’attointroduttivo, conducendo le auto ivi identificate.Aveva inoltre allegato di avere lavorato oltre l’orario contrattualmenteprevisto e anche in orario notturno, nonché di sabato e domenica, senza riceverealcuna retribuzione a titolo di lavoro straordinario.2. La Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso tale sentenza, ha condannato la Confederazione ItalianaAgricoltori al pagamento in suo favore della somma di € 7977,84 a titolo dirisarcimento del danno per la mancata fruizione dei riposi compensativi.3. La Corte territoriale ha rilevato che le comunicazioni datoriali con cui erastata riconosciuta l’indennità di incarico di € 1265,09 per 14 mensilità in aggiuntaalla retribuzione ordinaria (risultante dalle buste paga) si erano limitate adaffermare che veniva corrisposta in relazione all’incarico di autista e che taleespressione era polisensa.4. Ha ritenuto che la comune intenzione delle parti fosse stata nel senso diriconoscere l’indennità di incarico quale compenso forfettario per il lavorostraordinario svolto dal Mei.Numero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/20265. Il giudice di appello ha evidenziato che il regolamento del personale avevaprevisto la possibilità di fornire prova dello svolgimento di un numero di oresuperiore a quello corrispondente alla prestabilita forfettizzazione, mediantedisposizione emessa dal responsabile del dipartimento o di settore, di concertocon il direttore nazionale.6. Ha poi rilevato che l’indennità di incarico percepita dal Mei nel periodo dal1.1.2011 al 31.12.2016 era superiore ad € 100.000,00 ed era dunque superiorea quella richiesta per il lavoro straordinario svolto nel medesimo periodo, e pariad € 66.915,28.7. Ha infine liquidato in via equitativa il danno per usura psico-fisica subitodal Mei per il lavoro pacificamente prestato in 36 domeniche, in violazionedell’art. 2109 cod. civ. e dell’art. 9 d.lgs. n. 66/2003.8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di dodici motivi, illustrati da memoria.9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 ss. cod. civ. in relazione all’interpretazione dell’indennità diincarico, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale tralasciato il carattere prioritario del criterio letteralenell’interpretazione del patto relativo all’indennità di incarico.Richiama la lettera del 15 luglio 2009, evidenziando che l’indennità di incaricoè riferita alle mansioni di autista.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.La sentenza impugnata ha analizzato le comunicazioni datoriali sottoscritteper accettazione dal lavoratore, con cui era stata riconosciuta l’indennità diincarico “in relazione all’incarico di autista” in aggiunta alla retribuzione ordinariaed ha fatto applicazione del criterio di interpretazione letterale, ritenendo taleespressione polisensa.Ha infatti evidenziato che l’espressione “in relazione all’incarico di autista” sipuò intendere sia nell’accezione indicata dal Mei, secondo cui non ha la funzioneNumero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/2026di remunerare lo straordinario, ma solo l’incarico di autista, sia come volta aricomprendere e compensare tutte le attività strettamente legate alla figuraprofessionale di autista quale si modula in concreto nell’ambito aziendale, anchecon riferimento all’orario di lavoro diverso e più gravoso, connaturato all’obbligodi accompagnamento fuori sede e anche fuori città degli organi di vertice,rispetto a quello previsto per tutti gli altri impiegati nella misura di 36,5 oresettimanali con collocazione oraria fissa e predeterminata.Ha in particolare rilevato che nello stesso ricorso di primo grado il Mei avevaallegato che all’inizio della settimana gli veniva consegnato un “tracciato”contenente gli accompagnamenti previsti nella settimana con l’indicazione delnome del dirigente da accompagnare, del giorno, dell’ora e del luogo del viaggio;ha evidenziato che era pacifico che tali accompagnamenti erano frequenti,avvenivano in orari disparati e comportavano servizio prolungato che ricadevatalvolta anche di domenica.Ha quindi concluso - in un giudizio complessivo in cui ha tenuto conto della provatestimoniale, della condotta dello stesso lavoratore, che non aveva mairivendicato nel corso del rapporto lo straordinario, e delle buste paga, in cui talevoce non figurava e, quindi, nel rispetto dei canoni di interpretazione delcontratto (e delle sue clausole) ex artt. 1362 e ss. Cpc. – che l’espressione inargomento dovesse essere intesa nel secondo senso (v. pag. 9 sent.).3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Si addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto dell’eccezioneformulata dal Mei alla prima udienza del 28.11.2017 e reiterata nell’atto diappello, secondo cui – a fronte della sua deduzione circa la mancanza di unaespressa precisazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] sullanatura dell’indennità di incarico quale compenso per il lavoro straordinario, equindi sulla mancanza di una sua accettazione – nulla aveva contestato la datricedi lavoro, dovendosi pertanto la circostanza ritenersi pacifica. Era stato omessol’esame di questa circostanza decisiva.4. Il motivo è per più ragioni inammissibile.Numero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/2026In primo luogo, l’inammissibilità del motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. deriva dal fatto che si è al cospetto di una “doppia conforme”, la qualenon è esclusa per il fatto che la corte d’appello abbia deciso sulla base di unpercorso argomentativo diverso.In secondo luogo, manca il “fatto storico” decisivo che non sarebbe statovalutato, essendo piuttosto - la mancanza di un’espressa previsione della naturadell’indennità di incarico e il diverso valore attribuito al comportamento delleparti – proprio la “quaestio iuris” sottoposta al giudice del merito.Si tratta infine di un argomento non decisivo, che la corte ha in ogni caso valutatonel senso di escludere rilievo alla (eventuale) “non contestazione” da parte dellaConfederazione sul fatto che al Mei non sarebbe mai stato comunicato lo scopodelle indennità di incarico e quindi che non vi sarebbe stata alcuna suaaccettazione.La sentenza impugnata ha infatti esaminato la mancanza di un’espressa edunivoca precisazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardo al fattoche l’indennità di incarico doveva compensare il lavoro straordinario, e, a frontedel carattere polisenso dell’espressione, ha ricostruito la volontà delle parti sullabase delle risultanze istruttorie.Ha in particolare evidenziato che, secondo quanto riferito dalla testeRossana Zambelli, l’indennità di incarico compensava forfettariamente lostraordinario, non era mai stata riassorbita ed il Mei, tenuto a registrare la suapresenza solo quando era in sede, non aveva mai rivendicato altro a titolo distraordinario.In ordine allo specifico rilievo dell’appellante riguardante la mancatatrascrizione della frase “non era espressamente scritto”, la Corte territoriale haritenuto che tale precisazione confermasse l’attendibilità del teste Zambelli.Ha poi ritenuto che l’indennità di incarico era volta a compensare anche illavoro straordinario, in quanto sugli orari di viaggio del Mei non era intervenutoalcun controllo o verifica.Ha infine evidenziato che il Mei aveva in custodia l’auto aziendale presso lasua abitazione e non era tenuto a riconsegnarla al termine dei viaggi passandodalla sede, né ad indicare e a documentare il suo orario di viaggio; ha poiNumero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/2026rimarcato che l’indennità era di ammontare assai elevato se rapportata allaretribuzione ordinaria del lavoratore.Ai fini di cui all’art. 1369 cod. civ., ha pertanto ritenuto che l’attribuzioneall’indennità di incarico della finalità di compensare la gravosità dell’orario dilavoro connesso alle mansioni attribuite fosse maggiormente funzionale alconcreto atteggiarsi del rapporto.L’intero percorso argomentativo della Corte è fondato sulla valutazione di tuttele risultanze istruttorie nonché sul rispetto delle regole fissate dagli artt. 1362 ess. C.p.c., dovendosi peraltro rammentare che l'accertamento della sussistenzadi una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzionedel giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione(Cass. 27490 del 28/10/2019), nella specie non sussistente, per le ragioni suesposte.5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ.Critica la sentenza impugnata per non avere valutato che non era statacontestata la mancata esternazione al Mei della circostanza che l’indennità diincarico costituiva la retribuzione del lavoro straordinario.6. Il motivo è inammissibile, per le ragioni su esaminate, essendosostanzialmente riproduttivo delle censure esposte nel secondo motivo.La sentenza impugnata ha infatti valutato la mancanza di un’espressa edunivoca precisazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardo al fattoche l’indennità di incarico doveva compensare il lavoro straordinario (cfr. Cass.n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).7. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2099, 2108, 1325, 1326 cod. civ., in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto risolutival’opinione del datore di lavoro, mai esternata al Sindacato né al lavoratore epriva di consenso, che il pagamento dello straordinario fosse inclusonell’indennità di incarico.Numero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/2026Aggiunge che il consenso del lavoratore sarebbe stato irrilevante, essendo incontrasto con gli artt. 5 e 26 del Regolamento.8. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione dellaCorte.La sentenza impugnata non ha infatti ritenuto risolutiva l’opinione del datoredi lavoro, ma a fronte dell’espressione polisensa contenuta nelle comunicazionidatoriali, ha ricostruito la volontà delle parti sulla base delle risultanze istruttorie.Sotto questo profilo, diviene irrilevante ogni questione sulla accettazione o menodel lavoratore circa la natura del compenso.9. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 1325, 1326 e 1363 cod. civ., in relazione al presunto consenso sindacalesulla forfettizzazione dello straordinario, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.Evidenzia che la sentenza impugnata non ha fatto menzione di alcunaproposta del datore di lavoro alle organizzazioni sindacali, né di un’accettazionesindacale e che pertanto non vi era stato alcun consenso; sostiene che ilconsenso sindacale, ove sussistente, sarebbe incompatibile con gli artt. 5, 12 e26 del Regolamento, fonte esclusiva del trattamento economico.10. La censura è inammissibile, in quanto non si confronta col decisum.La sentenza impugnata ha espressamente considerato irrilevante ilriferimento del teste Zambelli agli accordi sindacali (che l’appellante avevacontestato per la tardività delle deduzioni sul consenso del Sindacato e dellavoratore); ha infatti rimarcato l’evidenza del contenuto e del valore dellasuddetta deposizione, anche a prescindere da tale riferimento.Inoltre, il motivo fa leva su specifici contenuti del regolamento che nonrisultano dalla sentenza impugnata, e la censura non indica gli atti dei gradi dimerito nei quali il Mei avrebbe dedotto che il Regolamento costituisce fonteesclusiva del trattamento economico.Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribaditoche nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenzain rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di dirittoproposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazioneNumero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/2026diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questionirilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di dirittocompresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sulpunto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003;Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga unadeterminata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e nonrisulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarnel’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza delricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto talequestione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hannorichiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass.n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).11. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 2099 e 2108 cod. civ., nonché dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 66/2003e dell’art. 36 Cost., in relazione alla presunta accettazione del lavoratoredell’inclusione della retribuzione per lo straordinario nell’indennità di incarico, aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Sostiene che l’accettazione dell’inclusione della retribuzione per il lavorostraordinario nell’indennità di incarico da parte del lavoratore comporterebbeuna rinuncia anteriore alla maturazione del diritto e sarebbe dunque affetta danullità assoluta per mancanza originaria della causa.12. Con il settimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 cod. civ., sull’interpretazione dell’indennità di incarico,sul punto della comune intenzione delle parti e dell’interpretazione complessivadelle clausole, in riferimento all’inesistenza di “riconoscimenti di voci sul lavorostraordinario”, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Lamenta la mancata considerazione delle previsioni contenute nelRegolamento interno, che stabilisce maggiorazioni per lavoro straordinario eNumero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/2026rimborso spese, e vieta un trattamento economico diverso da quello contenutonel regolamento medesimo.Sostiene che il silenzio della [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel Mei sulla retribuzione del lavoro straordinario non può significare che fossecomune intenzione delle parti considerare la retribuzione per straordinarioinclusa nell’indennità di incarico.14. Con l’ottavo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 cod. civ., sull’interpretazione dell’indennità di incarico, sul puntodella comune intenzione delle parti in riferimento al fatto che il Mei non avrebbemai avanzato pretese, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Insiste nel sostenere che la sentenza viola il canone interpretativo dellacomune volontà delle parti.Sostiene che il silenzio del Mei non è indice di una volontà abdicativa riguardoalla retribuzione per il lavoro straordinario, né dell’accettazione dell’indennità diincarico come comprensiva della retribuzione per lavoro straordinario.Evidenzia che in assenza di rinunce, peraltro assoggettate allaregolamentazione contenuta nell’art. 2113 cod. civ., le forme di estinzione deidiritti sono costituite dalla decadenza e dalla prescrizione.15. Con il nono motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1369 cod. civ., sull’interpretazione dell’espressione “in relazioneall’indennità di incarico” come espressione polisensa, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Sostiene che l’espressione “indennità di incarico” è chiarissima e non èpolisensa, donde la violazione del canone interpretativo di cui all’art. 1369 cod.civ.Aggiunge che l’interpretazione più conveniente non potrebbe essere quella diconsiderare l’indennità di incarico comprensiva del lavoro straordinario e che nelcaso di specie non esisteva alcuna ragione o causa concreta che collegassel’indennità di incarico al corrispettivo per lavoro straordinario.16. Con il decimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1366 cod. civ., sull’interpretazione dell’indennità di incarico,Numero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/2026in riferimento alla comune intenzione delle parti, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di avere violato i principi di correttezza e buonafede, che si concreta nel non suscitare falsi affidamenti, esclude significatiunilaterali ed interpretazioni cavillose in contrasto con la ragion pratica o causaconcreta del negozio.17. Con l’undicesimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 cod. civ., sull’interpretazione dell’art. 12 del regolamento interno,sul cambio di orario, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Deduce che il Mei nell’atto di appello aveva dedotto la mancanza didisposizioni emesse dal responsabile di Dipartimento o di Settore di concerto conil [OSCURATO:PERSONA] riguardo diverse articolazioni dell’orario, nei terminirichiesti dall’art. 12 del regolamento interno.Evidenzia che dagli atti del processo non era emersa una disposizione verbaledi cambiamento orario e sostiene che non può ritenersi inclusa nell’indennità diincarico.18. Con il dodicesimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 cod. civ., per l’interpretazione dell’indennità di incarico inriferimento alla comune intenzione delle parti, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ.Critica la sentenza impugnata per avere interpretato l’indennità di incaricosolo come compenso per il lavoro straordinario e non come indennità volta acompensare il lavoro di autista.Evidenzia che l’indennità di incarico come comprendente la retribuzione dellavoro straordinario è subordinata alla forfettizzazione del compenso per lavorostraordinario, basata a sua volta sulla legittimità del cambiamento di orario;sostiene pertanto l’irrilevanza della “circostanza che la domanda del Mei per laretribuzione del lavoro straordinario sia maggiore dell’indennità di incarico” (cosìpag. 27 ricorso).Numero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/202615. Il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo ed il dodicesimo motivo,che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica egiuridica, presentano profili di inammissibilità, in quanto non colgono il decisum.La Corte territoriale ha rilevato che era pacifica l’assenza di un orario fisso epredeterminato in capo al Mei ed ha interpretato l’espressione “in relazioneall’incarico di autista” come volta a ricomprendere e compensare tutte le attivitàstrettamente legate alla figura professionale di autista quale si modula inconcreto nell’ambito aziendale, anche (e dunque non solo) con riferimentoall’orario di lavoro diverso e più gravoso.Come si è detto, la sentenza impugnata ha dato contezza delle ragioni per lequali ha ritenuto polisensa l’espressione “indennità di incarico” utilizzata nellecomunicazioni datoriali, ed ha interpretato tale espressione in base alla comunevolontà delle parti, ricostruita all’esito delle risultanze istruttorie, tenendo contodel concreto atteggiarsi del rapporto.Non è poi sulla base del regolamento interno che la Corte territoriale harilevato come la CIA non avesse mai riconosciuto voci espressamente riferite allostraordinario; nel ricostruire la volontà delle parti la Corte territoriale ha infattirichiamato le buste paga prodotte, evidenziando che la CIA non aveva mairiconosciuto voci con denominazioni espressamente riferite allo straordinario eche nonostante ciò il Mei nel corso del rapporto non aveva mai avanzato pretesecorrelate alle ore di lavoro prestate in eccedenza alle 36,50 ore settimanali.Ha inoltre valorizzato le circostanze che sugli orari di viaggio del Mei non eraintervenuto controllo o verifica; ha poi rimarcato che il Mei non era tenuto adindicare né a documentare il suo orario di viaggio, che aveva in custodia l’autoaziendale presso la propria abitazione, non era tenuto a riconsegnarla al terminedei viaggi passando dalla sede, che l’indennità era di ammontare assai elevatose rapportata alla retribuzione ordinaria del lavoratore.La Corte territoriale non ha rilevato alcuna rinuncia da parte del Mei, né haastrattamente ritenuto legittima alcuna rinuncia.La Corte territoriale ha invece richiamato il principio secondo cui è ammessala forfettizzazione del compenso per il lavoro straordinario purché al lavoratoreNumero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/2026sia garantita la facoltà di dimostrare di avere svolto un numero di ore superiorea quello corrispondente alla forfettizzazione; ha poi evidenziato che ilRegolamento del personale aveva previsto tale possibilità, mediante disposizioneemessa dal responsabile del dipartimento o di settore, di concerto con il direttorenazionale.Ha osservato che può configurarsi un concreto pregiudizio solo qualora illavoratore abbia percepito un compenso a forfait inferiore rispetto a quello chegli sarebbe dovuto in ragione dell’applicazione delle ordinarie regole non aforfait, ed ha rilevato che il Mei aveva ricevuto un compenso a forfait di €100.000,00 superiore alla somma di € 66.915,28 rivendicata.La sentenza impugnata è dunque conforme alla giurisprudenza di questaCorte, secondo cui in tema di liquidazione forfetizzata del lavoro straordinario, illavoratore che abbia effettuato un numero di ore superiore a quellocorrispondente alla forfetizzazione stabilita ha diritto, per l’eccedenza, ad uncompenso maggiorato per lo straordinario ove dimostri rigorosamente, e intermini sufficientemente realistici dal punto di vista quantitativo, la relativaprestazione, salvo in ogni caso il prudente apprezzamento del giudice di meritosull’attendibilità e congruenza dei dati forniti (Cass. n. 19299/2014).16. L’undicesimo motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia laviolazione del Regolamento interno della C.I.A. ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ., ancorché non si tratti di norme di legge.E’ altresì inammissibile nella parte in cui la censura non si confronta con ildecisum, ma mira in realtà ad un diverso apprezzamento delle risultanzeistruttorie.La Corte territoriale ha infatti osservato (pag. 10 e 11 sentenza) che ilregolamento non prevede la forma scritta per le comunicazioni aventi ad oggettole diverse articolazioni dell’orario di lavoro e che vi era prova di disposizioniverbali in tal senso, avendo peraltro precisato che l’orario di lavoro diverso e piùgravoso era connaturato all’obbligo di accompagnamento fuori sede e anchefuori città degli organi di vertice, rispetto a quello previsto per tutti gli altriimpiegati nella misura di 36,5 ore settimanali con collocazione oraria fissa epredeterminata. Ha poi aggiunto che le comunicazioni al Mei relative all’indennitàNumero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/2026di incarico erano state sottoscritte dal presidente della CIA o dal direttorenazionale e che la condotta della datrice di lavoro era espressione di una volontàin tali sensi (punto 12 della sentenza).17 Il ricorso va pertanto rigettato.18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.19. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per il ricorrente principale, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 1° aprile 2026.Il PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 15976/2022Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 11218/2026Data pubblicazione 27/04/2026