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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46356/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha evidenziato che l'imputato, a bordo di un'autovettura con altri due soggetti gravati da numerosi precedenti, aveva portato in luogo pubblico strumenti da punta e da taglh? atti a offendere la (7z persona (nella specie, un coltello a scatto della lunghezza di 21,5 cm, un coltello multifunzione della lunghezza di 11 cm e un cacciavite della lunghezza di 21,5 cm).

Inoltre, l'imputato nell'immediatezza del fatto aveva fornito una giustificazione non verosimile circa il possesso dei predetti strumenti, considerando che gli stessi, per loro natura e dimensioni, non erano idonei all'attività di pesca e che l'imputato non aveva con sé alcun altra attrezzatura da pesca.

Il cacciavite, infine, non era compatibile con la professione di venditore di sistemi di rilevazione di gas, che l'imputato aveva dichiarato di svolgere.

Dalla lettura della sentenza di condanna, pertanto, appare evidente che il giudice di merito, pur avendo accertato il reato nella sua ipotesi di lieve entità, non ha qualificato il fatto come particolarmente tenue.

La Corte, inoltre, ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in Cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

A tal fine, si evidenzia che il Tribunale, considerata la condotta accertata e l'esistenza di precedenti dell'imputato, ha ritenuto di non concedere le richieste circostanze attenuanti generiche.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha evidenziato che l'imputato, a bordo di un'autovettura con altri due soggetti gravati da numerosi precedenti, aveva portato in luogo pubblico strumenti da punta e da taglh? atti a offendere la (7z persona (nella specie, un coltello a scatto della lunghezza di 21,5 cm, un coltello multifunzione della lunghezza di 11 cm e un cacciavite della lunghezza di 21,5 cm). Inoltre, l'imputato nell'immediatezza del fatto aveva fornito una giustificazione non verosimile circa il possesso dei predetti strumenti, considerando che gli stessi, per loro natura e dimensioni, non erano idonei all'attività di pesca e che l'imputato non aveva con sé alcun altra attrezzatura da pesca. Il cacciavite, infine, non era compatibile con la professione di venditore di sistemi di rilevazione di gas, che l'imputato aveva dichiarato di svolgere. Dalla lettura della sentenza di condanna, pertanto, appare evidente che il giudice di merito, pur avendo accertato il reato nella sua ipotesi di lieve entità, non ha qualificato il fatto come particolarmente tenue. La Corte, inoltre, ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in Cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). A tal fine, si evidenzia che il Tribunale, considerata la condotta accertata e l'esistenza di precedenti dell'imputato, ha ritenuto di non concedere le richieste circostanze attenuanti generiche.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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