CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 13821/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 4.1.2023, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione alla consumazione del reato previsto dall'art.73, comma 1-bis, d.P.R. n.309/1990, in riferimento alle fattispecie ascritte ai capi A), D) ed E) del capo di imputazione provvisorio (previa riqualificazione di tali due ultime contestazioni nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990), disponendo la conseguente conferma della misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza, il cui contenuto è qui riassunto ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen.: 1) nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto al capo A) sotto la fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990; ha rilevato come il Tribunale del riesame avrebbe acriticamente recepito le valutazioni del G1P in punto di omessa qualificazione dei fatti sotto la specie del 'fatto di lieve entità, non valutando adeguatamente il dato in base al quale il relativo capo di imputazione provvisorio era relativo a sei episodi di cessione accertate nel corso di cinque mesi, a dispetto di un'attività investigativa protratta per quasi un anno e aventi comunque ad oggetto dati ponderali modesti e peraltro caratterizzati da caratteri di assoluta rudimentalità nell'organizzazione; rilevando altresì come non potesse considerarsi ostativa a tale qualificazione anche l'accertato possesso, in relazione alle contestazioni contenute ai capi D) ed E), di sostanza stupefacente di diversa tipologia; 2) nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione alla dedotta carenza indiziaria per i reati contestati ai capi D) ed E) dell'imputazione provvisoria; rilevava - in riferimento al capo D) - come il Tribunale avesse valorizzato un elemento fattuale (ovvero l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto poco prima del rinvenimento della sostanza stupefacente) da considerare privo di valenza indiziaria, così come le conversazioni intercettate riconducibili all'indagato ovvero al comportamento tenuto dello stesso successivamente all'arresto degli altri indagati; rilevava altresì - in ordine al capo E) - che in relazione alle conversazioni valorizzate dal Tribunale non vi era alcuno specifico riferimento a trattative, numero, qualità e scambi, non emergendo quindi con certezza che l'oggetto delle conversazioni stesse fosse sostanza stupefacente; 3) nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen.; rilevava come il Tribunale avesse fondato la risposta cautelare senza tenere conto dello stato di incensuratezza dell'indagato e senza motivare adeguatamente in ordine alla concretezza ed attualità delle relative esigenze, censurando ulteriormente la valutazione di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, rilevando come la misura degli arresti domiciliari accompagnati dalle modalità di controllo previste dall'art.275-bis cod.proc.pen. avrebbe potuto ritenersi assolutamente commisurata nel caso di specie. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso 4. Il ricorso va rigettato. 4.1 Per ragioni di anteriorità logica deve essere prioritariamente esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale l'indagato ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati ai capi D) ed E) dell'imputazione provvisoria. Il motivo è infondato. Va premesso che, in riferimento al requisito della gravità indiziaria previsto dall'art.273, comma-i, cod.proc.pen. quale presupposto per l'applicazione di misure cautelari, lo stesso si concretizza a seguito della presenza di elementi a carico dell'indagato i quali, dal punto di vista qualitativo e quantitativo e apprezzati nella loro consistenza e coordinazione logica, siano tali da fondare - anche in relazione alla prospettica acquisizione di altri elementi - una qualificata probabilità di colpevolezza, dovendosi considerare estranea alla fase cautelare il principio dell'insussistenza sul punto di un ragionevole dubbio (ex plurimis, Cass., sez.II, 14.6.2013, n.28865, Cardella, RV. 256657; Cass., sez.III, 11.1.2019, n. 17527, Inegbedion, RV. 275699 - 02). Deve quindi essere richiamato il principio in forza del quale il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Cass., sez.III, 21.10.2010, n.40873, Merja, RV. 248698; Cass., sez.fer., 11.8.2014, n.47748, Contarini, Cass., sez.II, 17.6.2019, Mazzelli, RV. 276976). 4.2 Nel caso di specie, quindi, deve rilevarsi come il Tribunale abbia adeguatamente riscontrato le ipotesi accusatorie contestate ai capi D) ed E) dell'imputazione provvisoria sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, operata sulla scorta di una motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa e, come tale, sottratta a censure nella presente sede di legittimità.In particolare, in riferimento al reato contestato al capo D) dell'imputazione provvisoria e concretizzato per avere l'indagato acquistato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una quantità di 2 kg di sostanza stupefacente di tipo hashish, il Tribunale del riesame - la cui motivazione deve ritenersi integrata per relationem, in virtù dell'espresso richiamo ivi operato, con quella del GIP procedente (in relazione ai principi generali dettati da Cass., sez.un., 21.6.2000, n.17, Primavera, RV. 216664 nonché, in riferimento all'ordinanza emessa in sede di riesame da Cass., sez.I, 15.1.2018, n.8676, Falduto, RV. 272628, tra le altre) - ha analiticamente valorizzato i dati fattuali rappresentati dall'incontro (riscontrato dal servizio di osservazione) avvenuto il 2.12.2021 presso la sala giochi di via Codigoro, luogo abituale di ritrovo degli indagati, tra l'odierno ricorrente ed il fratello [OSCURATO:PERSONA] in un momento immediatamente antecedente l'operazione di trasporto dello stupefacente e dagli esiti delle numerose conversazioni intercettate successivamente all'arresto del Ramaj (trasportatore della sostanza), nel corso delle quali l'indagato aveva manifestato la piena consapevolezza di quanti accaduto; consapevolezza - a propria volta - acquisibile solo per effetto di quanto riferito dal fratello [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito al controllo eseguito nei confronti del Ramaj sottraendosi allo stesso in quanto a bordo della propria vettura. Deve quindi ritenersi che l'interpretazione del complessivo compendio indiziario, alla luce degli esiti dell'attività di intercettazione, sia stato operato dal Tribunale con adeguata linearità e sulla base di argomentazioni che si sottraggono alla censura di carenza e contraddittorietà della motivazione formulata dalla difesa; dovendosi richiamare sul punto l'ulteriore principio in forza del quale, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., sez.II, 4.10.2016, n.50701, D'Andrea, RV. 268389; Cass., sez.III, 5.10.2021, n.44938, Gregoli, RV. 282337). Ad analoghe conclusioni deve giungersi in riferimento alla fattispecie contestata al capo E), concretizzata per avere detenuto un chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo hashish in concorso con [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. In riferimento all'argomentazione difensiva inerente al mancato rinvenimento e sequestro dello stupefacente e alla deduzione del dato rappresentato dall'acquisto del medesimo solo per effetto di intercettazioni ambientali, va ricordato che qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso delle relative intercettazioni, la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore (Cass., sez.VI, 14.2.2017, n.27434, Albano, RV. 270299), fermo che restando che, sulla base dei principi sopra richiamati, la valutazione riservata al giudice della cautela deve essere operata sulla base del canone della ragionevole probabilità di colpevolezza e non su quello dell'assenza del ragionevole dubbio. Nel caso di specie, la valutazione operata dal Tribunale - e specificamente riferita agli esiti di una conversazione captata in ambientale il 7.3.2022 - deve ritenersi improntata a canoni di logicità e ragionevolezza in ordine all'idoneità della medesima a comprovare il riferimento a un intervenuto acquisto di sostanza stupefacente, come reso evidente dai chiari riferimenti alla quantità ponderale della sostanza e alle relative dosi. 5. Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'indagato ha contestato la mancata qualificazione del fatto ascritto al capo A) nell'ambito della fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, non è fondato. Sul punto, data per non contestata la coerenza del quadro indiziario, l'imputazione provvisoria delinea il perfezionamento di sei operazioni di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina avvenute nei pressi dell'abitazione dell'odierno ricorrente tra il 12.10.2021 e il 18.3.2022. In riferimento alle argomentazioni della difesa - peraltro coincidenti con quelle sollevate di fronte al Tribunale del riesame e da questo analiticamente confutate - deve rilevarsi come l'inquadramento della condotta nell'ambito della fattispecie prevista dalla citata disposizione può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta medesima, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass., sez.un., 24.6.2010, n.35737, P.G. in proc. Rico, RV. 247911; Cass., sez.III, 29.4.2015, n.23945, Xihani, RV. 263651), dovendosi altresì, ancora più specificamente, richiamare l'interpretazione in forza della quale la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite; conseguendone che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Cass., sez.VI, 20.2.2018, n.13982, Lornbino, RV. 272529). Nel caso di specie, deve quindi ritenersi logica e sottratta alla dedotta censura di irragionevolezza la valutazione del Tribunale che ha valorizzato il dato della ripetitività dell'attività di cessione, perfezionata secondo un consolidato modus operandi tale da denotare un'attività compiuta in modo sistematico e tale da concretizzare proprio l'attività di gestione di una abituale "piazza di spaccio", come definita dal principio sopra citato.A ciò deve aggiungersi, come ritenuto dal Tribunale con valutazione assolutamente logica, che la comprovata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati ai capi D) ed E) - a propria volta relativi all'acquisto di una non esigua quantità di stupefacente di tipo diverso - è idonea ad attestare lo stabile inserimento dell'indagato in una sistematica e rilevante attività di commercio di sostanze illecite tale, sulla base dei parametri suddetti, da escludere l'inquadramento delle cessioni di cocaina - anche in considerazione dell'entità delle operazioni accertate - nell'ambito della fattispecie di minore gravità. 6. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa dell'indagato ha censurato le argomentazioni del Tribunale in punto di valutazione della sussistenza e del grado delle esigenze cautelari. Sul punto va premesso che, anche in tale ambito, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., sez.IV, 2.3.2017, n.18795, [OSCURATO:PERSONA], RV. 269884). In punto di an delle esigenze cautelari, vanno quindi richiamati i consolidati principi in base ai quali - in punto di attualità delle medesime - il requisito del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Cass., sez.II, 22.1.2020, n.14840, Oliverio, RV. 279122; Cass., sez.II, 24.11.2020, n.5054/2021, Barletta, RV. 280566). Nel caso di specie, il Tribunale - con motivazione intrinsecamente logica - ha dato atto di come gli esiti dell'attività di indagine abbiano denotato un'attività di acquisto, detenzione e cessione connotata dalla sistematicità e dall'organizzazione, elementi che - uniti alla mancata dimostrazione di qualsiasi fonte lecita di reddito - inducono a concludere che l'attività stessa costituisca la pressoché esclusiva fonte di sostentamento del ricorrente; dovendosi altresì considerare, sempre ai fini della prognosi di attualità, i dati rappresentati dalla vicinanza temporale dei fatti accertati rispetto all'applicazione della misura. In riferimento alla relativa argomentazione difensiva deve altresì rilevarsi come il Tribunale abbia congruamente argomentato in ordine all'indifferenza, in presenza dei predetti elementi fattuali, del solo dato rappresentato dall'incensuratezza dell'indagato; ciò in quanto gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità (Cass., sez.V, 25.9.2014, n.5644, Iov., RV. 264212). 7. Deve altresì ritenersi infondato il punto di doglianza relativo al rispetto dei principi contenuti nell'art.275 cod.proc.pen. in punto di scelta della misura e con particolare riferimento al comma 3, in base al quale la custodia in carcere può essere applicata solo qualora ogni altra misura coercitiva o interdittiva risulti inadeguata. Nel caso in esame, con motivazione intrinsecamente logica, il Tribunale ha sottolineato come le specifiche modalità e circostanze dei fatti (elementi valorizzati ai sensi dell'art.274, lett.c), cod.proc.pen.) con particolare riferimento alla loro sistematicità, inducano a formulare una prognosi, allo stato, negativa sulla garanzia del rispetto delle prescrizioni conseguenti alla sola misura degli arresti donniciliari, anche se accompagnati dall'utilizzo di modalità elettroniche di controllo; a ciò aggiungendo la considerazione, pure da ritenere non censurabile, in base alla quale l'individuazione del luogo di esecuzione in quello utilizzato per l'attività di cessione sopra riassunta è tale da connotare, in relazione all'art.284 cod.proc.pen., il domicilio stesso come non caratterizzato dai requisiti dell'idoneità, in quanto non tale da determinare un'effettiva recisione con il contesto criminale di inserimento. 8. Sulla base delle predette considerazioni deve quindi concludersi per il rigetto integrale del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp.att., cod.proc.pen., copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art.94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a