CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 03885/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo motivo di ricorso, che contesta l'errata applicazione della legge e, in particolare, dell'art. 157 cod. pen., non essendo stata rilevata l'intervenuta prescrizione del reato contestato, è inammissibile, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infatti, il termine di prescrizione per il reato in contestazione è superiore a sette anni e sei mesi, atteso che è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata ed infraquinquennale che determina un innalzamento della prescrizione massima sino a 16 anni e 8 mesi (anni 6, più aumento di 2/3, ex art. 99 comma 4 cod. pen., più ulteriore aumento di 2/3 ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen.), a nulla rilevando il fatto che il giudice di merito abbia (tra l'altro illegittimamente) riconosciuto la recidiva reiterata ed infraquinquennale subvalente rispetto alle circostanze generiche, giacché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01). Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato riqualificato il fatto nel delitto previsto e punito dall'art. 496 cod. pen., è manifestamente infondato ed in palese contrasto con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sempre ribadito che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen. - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (ex multis Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere