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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32956/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8324/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento del vizio totale di mente, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché non dedotti in appello (quarto motivo, relativo alla sospensione condizionale della pena), ovvero perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generici o sin dalla loro proposizione in appello (terzo motivo) ovvero perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (primo motivo, secondo motivo in cui non è obiettivamente chiaro perché, sulla base della relazione di consulenza, dovrebbe essere riconosciuto il vizio totale di mente e non il vizio parziale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8324/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento del vizio totale di mente, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché non dedotti in appello (quarto motivo, relativo alla sospensione condizionale della pena), ovvero perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generici o sin dalla loro proposizione in appello (terzo motivo) ovvero perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (primo motivo, secondo motivo in cui non è obiettivamente chiaro perché, sulla base della relazione di consulenza, dovrebbe essere riconosciuto il vizio totale di mente e non il vizio parziale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugn