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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08951/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., per avere cagionato ad [OSCURATO:PERSONA] lesioni giudicate guaribili in giorni otto, colpendolo alla testa con una bottiglia di vetro, irrogando la pena indicata in dispositivo.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello la Corte osservava quanto segue.

La contestuale richiesta, da parte del difensore del prevenuto, prima di accedere al rito abbreviato, di termine a difesa e, seppure in subordine, di essere ammesso, appunto, al rito semplificato era irrituale.

Comunque, l'eventuale nullità derivante dalla mancata concessione del richiesto termine, era stata sanata dal suo mancato immediato rilievo da parte del difensore e dell'imputato che erano presenti all'udienza, e che, invece, avevano chiesto il rito abbreviato, rito che si era regolarmente celebrato senza che gli stessi sollevassero, neppure in tale sede, eccezione alcuna.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena appariva equa anche considerando che non erano state proposte censure sulla ricorrenza della circostanza aggravante e della recidiva.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 558, comma 7, e 451, comma 6, cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore ai sensi della prima norma citata.

Era accaduto che, dopo la convalida dell'arresto e dopo che il pubblico ministero aveva chiesto che si procedesse a rito direttissimo, il difensore avesse chiesto, in principalità, la concessione del detto termine, e, in subordine, che si procedesse al rito semplificato. [OSCURATO:PERSONA] si era riservato di decidere ma, senza sciogliere detta riserva, aveva ammesso il rito ed invitato le parti a concludere.

Non si era pertanto concesso il termine a difesa previsto dall'art. 558, comma 7, cod. proc pen., incorrendo così nell'eccepita nullità.

Erroneamente, la Corte d'appello aveva rigettato l'identica eccezione affermando come la richiesta dovesse ritenersi irrituale considerando che al termine a difesa era stata aggiunta la richiesta di procedere con il giudizio abbreviato.

Né si poteva affermare, come aveva fatto la Corte, che la riserva formulata dal giudice aveva riguardato sia la decisione sul termine a difesa sia l'ammissione al rito semplificato e che fosse stata sciolta ammettendo il rito, posto che si sarebbe dovuto, preliminarmente, decidere sul termine a difesa (Cass. nn. 13118/2010 e 42696/2008).

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in relazione alla mancata esclusione della recidiva, la cui censura era stata proposta anche in appello, diversamente da quanto osservato dalla Corte, "seppur in modo stringato". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento.

1. L'art. 558, comma 7, cod. proc. pen., il cui disposto si assume violato, consente all'imputato di richiedere - dopo l'avvenuta convalida dell'arresto e l'instaurazione del giudizio direttissimo (in applicazione del precedente comma 6, o, in caso di mancata convalida dell'arresto a norma del comma 5) - un termine a difesa per un tempo non superiore a giorni cinque.

Termine che deve essere concesso dal giudice che deve pertanto disporre il rinvio del processo ad altra udienza, altrimenti incorrendo in un'ipotesi di nullità, generale e a regime intermedio, riguardando la stessa non l'assenza del difensore in giudizio ma l'assistenza nel medesimo dell'imputato (così: Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823; Sez. 5, n. 20475 del 14/02/2002, Avini, Rv. 221905; Sez. 5, n. 19524 del 02/04/2007, Rv. 236643; Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246777).

Ne deriva che la nullità doveva essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente in udienza - e, quindi, immediatamente dopo il compimento dell'atto in cui si sarebbe negato il termine - e non poteva essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (nel medesimo senso si leggano le sentenze sopra citate).

Ed, invece, dalla lettura del verbale di udienza allegato al ricorso, risulta evidente come il difensore presente non abbia sollevato, in tale sede, eccezione alcuna.2.

Peraltro l'eccezione di nullità, per la mancata concessione del termine a difesa, risulta anche infondata in fatto.

Il giudice del rito direttissimo, infatti, non aveva rigettato l'istanza ma si era riservato di decidere.

Subito dopo però - si legge nel verbale d'udienza - "l'imputato, unitamente al difensore, formula richiesta di giudizio abbreviato" così che "il giudice dispone procedersi con tale rito".

E' allora evidente come il difensore, e l'imputato, non abbiano affatto atteso che il giudice sciogliesse la riserva, sulla concessione dell'invocato termine a difesa, ma abbiano, invece, immediatamente dopo la declaratoria di riserva, richiesto che si procedesse al rito abbreviato così evidentemente rinunciando a coltivare alla decisione sul termine richiesto.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Nell'atto di appello si era censurato il riconoscimento della recidiva senza nulla argomentare in proposito posto che, dolendosi, prima, del mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, si concludeva così: "in ulteriore subordine si chiede di escludere la recidiva contestata ..".

Ed in tema di motivi di appello generici - come è indubbiamente quello sopra ricordato perché privo di qualsivoglia argomentazione - questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis: Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700) che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione.

4. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., per avere cagionato ad [OSCURATO:PERSONA] lesioni giudicate guaribili in giorni otto, colpendolo alla testa con una bottiglia di vetro, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello la Corte osservava quanto segue. La contestuale richiesta, da parte del difensore del prevenuto, prima di accedere al rito abbreviato, di termine a difesa e, seppure in subordine, di essere ammesso, appunto, al rito semplificato era irrituale. Comunque, l'eventuale nullità derivante dalla mancata concessione del richiesto termine, era stata sanata dal suo mancato immediato rilievo da parte del difensore e dell'imputato che erano presenti all'udienza, e che, invece, avevano chiesto il rito abbreviato, rito che si era regolarmente celebrato senza che gli stessi sollevassero, neppure in tale sede, eccezione alcuna. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena appariva equa anche considerando che non erano state proposte censure sulla ricorrenza della circostanza aggravante e della recidiva. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 558, comma 7, e 451, comma 6, cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore ai sensi della prima norma citata. Era accaduto che, dopo la convalida dell'arresto e dopo che il pubblico ministero aveva chiesto che si procedesse a rito direttissimo, il difensore avesse chiesto, in principalità, la concessione del detto termine, e, in subordine, che si procedesse al rito semplificato. [OSCURATO:PERSONA] si era riservato di decidere ma, senza sciogliere detta riserva, aveva ammesso il rito ed invitato le parti a concludere. Non si era pertanto concesso il termine a difesa previsto dall'art. 558, comma 7, cod. proc pen., incorrendo così nell'eccepita nullità. Erroneamente, la Corte d'appello aveva rigettato l'identica eccezione affermando come la richiesta dovesse ritenersi irrituale considerando che al termine a difesa era stata aggiunta la richiesta di procedere con il giudizio abbreviato. Né si poteva affermare, come aveva fatto la Corte, che la riserva formulata dal giudice aveva riguardato sia la decisione sul termine a difesa sia l'ammissione al rito semplificato e che fosse stata sciolta ammettendo il rito, posto che si sarebbe dovuto, preliminarmente, decidere sul termine a difesa (Cass. nn. 13118/2010 e 42696/2008). 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in relazione alla mancata esclusione della recidiva, la cui censura era stata proposta anche in appello, diversamente da quanto osservato dalla Corte, "seppur in modo stringato". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. 1. L'art. 558, comma 7, cod. proc. pen., il cui disposto si assume violato, consente all'imputato di richiedere - dopo l'avvenuta convalida dell'arresto e l'instaurazione del giudizio direttissimo (in applicazione del precedente comma 6, o, in caso di mancata convalida dell'arresto a norma del comma 5) - un termine a difesa per un tempo non superiore a giorni cinque. Termine che deve essere concesso dal giudice che deve pertanto disporre il rinvio del processo ad altra udienza, altrimenti incorrendo in un'ipotesi di nullità, generale e a regime intermedio, riguardando la stessa non l'assenza del difensore in giudizio ma l'assistenza nel medesimo dell'imputato (così: Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823; Sez. 5, n. 20475 del 14/02/2002, Avini, Rv. 221905; Sez. 5, n. 19524 del 02/04/2007, Rv. 236643; Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246777). Ne deriva che la nullità doveva essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente in udienza - e, quindi, immediatamente dopo il compimento dell'atto in cui si sarebbe negato il termine - e non poteva essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (nel medesimo senso si leggano le sentenze sopra citate). Ed, invece, dalla lettura del verbale di udienza allegato al ricorso, risulta evidente come il difensore presente non abbia sollevato, in tale sede, eccezione alcuna.2. Peraltro l'eccezione di nullità, per la mancata concessione del termine a difesa, risulta anche infondata in fatto. Il giudice del rito direttissimo, infatti, non aveva rigettato l'istanza ma si era riservato di decidere. Subito dopo però - si legge nel verbale d'udienza - "l'imputato, unitamente al difensore, formula richiesta di giudizio abbreviato" così che "il giudice dispone procedersi con tale rito". E' allora evidente come il difensore, e l'imputato, non abbiano affatto atteso che il giudice sciogliesse la riserva, sulla concessione dell'invocato termine a difesa, ma abbiano, invece, immediatamente dopo la declaratoria di riserva, richiesto che si procedesse al rito abbreviato così evidentemente rinunciando a coltivare alla decisione sul termine richiesto. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Nell'atto di appello si era censurato il riconoscimento della recidiva senza nulla argomentare in proposito posto che, dolendosi, prima, del mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, si concludeva così: "in ulteriore subordine si chiede di escludere la recidiva contestata ..". Ed in tema di motivi di appello generici - come è indubbiamente quello sopra ricordato perché privo di qualsivoglia argomentazione - questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis: Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700) che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. 4. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in
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