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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30635/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto il motivo concernente la recidiva non era oggetto dell'atto di appello, mentre, la lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio era stata genericamente evocata in appello e, ciononostante, la sentenza impugnata ha fornito adeguata e logica motivazione in ordine alle ragioni della quantificazione (operata sulla base di un marginale discrepanza rispetto al minimo edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Preside tePaolo-D: e ro nim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto il motivo concernente la recidiva non era oggetto dell'atto di appello, mentre, la lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio era stata genericamente evocata in appello e, ciononostante, la sentenza impugnata ha fornito adeguata e logica motivazione in ordine alle ragioni della quantificazione (operata sulla base di un marginale discrepanza rispetto al minimo edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Preside tePaolo-D: e ro nim
Sentenza Cassazione n. 30635/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris