CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41530/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 22/12/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Torino, in data 27/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca, in relazione ai reati di rapina pluriaggravata a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva. Il ricorso è inammissibile. Emerge invero dalla sentenza che, nel raggiungere l'accordo, il ricorrente ha rinunciato "a motivi di gravame diversi da quello relativo all'entità degli aumenti operati a titolo di continuazione" (cfr. Pag. 4). Deve quindi escludersi la possibilità di esaminare la questione proposta in questa sede, «in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia » (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] er Estensore [OSCURATO:PERSONA]