CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 25366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21821/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n.286/2017,depositata il 07/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza del 7/2/18 la corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza del tribunale di Larino del 2016, che aveva condannato il signore Eremita a pagare i contributi e le somme aggiuntive dovuti con applicazione del beneficio dell'abbattimento contributivo del 60%, ex articolo 6 comma 4 bis decreto legge 185 del 2008, convertito in legge 2 del 2009, revocando nel contempo la cartella esattoriale notificata per i contributi dell'importo integrale del 100%, e ciò in ragione dell’assoggettamento della Cassa alle norme per la pubblica amministrazione nonostante la sua natura privatizzata. 2. Avverso tale pronuncia ricorre la Cassa per cinque motivi, cui resiste Eremita con controricorso;Equitalia è rimasta intimata. 3. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: 4. Il primo motivo deduce nullità della sentenza ex articolo 132 comma 2 c.p.c. e 111 Cost.,per assenza di motivazione. 5. Il motivo va disatteso, posto che, come precisato da questa Corte (Sez. 3 -, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019, Rv. 655799 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 21443 del 06/07/2022, Rv. 665310 -01 e Sez. 3 - , Ordinanz a n. 2397 del 03/02/2021, Rv. 660394 - 01), la concisione della motivazione configura motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione; per contro, la sentenza d'appello può ritenersi legittimamente resa "per relationem" ove, non traducendosi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, emerga comunque una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame. 6. Nel caso di specie, la corte territoriale ha richiamato e fatto proprie esplicitamente le argomentazioni del tribunale ed inoltre ha svolto considerazioni sulla natura della Cassa e sull’applicabilità alla stessa delle norme in questione, richiamando peraltro giurisprudenza amministrativa a supporto della soluzione adottata, sicché il denunciato vizio non sussiste. 7. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 6 decreto 185 citato nonché 3 decreto legge 162 del 2008 (convertito in legge 249 del 2008) e 6 decreto legge 263 del 2006 (convertito in legge 290 del 2006), per avere la corte territoriale trascurato l’estraneità della Cassa alle agevolazioni contributive in questione. 8. Il motivo è infondato in quanto la portata delle norme in tema di fruizione del beneficio contributivo è generale. 9. Ai sensi del co. 2 bis dell’art. 3 del d.l. 162/08, conv. i n legge n. 249/08, il beneficio in questione si applica ai soggetti privati ed anche ai soggetti pubblici indicati dalla disposizione, senza alcuna limitazione in relazione all’ente previdenziale di riferimento, essendo del resto comune a tutti l’esigenza di sostegno alla base del beneficio contributivo in relazione all’evento naturale che tutti ha colpito indistintamente. 10. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 3 decreto legislativo 52 del 2008 (convertito in legge 249 del 2008), nonché 1 decreto legislativo 5009 del 94, per avere la corte territoriale trascurato che l'obbligo contributivo ha fonte nella disciplina regolamentare dell'ente e cioè anche in deroga alla legge. 11. Il motivo è privo di pregio in quanto i benefici in questione non risultano esser stati specificamente considerati (ed esclusi) dalla disciplina della Cassa, peraltro non riportata nell’atto. 12. Del pari inammissibile - perché non trascrive l’invocata disciplina della Cassa che sarebbe stata violata- è il quarto motivo, che deduce violazione dell'articolo 2 comma 1 decreto legislativo 509 del 94, per avere la corte territoriale violato l'autonomia della Cassa espressa nella delibere in materia. 13. Il quinto motivo deduce violazione dell'articolo 3 comma 12 legge 335 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato che il riconoscimento del beneficio contributivo comporterebbe squilibri nel bilancio della Cassa. 14. Il motivo è del tutto privo di pregio in quanto non chiarisce perché l’equilibrio di bilancio della Cassa, rilevante quale criterio informatore della sola disciplinadella Cassa, possa rilevare ai fini dell’esclusione di diritti previsti nel caso dalla legge. 15. Spese secondo soccombenza. 16. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari