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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2015

Cassazione n. 36639/2022

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so iscritto al n. 3530/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici d e ll’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 307/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , depositata il28/07/2015 R.G.N. 722 /201 1 ; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/ 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Segretario comunale - Mobilità volontaria - Assegno ad personam - Computo - Indennità di segreteria convenzionata e di posizione - Cumulo interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - R.G.N.3530/2016 Cron.

C.C. 6/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del n. 307 del 28 luglio 2015 la Corte d'Appello di Bologna, per quanto qui rileva, confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], già segretario comunale, transitato per mobilità volontaria alle dipendenze del Ministero del lavoro, volta all’accertamento del diritto al computo nella base di calcolo dell'assegno ad personam, finalizzato alla salvaguardia del trattamento economico , sia dell'indennità di segreteria convenzionata chedei diri tti di segreteria; in riforma della sentenza appellata escludeva, invece, che la retribuzione di posizione ed i diritti di rogitodovessero entrare a far parte del computo del predetto assegno.

La Corte territoriale rinveniva la disciplina applicabilealla fattispecie in esame nell’art. 18, comma 11, d.P.R. n. 465/1997, prevalente sul disposto dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto norma speciale volta a regolamentare proprio le ipotesi di mobilità dei segretari comunali e rilevava che la disposizione citata, quanto al trattamento retributivo , prevede la conservazione del trattamento economico pensionabile e della qualifica attraverso l’attribuzione, in caso di passaggio del segretario comunale ad altra amministrazione, di un assegno ad personam pari alla differen za tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento.

Secondo il giudice di appello, la letteradel citato comma 11 è chiara: la garanzia riguarda l’intero trattamento retribu tivo pensionabile, cioè il trattamento comprensivo di tutti gli elementi erogati in misura fissa ed in via continuativae non soltanto, come sostenuto dal Ministero del lavoro, il trattamento fondamentale.

Quanto alla retribuzione di posizione goduta dal Tedeschi, ai sensi dell’articolo 41 c.c.n.l. dei segretari comunali, invece, il giudice territoriale riteneva che essa non fosse dovuta in quanto assorbita nella retribuzione di posizione riconosciutagli sulla base della qualifica dirigenziale di inquadramento all’esito della mobilità volontaria.

Del resto, si soggiungeva, non risultava contestato che tale indennità fosse di ammontare superiore a quella precedentemente goduta, sicché non era possibile che il lavoratore cumulasse due retribuzionidi posizione:una per la posizione dirigenziale l'altra per quella di segretario comunale non più ricoperta.

La circostanza che la retribuzione di posizione fosse elemento della retribuzione del segretario comunale (secondo quanto previsto dall'articolo 37 c.c.n.l. del 16 maggio 2001 segretari comunali) era del tutto ininfluente, veniva altresì precisato,poiché non era possibile la duplicazione della medesima voce del trattamento economico.

Veniva invece riconosciuta nella sentenza di appello l'indennità di segreteria convenzionata.

Sul puntola Corte territoriale rilevavache l'articolo 37 del c.c.n.l. dei segretari comunali applicabile ratio temporis la includeva tra le voci del trattamento retributivo; essa, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non era diretta a compensare particolari disagi,ma costituiva una componente fissa e continuativa del trattamento, corrispondente ad una determinata posizione di lavoro, con la conseguenza che doveva essere considerata pensionabile.

Per analoghe ragioni dovevano essere riconosciuti nel computo i diritti di segreteria, erogati continuativamente al segretario comunale in misura predeterminata.

A conclusioni opposte, invece, la Corte territoriale perveniva, quanto ai diritti di rogito, rilevando che essi venivano riconosciuti in relazione al numero delle stipule cui il segretario comunale partecipava, entro un limite massimo predeterminato, di modo che detti emolumenti non potevano essere considerati pensionabili, perché non erogati in via continuativa.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affidato a tre motivi di censura cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi ed illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va brevemente rilevato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricorrente principale, non ha sollevato alcuna doglianza rispetto alla sentenza di appello nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al computo nell’assegno ad personam, riconosciutogli all’atto del passaggio nei ruoli del Ministero,dei diritti di segreteria percepiti in qualità di segretario comunale, sicché su tale capo della sentenza si è formato il giudicato interno.

1.1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 11, 12, 15 disp.prel. c.c., dell’articolo 2103 c.c., dell’articolo 17, comma 82, l. n. 127/1997 e 18, comma 11, d.P.R. n. 465/1997, dell’articolo 30, comma 2 quinquiesd.lgs. n. 165/2001, dell’articolo 1, commi 458 e 459, l. n. 147 del 27 dicembre 2013, degli artt. 37 e 45 c.c.n.l. segretari comunali e provinciali del 16.5.2001.

La censura lamenta l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui riconosce il diritto al computo nell’assegno ad personam dell ’ indennità di segreteria convenzionata, prevista dall’articolo 25 d.P.R. n. 749/1972 e dall’articolo 45 c.c.n.l. segretari comunali e provinciali del 16.5.2001.

La parte ricorrentechiede a questa Corte di rivedere l’orientamento già espresso con l’arresto nr. 6016/05 in ordine alla computabilità dell’emolumento nell’assegno ad personam,osservando che esso è legato ai maggiori disagi ed alla gravosità derivante dalla titolarità di una segreteria cd. convenzionata; richiama la pronuncia con la quale questa Corte ha escluso la spettanza dell’indennità qualora il segretario comunale si trovi in disponibilità o in posizione di distacco presso altra amministrazione (Cass. nr. 7458/2012), assimilando a quest’ultima eventualità la fattispecie della mobilità.

Sotto altro profilo, viene lamentato che il diritto all’assegno ad personam sia stato riconosciuto sino al momento del riassorbimento, senza tener conto della normativa sopravvenuta al d.P.R. n. 465/1997, che avrebbe al più consentito il mantenimento dell’assegno fino al 31.12.2013.

A sostegno di tale conclusione il Ministero ha richiamato la ricostruzione normativa operata dalle Sezioni Unite nelle sentenze n.784, 785 e 786/2016, deducendo, per l’epoca successiva, l’applicabilità della riforma posta in essere dall’articolo 30 d.lgs. n. 165/2001, dall’art. 16 l. n. 246/2005, delle previsioni di cui all’art. 1, commi 458 e 459, l. n. 147/2013.

Più nel dettaglio, il Ministero deduce che:- per i trasferimenti per mobilità avvenuti dopo l’entrata in vigore della l. nr. 246/2005 (come nella presente vicenda) dovrebbe escludersi la applicazione dell’articolo 202 d.P.R. n. 3/1957 e dell’articolo 3, commi 57 e 58, l. n. 537/1993, di modo che non vi sarebbe diritto al mantenimento dello stipendio o retribuzione pensionabile in godimento, ove superiore; -da ultimo, il legislatore del 2013, con l’articolo 1 commi 458 e 459 della l. n. 147 sarebbe intervenuto (con la abrogazione tanto dell’articolo 202 d.P.R. nr. 3/1957 che delle «altre analoghe disposizioni») ad estendere il predetto trattamento economico anche al personale trasferito anteriormente alla riforma del 2005 nonché a quello che, come i segretari comun ali, godeva di una disciplina speciale (articolo 18, comma 11, d.P.R. nr. 465/1997).

In sintesi, si sostiene che i titolari dell’assegno ad personamdal 1° gennaio 2014 avrebbero perso il diritto a continuare a riceverli senza che a ciò osti il principio di irretroattività o la tutela del legittimo affidamento.

A tal riguardo si osserva che la nuova legge, pur avendo validità solo per l’avvenire, si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della legge precedente. 1.2.Il motivo è infondato.

Al riguardo, osserva il Collegio che la questione del computo nell’assegno ad personam, spettante al segretario comunale in caso di mobilità, della maggiorazione di retribuzione prevista per la titolarità di una sede di segreteria convenzionata è stata già esaminata da questa Corte nell’arresto del 21/03/2005, nr.6016, cui in questa sede si intende assicurare continuità.

Come già evidenziato nella pronunzia innanzi richiamata, il trasferimento dei segretari comunali e provincialiper mobilità è stato disciplinato dal regolamento di cui al d.P.R. 4 dicembre 1997 n.465, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 78, della l. n. 127 del 1997 che, all'art.18, comma 11, dispone che: «Il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di un assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici».

Detta norma è rimasta applicabile per espressa volontà del legislatore nonostante ratio temporis fosse entrato in vigore l’art. 3 ter del d.l. n. 136 del 2004, conv. con modifiche in l. n. 186 del 2004, norma che rinvia all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che espressamente fa salvo il comma 11 dell’art. 18 del d.P.R. n.465/2017.

Detto articolo, al comma tre, ha disposto espressamente, infatti, che: «Per la mobilitàvolontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465» La norma è venuta quindi ad incidere sul regime previgente nella parte in cui prevedeva una specifica procedura per la mobilità dei segretari comunali e provinciali e ha ricondotto la mobilità volontaria dei segretari comunali alla generale disciplina dell’articolo 30 d.lgs. n. 165/2001, ma ha espressamente confermato la vigenza del comma 11 dell’articolo 18 e dunque la garanzia di conservazione del trattamento economico nei terminiprevisti dalla disposizione poc’anzi citata(cfr. Cass. sez. lav. 15 ottobre 2015 nr. 20856, in motivazione).

Tale disciplina, a differenza di quanto dedotto nel motivo di ricorso, per il suo carattere di specialità nemmeno è stata incisa dalla successiva disposizione del comma 2-quinquies dell’ar ticolo 30 d.lgs. n. 165/2001 (aggiunto dall' articolo 16, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246); infatti la norma, pur prevedendo, in via generale, che a seguito della mobilità volontaria al dipendente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della amministrazione di destinazione, fa salve, in apertura, le «diverse disposizioni» ovvero le previsioni contenute in leggi speciali, qual è appunto quella dell’art. 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997.

Conseguentemente, quanto al trattamento economico, la specifica posizione del Tedeschi, traferito nei ruoli del Ministero del lavoro il 3 settembre 2007, continuava ad essere contenuta nel ricordato comma 11.Il quadro normativo sopravvenuto, insomma, non ha dunque intaccato i principi enunciati da questa Corte nel citato precedente nr. 6016/2005.

A tanto va aggiunto che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, l’emolumento, disciplinato dall’art. 45 c.c.n.l. 16.5.2001, disposizione confermata dalla contrattazione successiva, è disposto in favore del segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate (titolare di una segreteria comprendente più Comuni, all’uopo convenzionati ex articolo 10 d.P.R. n. 465/1997 e 98, comma 3, d.lgs. n. 267/200), cui compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, disciplinata all’art.37, comma 1, lett. da a) ad e) del citato c.c.n.l.

La «retribuzione mensile aggiunta» dei segretari titolari di sedi di segretarie convenzionate,ragguagliata all'entità dello stipendio in godimento, rappresenta, dunque, una parte integrante del trattamento economico attribuito ad una specifica posizione lavorativa ed è corrisposta in misura fissa e continuativa; essa costituisce, pertanto, una componente della retribuzione pensionabile ed è computabile ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata.

A fondamento dei propri argomenti e chiedendo di rivedere il percorso argomentativo di Cass. 6015/2005, il Ministero del lavoro invoca il precedente di Cass. nr. 10449/2006, relativo ad un compenso percepito per l’incarico di segretario comunale reggente, in relazione al quale la S.C. ha negato la computabilità nell’assegno ad personam.

Al r iguardo, osserva il Collegio, è inconferente il precedente citato, in quanto l’emolumento percepito per la reggenza è connotato per sua natura da temporaneità, di modo che non vi è diritto alla conservazione neppure presso la amministrazione di provenienza.

Del pari non si attaglia alla fattispecie in esame, l’altro precedente - Cass. nr. 7458/2012 -invocato dal Ministero del lavoro , che concerne la diversa disciplina della collocazione in disponibilità del segretario comunale.

Infine, il mezzo è parimenti infondato nella parte in cui sostiene che la legge nr. 147/2013, articolo 1, commi 458 e 459, avrebbe fatto venir meno il diritto all’assegno ad personamdal gennaio 2014.

I due commi del suddetto articolo 1 sono così formulati:“458.

L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati.

Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.” La piana lettura delle norme abrogate- artt. 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537- rende evidente che esse non hanno mai disciplinato la mobilità dei segretari comunali.

L’articolo 202 d.P.R. n. 3/1957 è relativo ai passaggi di carriera dei dipendenti dello Stato previsti originariamente dal d.P.R. n. 3 del 1957 e non già al trasferimento da una amministrazione all'altra ai sensi dell’art. 30 del d.Lgs. n. 165 del 2001(cfr. Cass. n. 24949/2014).

Come sopra si è detto, la mobilità dei segretari comunali è stata regolata dapprima dall’art. 18 del d.P.R. 465/1997 e, dopo il d.l. nr. 136/2004, dall’articolo 30 d.lgs. n. 165/2001, con salvezza dell’articolo 18, comma undici, del d.P.R. n. 465/1997.

Resta da precisare poi l’irrilevanza, quanto alla fattispecie all’esame del Collegio, anche dell’abrogato art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993.

Detta norma disciplina, anch’essa, il passaggio di carriera di cui al citato articolo 202 «ed altre analoghe disposizioni», stabilendo la non riassorbibilità dell’assegno personale concesso a garanzia della conservazione del trattamento economico; tuttavia, detta previsione, come questa Corte ha ripetutamente affermato, è riferibile alle sole ipotesi, ormai residuali, dei passaggi di carriera disciplinati dal d.P.

R. 10 gennaio 1957 nr. 3(si veda, per tutte, Cass. n. 28110/2019 e giurisprudenza ivi citata).

In tal senso, va pure ricordata Cass. n. 10449 /2006, cui, del pari, il Collegio intende dare continuità: in detto precedente questa S.C. ha chiarito che l’articolo 3, comma 57, l n. 537/1993 non è applicabile al personale con qualifica di segretario comunale e provinciale, il quale costituisce una speciesdell’impiego statale regolamentata da un ordinamento particolare e non dal d.P.R. n. 3 del 1957 o da disposizioni analoghe a quest’ultimo (cfr. punti 4.4 e 4.5 della motivazione della sentenza citata).

In sostanza, l’abrogazione del 2013 ha riguardato norme estraneealla disciplina dell’assegno ad personamdei segretari comunali.

2. Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione degli articoli 112 e 433 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Il Ministero ha denunciato il mancato esame nella sentenza di appello del motivo di gravame con il quale il Ministero si era doluto del cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, maturati sulle maggiori somme riconosciute a titolo di assegno ad personam.

3. Il terzo motivo è proposto in via gradata, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 22, comma 36., l. n. 724/1994, per avere la sentenza impugnata confermato la condanna al pagamento, in cumulo, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.

3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione sono fondati.

Nell’atto di appello il Ministero del lavoro aveva censurato la pronunzia di primo grado anche per avere riconosciuto sulle differenze dovute al ricalcolo dell’assegno ad personam la rivalutazione monetaria e gli interessi legali in cumulo (cfr.pagina 6 del ricorso in appello, trascritta in parte qua alla pagina 9 del ricorso principale in nota 13).

La conferma sul punto della statuizione del Tribunale è avvenuta quindi in violazione dell’articolo 22, comma 36, della l. n. 724/1994, a tenore del quale la l. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6 - secondo cui l'importo degli interessi legali,che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere sulle prestazioni dovute, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito -si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza, il cui diritto alla percezionenon sia maturato alla data del 31 dicembre 1994.

A ciò va aggiunto che, come chiarito da Sez.

Un. n. 14429/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero del Tesoro del 1°settembre 1998, n. 352, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale il lavoratore deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 18, comma 11, d.P.R. n. 465/1997, degli articoli 37 e 41 c.c.n.l. segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, dell’articolo 2103 c.c., nonché del divieto di reformatio in peius.

Tedeschi si duole del mancato computo nell’assegno ad personam della retribuzione di posizione che egli godeva come segretario comunale.

Il ricorrente incidentale ha dedotto che l’unica verifica pertinente ai fini del computo degli elementi retributivi in godimento è quella inerente al loro carattere fisso e continuativo, caratteri che connotano entrambi la retribuzione di posizione ai sensi dell’articolo 41 c.c.n.l. 16 maggio 2001.

A sostegno delle proprie deduzioni, il controricorrente incidentale ha richiamato quale precedente Cass. n. 18828/2011.

4.1. Il motivo è infondato.

A tal riguardo osserva il Collegio che l’indennità di posizione è connessa ad una posizione effettivamente ricoperta, posizione che senza dubbio il Tedeschi non ricopre più in conseguenza del passaggio al Ministero del lavoro.

Già tale notazione depone per il rigetto del motivo, a tanto va aggiunto che nella fattispecie in esame è incontestato che il lavoratore abbia percepito altra indennità di posizione presso il Ministero, peraltro di importo superiore a quella in godimento quale segretario comunale.

Non si ritiene dunque possibile il cumulo di due indennità di posizioni, per le ragioni innanzi evidenziate, Né appare del tutto conferente rispetto alla fattispecie di cui ci stiamo occupando Cass. n. 18828/2011, richiamata dalla parte controricorrente nel motivo di gravame.

A tal riguardo, il Collegio osserva che in quella pronunzia il giudice di legittimità, dopo aver ritenuto che l’indennità di posizione competa ai segretari comunali in ragione delle mansioni da essi svolte, quale espressione, quindi, della professionalità tipica della funzione rivestita, di tal cheviene escluso che essa possa essere considerata un compenso erogato per particolari modalità della prestazione lavorativa o collegato a specifici disagi o difficoltà connesse a particolari situazioni, ha escluso che vi fossero ragioni di incompatibilità tra la fruizione della predetta indennità di posizione e la diversa indennità di amministrazione erogata ai dipendenti ministeriali.

In disparte il rilievo che, come si è già anticipato, il Collegio ritiene che l’indennità di posizione vada piuttosto ricondotta, come già anticipato, alla circostanza che il lavoratore effettivamente ricopra una posizione organizzativa.

In altre parole, detto emolumento, piuttosto che essere espressione tipica della funzione svolta dal segretario comunale, èun compenso legato alla circostanza che sia effettivamente ricoperta la posizione organizzativa .

N ella fattispecie all’attenzione viene in rilievo una ipotesi differente da quella esaminata in Cass.n. 18828/2011.

In detto precedente, infatti, riconosciuta nel computo dell’assegno ad personam l’indennità di posizione, in ragione della ritenuta natura fissa e continuativa dell’emolumento, espressione della professionalità del segretario comunale, se ne affermava la cumulabilità con l’indennità di amministrazione.

Nel caso in esame, invece, evidenziato che il Collegio non condivide la premessa da cui muove Cass. n. 18828/2011, ritenendo,invece, l’indennità di posizione connessa all’effettiva coperturadella posizione organizzativa, sì da escluderne la natura di emolumento fisso e continuativo, va pure evidenziata la diversità tra le fattispecie in esame i n cui viene all’attenzione un’ ipotesi di cumulo tra due indennità di posizione; peraltro, è incontestato che quella fruita presso il Ministero dall’odierno contro ricorrente sia di importo maggiore.

In definitiva, alla luce di quanto innanzi, il motivo è infondato.5.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

5.1. Il mezzo sulle spese resta assorbito dal parziale accoglimento del ricorso principale che, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c. comporta l’estensione della cassazione anche alcapo della sentenza relativa al governo delle spese.

6. Conclusivamente la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello diBologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e ne rigetta il primo;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritto al n. 3530/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici d e ll’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 307/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , depositata il28/07/2015 R.G.N. 722 /201 1 ; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/ 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Segretario comunale - Mobilità volontaria - Assegno ad personam - Computo - Indennità di segreteria convenzionata e di posizione - Cumulo interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - R.G.N.3530/2016 Cron. C.C. 6/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del n. 307 del 28 luglio 2015 la Corte d'Appello di Bologna, per quanto qui rileva, confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], già segretario comunale, transitato per mobilità volontaria alle dipendenze del Ministero del lavoro, volta all’accertamento del diritto al computo nella base di calcolo dell'assegno ad personam, finalizzato alla salvaguardia del trattamento economico , sia dell'indennità di segreteria convenzionata chedei diri tti di segreteria; in riforma della sentenza appellata escludeva, invece, che la retribuzione di posizione ed i diritti di rogitodovessero entrare a far parte del computo del predetto assegno. La Corte territoriale rinveniva la disciplina applicabilealla fattispecie in esame nell’art. 18, comma 11, d.P.R. n. 465/1997, prevalente sul disposto dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto norma speciale volta a regolamentare proprio le ipotesi di mobilità dei segretari comunali e rilevava che la disposizione citata, quanto al trattamento retributivo , prevede la conservazione del trattamento economico pensionabile e della qualifica attraverso l’attribuzione, in caso di passaggio del segretario comunale ad altra amministrazione, di un assegno ad personam pari alla differen za tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento. Secondo il giudice di appello, la letteradel citato comma 11 è chiara: la garanzia riguarda l’intero trattamento retribu tivo pensionabile, cioè il trattamento comprensivo di tutti gli elementi erogati in misura fissa ed in via continuativae non soltanto, come sostenuto dal Ministero del lavoro, il trattamento fondamentale. Quanto alla retribuzione di posizione goduta dal Tedeschi, ai sensi dell’articolo 41 c.c.n.l. dei segretari comunali, invece, il giudice territoriale riteneva che essa non fosse dovuta in quanto assorbita nella retribuzione di posizione riconosciutagli sulla base della qualifica dirigenziale di inquadramento all’esito della mobilità volontaria. Del resto, si soggiungeva, non risultava contestato che tale indennità fosse di ammontare superiore a quella precedentemente goduta, sicché non era possibile che il lavoratore cumulasse due retribuzionidi posizione:una per la posizione dirigenziale l'altra per quella di segretario comunale non più ricoperta. La circostanza che la retribuzione di posizione fosse elemento della retribuzione del segretario comunale (secondo quanto previsto dall'articolo 37 c.c.n.l. del 16 maggio 2001 segretari comunali) era del tutto ininfluente, veniva altresì precisato,poiché non era possibile la duplicazione della medesima voce del trattamento economico. Veniva invece riconosciuta nella sentenza di appello l'indennità di segreteria convenzionata. Sul puntola Corte territoriale rilevavache l'articolo 37 del c.c.n.l. dei segretari comunali applicabile ratio temporis la includeva tra le voci del trattamento retributivo; essa, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non era diretta a compensare particolari disagi,ma costituiva una componente fissa e continuativa del trattamento, corrispondente ad una determinata posizione di lavoro, con la conseguenza che doveva essere considerata pensionabile. Per analoghe ragioni dovevano essere riconosciuti nel computo i diritti di segreteria, erogati continuativamente al segretario comunale in misura predeterminata. A conclusioni opposte, invece, la Corte territoriale perveniva, quanto ai diritti di rogito, rilevando che essi venivano riconosciuti in relazione al numero delle stipule cui il segretario comunale partecipava, entro un limite massimo predeterminato, di modo che detti emolumenti non potevano essere considerati pensionabili, perché non erogati in via continuativa. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affidato a tre motivi di censura cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi ed illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va brevemente rilevato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricorrente principale, non ha sollevato alcuna doglianza rispetto alla sentenza di appello nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al computo nell’assegno ad personam, riconosciutogli all’atto del passaggio nei ruoli del Ministero,dei diritti di segreteria percepiti in qualità di segretario comunale, sicché su tale capo della sentenza si è formato il giudicato interno. 1.1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 11, 12, 15 disp.prel. c.c., dell’articolo 2103 c.c., dell’articolo 17, comma 82, l. n. 127/1997 e 18, comma 11, d.P.R. n. 465/1997, dell’articolo 30, comma 2 quinquiesd.lgs. n. 165/2001, dell’articolo 1, commi 458 e 459, l. n. 147 del 27 dicembre 2013, degli artt. 37 e 45 c.c.n.l. segretari comunali e provinciali del 16.5.2001. La censura lamenta l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui riconosce il diritto al computo nell’assegno ad personam dell ’ indennità di segreteria convenzionata, prevista dall’articolo 25 d.P.R. n. 749/1972 e dall’articolo 45 c.c.n.l. segretari comunali e provinciali del 16.5.2001. La parte ricorrentechiede a questa Corte di rivedere l’orientamento già espresso con l’arresto nr. 6016/05 in ordine alla computabilità dell’emolumento nell’assegno ad personam,osservando che esso è legato ai maggiori disagi ed alla gravosità derivante dalla titolarità di una segreteria cd. convenzionata; richiama la pronuncia con la quale questa Corte ha escluso la spettanza dell’indennità qualora il segretario comunale si trovi in disponibilità o in posizione di distacco presso altra amministrazione (Cass. nr. 7458/2012), assimilando a quest’ultima eventualità la fattispecie della mobilità. Sotto altro profilo, viene lamentato che il diritto all’assegno ad personam sia stato riconosciuto sino al momento del riassorbimento, senza tener conto della normativa sopravvenuta al d.P.R. n. 465/1997, che avrebbe al più consentito il mantenimento dell’assegno fino al 31.12.2013. A sostegno di tale conclusione il Ministero ha richiamato la ricostruzione normativa operata dalle Sezioni Unite nelle sentenze n.784, 785 e 786/2016, deducendo, per l’epoca successiva, l’applicabilità della riforma posta in essere dall’articolo 30 d.lgs. n. 165/2001, dall’art. 16 l. n. 246/2005, delle previsioni di cui all’art. 1, commi 458 e 459, l. n. 147/2013. Più nel dettaglio, il Ministero deduce che:- per i trasferimenti per mobilità avvenuti dopo l’entrata in vigore della l. nr. 246/2005 (come nella presente vicenda) dovrebbe escludersi la applicazione dell’articolo 202 d.P.R. n. 3/1957 e dell’articolo 3, commi 57 e 58, l. n. 537/1993, di modo che non vi sarebbe diritto al mantenimento dello stipendio o retribuzione pensionabile in godimento, ove superiore; -da ultimo, il legislatore del 2013, con l’articolo 1 commi 458 e 459 della l. n. 147 sarebbe intervenuto (con la abrogazione tanto dell’articolo 202 d.P.R. nr. 3/1957 che delle «altre analoghe disposizioni») ad estendere il predetto trattamento economico anche al personale trasferito anteriormente alla riforma del 2005 nonché a quello che, come i segretari comun ali, godeva di una disciplina speciale (articolo 18, comma 11, d.P.R. nr. 465/1997). In sintesi, si sostiene che i titolari dell’assegno ad personamdal 1° gennaio 2014 avrebbero perso il diritto a continuare a riceverli senza che a ciò osti il principio di irretroattività o la tutela del legittimo affidamento. A tal riguardo si osserva che la nuova legge, pur avendo validità solo per l’avvenire, si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della legge precedente. 1.2.Il motivo è infondato. Al riguardo, osserva il Collegio che la questione del computo nell’assegno ad personam, spettante al segretario comunale in caso di mobilità, della maggiorazione di retribuzione prevista per la titolarità di una sede di segreteria convenzionata è stata già esaminata da questa Corte nell’arresto del 21/03/2005, nr.6016, cui in questa sede si intende assicurare continuità. Come già evidenziato nella pronunzia innanzi richiamata, il trasferimento dei segretari comunali e provincialiper mobilità è stato disciplinato dal regolamento di cui al d.P.R. 4 dicembre 1997 n.465, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 78, della l. n. 127 del 1997 che, all'art.18, comma 11, dispone che: «Il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di un assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici». Detta norma è rimasta applicabile per espressa volontà del legislatore nonostante ratio temporis fosse entrato in vigore l’art. 3 ter del d.l. n. 136 del 2004, conv. con modifiche in l. n. 186 del 2004, norma che rinvia all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che espressamente fa salvo il comma 11 dell’art. 18 del d.P.R. n.465/2017. Detto articolo, al comma tre, ha disposto espressamente, infatti, che: «Per la mobilitàvolontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465» La norma è venuta quindi ad incidere sul regime previgente nella parte in cui prevedeva una specifica procedura per la mobilità dei segretari comunali e provinciali e ha ricondotto la mobilità volontaria dei segretari comunali alla generale disciplina dell’articolo 30 d.lgs. n. 165/2001, ma ha espressamente confermato la vigenza del comma 11 dell’articolo 18 e dunque la garanzia di conservazione del trattamento economico nei terminiprevisti dalla disposizione poc’anzi citata(cfr. Cass. sez. lav. 15 ottobre 2015 nr. 20856, in motivazione). Tale disciplina, a differenza di quanto dedotto nel motivo di ricorso, per il suo carattere di specialità nemmeno è stata incisa dalla successiva disposizione del comma 2-quinquies dell’ar ticolo 30 d.lgs. n. 165/2001 (aggiunto dall' articolo 16, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246); infatti la norma, pur prevedendo, in via generale, che a seguito della mobilità volontaria al dipendente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della amministrazione di destinazione, fa salve, in apertura, le «diverse disposizioni» ovvero le previsioni contenute in leggi speciali, qual è appunto quella dell’art. 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997. Conseguentemente, quanto al trattamento economico, la specifica posizione del Tedeschi, traferito nei ruoli del Ministero del lavoro il 3 settembre 2007, continuava ad essere contenuta nel ricordato comma 11.Il quadro normativo sopravvenuto, insomma, non ha dunque intaccato i principi enunciati da questa Corte nel citato precedente nr. 6016/2005. A tanto va aggiunto che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, l’emolumento, disciplinato dall’art. 45 c.c.n.l. 16.5.2001, disposizione confermata dalla contrattazione successiva, è disposto in favore del segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate (titolare di una segreteria comprendente più Comuni, all’uopo convenzionati ex articolo 10 d.P.R. n. 465/1997 e 98, comma 3, d.lgs. n. 267/200), cui compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, disciplinata all’art.37, comma 1, lett. da a) ad e) del citato c.c.n.l. La «retribuzione mensile aggiunta» dei segretari titolari di sedi di segretarie convenzionate,ragguagliata all'entità dello stipendio in godimento, rappresenta, dunque, una parte integrante del trattamento economico attribuito ad una specifica posizione lavorativa ed è corrisposta in misura fissa e continuativa; essa costituisce, pertanto, una componente della retribuzione pensionabile ed è computabile ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata. A fondamento dei propri argomenti e chiedendo di rivedere il percorso argomentativo di Cass. 6015/2005, il Ministero del lavoro invoca il precedente di Cass. nr. 10449/2006, relativo ad un compenso percepito per l’incarico di segretario comunale reggente, in relazione al quale la S.C. ha negato la computabilità nell’assegno ad personam. Al r iguardo, osserva il Collegio, è inconferente il precedente citato, in quanto l’emolumento percepito per la reggenza è connotato per sua natura da temporaneità, di modo che non vi è diritto alla conservazione neppure presso la amministrazione di provenienza. Del pari non si attaglia alla fattispecie in esame, l’altro precedente - Cass. nr. 7458/2012 -invocato dal Ministero del lavoro , che concerne la diversa disciplina della collocazione in disponibilità del segretario comunale. Infine, il mezzo è parimenti infondato nella parte in cui sostiene che la legge nr. 147/2013, articolo 1, commi 458 e 459, avrebbe fatto venir meno il diritto all’assegno ad personamdal gennaio 2014. I due commi del suddetto articolo 1 sono così formulati:“458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. 459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.” La piana lettura delle norme abrogate- artt. 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537- rende evidente che esse non hanno mai disciplinato la mobilità dei segretari comunali. L’articolo 202 d.P.R. n. 3/1957 è relativo ai passaggi di carriera dei dipendenti dello Stato previsti originariamente dal d.P.R. n. 3 del 1957 e non già al trasferimento da una amministrazione all'altra ai sensi dell’art. 30 del d.Lgs. n. 165 del 2001(cfr. Cass. n. 24949/2014). Come sopra si è detto, la mobilità dei segretari comunali è stata regolata dapprima dall’art. 18 del d.P.R. 465/1997 e, dopo il d.l. nr. 136/2004, dall’articolo 30 d.lgs. n. 165/2001, con salvezza dell’articolo 18, comma undici, del d.P.R. n. 465/1997. Resta da precisare poi l’irrilevanza, quanto alla fattispecie all’esame del Collegio, anche dell’abrogato art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993. Detta norma disciplina, anch’essa, il passaggio di carriera di cui al citato articolo 202 «ed altre analoghe disposizioni», stabilendo la non riassorbibilità dell’assegno personale concesso a garanzia della conservazione del trattamento economico; tuttavia, detta previsione, come questa Corte ha ripetutamente affermato, è riferibile alle sole ipotesi, ormai residuali, dei passaggi di carriera disciplinati dal d.P. R. 10 gennaio 1957 nr. 3(si veda, per tutte, Cass. n. 28110/2019 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso, va pure ricordata Cass. n. 10449 /2006, cui, del pari, il Collegio intende dare continuità: in detto precedente questa S.C. ha chiarito che l’articolo 3, comma 57, l n. 537/1993 non è applicabile al personale con qualifica di segretario comunale e provinciale, il quale costituisce una speciesdell’impiego statale regolamentata da un ordinamento particolare e non dal d.P.R. n. 3 del 1957 o da disposizioni analoghe a quest’ultimo (cfr. punti 4.4 e 4.5 della motivazione della sentenza citata). In sostanza, l’abrogazione del 2013 ha riguardato norme estraneealla disciplina dell’assegno ad personamdei segretari comunali. 2. Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione degli articoli 112 e 433 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Il Ministero ha denunciato il mancato esame nella sentenza di appello del motivo di gravame con il quale il Ministero si era doluto del cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, maturati sulle maggiori somme riconosciute a titolo di assegno ad personam. 3. Il terzo motivo è proposto in via gradata, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 22, comma 36., l. n. 724/1994, per avere la sentenza impugnata confermato la condanna al pagamento, in cumulo, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute. 3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione sono fondati. Nell’atto di appello il Ministero del lavoro aveva censurato la pronunzia di primo grado anche per avere riconosciuto sulle differenze dovute al ricalcolo dell’assegno ad personam la rivalutazione monetaria e gli interessi legali in cumulo (cfr.pagina 6 del ricorso in appello, trascritta in parte qua alla pagina 9 del ricorso principale in nota 13). La conferma sul punto della statuizione del Tribunale è avvenuta quindi in violazione dell’articolo 22, comma 36, della l. n. 724/1994, a tenore del quale la l. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6 - secondo cui l'importo degli interessi legali,che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere sulle prestazioni dovute, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito -si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza, il cui diritto alla percezionenon sia maturato alla data del 31 dicembre 1994. A ciò va aggiunto che, come chiarito da Sez. Un. n. 14429/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero del Tesoro del 1°settembre 1998, n. 352, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale il lavoratore deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 18, comma 11, d.P.R. n. 465/1997, degli articoli 37 e 41 c.c.n.l. segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, dell’articolo 2103 c.c., nonché del divieto di reformatio in peius. Tedeschi si duole del mancato computo nell’assegno ad personam della retribuzione di posizione che egli godeva come segretario comunale. Il ricorrente incidentale ha dedotto che l’unica verifica pertinente ai fini del computo degli elementi retributivi in godimento è quella inerente al loro carattere fisso e continuativo, caratteri che connotano entrambi la retribuzione di posizione ai sensi dell’articolo 41 c.c.n.l. 16 maggio 2001. A sostegno delle proprie deduzioni, il controricorrente incidentale ha richiamato quale precedente Cass. n. 18828/2011. 4.1. Il motivo è infondato. A tal riguardo osserva il Collegio che l’indennità di posizione è connessa ad una posizione effettivamente ricoperta, posizione che senza dubbio il Tedeschi non ricopre più in conseguenza del passaggio al Ministero del lavoro. Già tale notazione depone per il rigetto del motivo, a tanto va aggiunto che nella fattispecie in esame è incontestato che il lavoratore abbia percepito altra indennità di posizione presso il Ministero, peraltro di importo superiore a quella in godimento quale segretario comunale. Non si ritiene dunque possibile il cumulo di due indennità di posizioni, per le ragioni innanzi evidenziate, Né appare del tutto conferente rispetto alla fattispecie di cui ci stiamo occupando Cass. n. 18828/2011, richiamata dalla parte controricorrente nel motivo di gravame. A tal riguardo, il Collegio osserva che in quella pronunzia il giudice di legittimità, dopo aver ritenuto che l’indennità di posizione competa ai segretari comunali in ragione delle mansioni da essi svolte, quale espressione, quindi, della professionalità tipica della funzione rivestita, di tal cheviene escluso che essa possa essere considerata un compenso erogato per particolari modalità della prestazione lavorativa o collegato a specifici disagi o difficoltà connesse a particolari situazioni, ha escluso che vi fossero ragioni di incompatibilità tra la fruizione della predetta indennità di posizione e la diversa indennità di amministrazione erogata ai dipendenti ministeriali. In disparte il rilievo che, come si è già anticipato, il Collegio ritiene che l’indennità di posizione vada piuttosto ricondotta, come già anticipato, alla circostanza che il lavoratore effettivamente ricopra una posizione organizzativa. In altre parole, detto emolumento, piuttosto che essere espressione tipica della funzione svolta dal segretario comunale, èun compenso legato alla circostanza che sia effettivamente ricoperta la posizione organizzativa . N ella fattispecie all’attenzione viene in rilievo una ipotesi differente da quella esaminata in Cass.n. 18828/2011. In detto precedente, infatti, riconosciuta nel computo dell’assegno ad personam l’indennità di posizione, in ragione della ritenuta natura fissa e continuativa dell’emolumento, espressione della professionalità del segretario comunale, se ne affermava la cumulabilità con l’indennità di amministrazione. Nel caso in esame, invece, evidenziato che il Collegio non condivide la premessa da cui muove Cass. n. 18828/2011, ritenendo,invece, l’indennità di posizione connessa all’effettiva coperturadella posizione organizzativa, sì da escluderne la natura di emolumento fisso e continuativo, va pure evidenziata la diversità tra le fattispecie in esame i n cui viene all’attenzione un’ ipotesi di cumulo tra due indennità di posizione; peraltro, è incontestato che quella fruita presso il Ministero dall’odierno contro ricorrente sia di importo maggiore. In definitiva, alla luce di quanto innanzi, il motivo è infondato.5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. 5.1. Il mezzo sulle spese resta assorbito dal parziale accoglimento del ricorso principale che, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c. comporta l’estensione della cassazione anche alcapo della sentenza relativa al governo delle spese. 6. Conclusivamente la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello diBologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e ne rigetta il primo;
Sentenza Cassazione n. 36639/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris