CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui ,[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ridursi da 2 anni e 3 mesi a 2 annlil'aumento inflitto per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. dalla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Milano il 17 giugno 2021, in esito al giudizio di rinvio disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di cassazione, con pronuncia di annullamento parziale in data 3 novembre 2020. A ragione della decisione osserva che il dedotto errore materia non sussiste, n C L ec----)-\‘. perché, anche applicando alla pena base di anni 15 mesi 3 giorni 2 l'aumento per le aggravanti ridotto per il rito abbreviato nella misura ritenuta corretta dalla difesa (anni due)inon si perviene comunque alla pena complessiva indicata nel dispositivo di anni 17 e giorni 10 di reclusione; tale pena finale, pertanto, costituisce il risultato di una valutazione che, se non condivisa, doveva essere contestata in sede di impugnazione. 2. Ricorre per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte distrettuale, anzichè soffermarsi sull'errore aritmetico denunziato dalla difesa in relazione all'aumento di pena detrito dalla sentenza della Copie di appello di Milano il 17 giugno 2021 abbia incentrato le sue valutazioni sul calcolo della pena complessiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure dedotte. 1. Va premesso che per costante ricognizione interpretativa del sistema processuale, la giurisdizione esecutiva non può essere ritenuta un rimedio con natura di impugnazione e pertanto eventuali errori applicativi di norme di diritto sostanziale o di procedura, verificatisi in cognizione, non sono deducibili in sede esecutiva, dato che tali - ipotetici - vizi sono rilevabili esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cognizione (già Sez. 1, n. 79 del 14/01/1992, Maiolo, Rv. 189603 - 01; Sez. 1, n. 3246 del 25/05/1995 Hulsmann, Rv. 202129 - 01, nonché più di recente Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, LOVRIC Rv. 280931 - 01). Sul tema, va considerato che le competenze attribuite al giudice della esecuzione - pur ampie - risultano tassativamente predeterminate dal legislatore nell'ambito di un disegno sistematico che prende in esame la ovvia necessità di dirimere dubbi, applicare benefici correlati a norme sopravvenute o risolvere conflitti intersoggettivi insorti nella fase successiva al giudicato (art. 667, art.668, art.672, art.674) e che non consente - in via generale - al giudice della fase esecutiva di rilevare vizi del procedimento o della decisione ma, al più, di integrare la decisione incompleta (art. 675, art.676, art. 183 disp. att.) o di prendere atto di aspetti non trattati in cognizione ed inerenti al riconoscimento del reato continuato, tra fatti posti a base di più decisioni irrevocabili (art. 671). Anche le ipotesi di revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice (art.673) sono, di regola, ricollegabili a fatti «sopravvenuti» rispetto alla conclusione del procedimento che ha prodotto il titolo esecutivo, e solo in via eccezionale possono trovare applicazione in caso di non considerazione dell'intervenuto effetto abrogativo da parte del giudice (come precisato da Sez. U. n. 26259 del 29.10.2015, P.M. in proc. Mraid, Rv 266872) 1.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, la stessa possibilità, ribadita da ultimo da Sez. U. n. 47766 del 26.6.2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265108, di rimediare - in sede esecutiva - alla avvenuta determinazione di una «pena illegale» non va letta come ricognizione di un potere ordinario, tale da consentire un sindacato in sede esecutiva in ogni caso di potenziale erroneità di statuizioni e/o argomentazioni concorrenti a determinare la sanzione, ma rappresenta una valvola di sicurezza del sistema a fronte di un trattamento sanzionatorio elaborato, anche in parte, sulla base di norme dichiarate incostituzionali (ai sensi della legge n. 87 del 1953, art.30 come precisato da Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01) o contrastante con la interpretazione della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fornita dalla CEDU (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651 - 01) o ancora frutto di «palesi errori giuridici o materiali» commessi dal giudice della cognizione per non essere la sanzione non prevista dall'ordinamento in rapporto al fatto dedotto in giudizio o di specie diversa da quella prevista dalla legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale, sì da ritenersi abnorme (Sez. U. n. 47766 del 26.6.2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265108; cfr. anche Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). 2. In linea con gli esposti principi, la Corte territoriale, dopo avere escluso la sussistenza dell'errore di calcolo nei terAkialla difesa del condannato sul presupposto, incontestato, che non trovava conferma nella misura della pena finale, ha correttamente ritenuto di non poter intervenire sul trattamento sanzionatorio, riducendo la misura dell'aumento per le aggravanti, non vertendosi in una ipotesi di illegalità della pena, che ricorre solo nel caso di applicazione di una pena di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca