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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23254/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone di impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 3, n. 30333 del 23 aprile 2021 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4 n. 23700 del 2 luglio 2020.

2. Con un unico motivo il ricorrente fa valere l'errore di fatto nel quale è incorsa l'ordinanza n. 30333/2021, laddove ha ritenuto tardivo il deposito della memoria pervenuta presso la Corte di cassazione, via posta, il 17 giugno 2020, ma inoltrata via PEC in data 1 giugno 2020, entro il termine di cui all'art. 583, comma 2 cod. proc. pen., per l'udienza del 2 luglio 2020 e, comunque spedita in formato cartaceo, a mezzo di raccomandata il 10 giugno 2010.

Osserva di avere già sottoposto al giudice di legittimità, con il precedente ricorso straordinario, l'omessa valutazione, da parte della sentenza n. 23700/2020, del contenuto della suddetta memoria, con cui venivano dedotte una serie di questioni non affrontate dalla decisione.

In particolare, era stato omesso l'esame: 1) del vizio di inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 516, 521, 522 cod. pen. per essere Altea stato condannato, in concorso con altri, per fatto diverso (acquisto di stupefacente a Milano il 19 maggio 2009 da ignoti acquirenti accompagnati da [OSCURATO:PERSONA]) da quello contestato con il capo 3) dell'imputazione; del vizio di motivazione, sotto i profilo della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai necessari passaggi logici inerenti al rinvio dell'operazione di Milano del 19 maggio 2009 e alla consegna del 23 maggio 2009 a Villanovafranca; del vizio di inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e del conseguente vizio di motivazione per essere il concorso di Altea nella consegna dello stupefacente, in data 23 maggio 2009 a Villafranca, stato desunto da indizi non solo privi di precisone e di concordanza fra loro, ma che, secondo la stessa Corte di appello, si riferiscono a fatto diverso e cioè alla consegna dello stupefacente a Milano del 19 maggio 2009 agli ignoti acquirenti accompagnati da [OSCURATO:PERSONA]; del vizio di inosservanza dell'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per avere ritenuto la colpevolezza dell'imputato, pur in presenza del ragionevole dubbio che le conversazione telefoniche di [OSCURATO:PERSONA], poste a base della condanna, fossero non veritiere e si riferissero a sue millanterie con gli interlocutori; del vizio di motivazione conseguente la ripercussione dei vizi argomentativi sulla contestazione della condotta associativa di cui al capo B-B3), in quanto il travisamento delle conversazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il cui unico interesse era quello di lucrare 'la cresta', erode l'impianto motivazionale teso a dimostrare la condotta contestata ad Altea nella partecipazione all'associazione, ovverosia il compito di 'provvedere ai pagamenti delle partite di droga'; del vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 74, comma 2 d.P.R. 309/1990 e 379 cod. pen., per non avere derubricato il reato associativo in quello di favoreggiamento reale, nonché del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta condotta associativa.

Assume che siffatte questioni, per la loro novità, non possono ritenersi ricomprese o riassunte in quelle sollevate con i due ricorsi e, comunque, in ogni caso, la sentenza avrebbe dovuto dichiararlo, sicché la decisione della Corte di cassazione n. 23700/2021 finisce per costituire una risposta solo parziale rispetto al petitum, integrando evidente errore di fatto.

Conclude chiedendo la revoca dell'ordinanza n. 30333/2021 che ha erroneamente ritenuto tardiva la memoria ed allega la documentazione attestante l'invio via PEC dell'atto non considerato, nonché la documentazione relativo all'invio per posta raccomandata.

3. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo inammissibili i nuovi motivi trasmessi a mezzo PEC e così come quelli depositati nella cancelleria del giudice "a quo" anziché in quella della Suprema Corte ed ivi pervenuti oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, non potendo derogarsi alla disposizione di cui all'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582, cod. proc. pen. o di spedizione ex art. 583, comma primo, cod. proc. pen 4.

Con memoria del 29 aprile 2022 il ricorrente ha ribadito le conclusioni formulate, rilevando che i motivi nuovi e le memorie ex art. 121 cod. proc. pen. possono essere trasmesse all'indirizzo Pec del giudice adito, in forza della normativa emergenziale di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18/20, prevedente specifiche modalità e misure organizzative di accesso ai servizi e del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Suprema Corte di Cassazione nel provvedimento prot. 939/2020/I del 7 maggio 2020 con cui sono disposte dettagliate misure organizzative anche con riguardo al deposito degli atti.

5. Il ricorso avverso l'ordinanza della Sezione 3 n. 30333/2021 è fondato e va disposta la revoca del provvedimento impugnato.

6. La disciplina del deposito degli atti di parte nel periodo da emergenza pandemica è regolata dall'art. 24 d.l. 137/2020, rubricato "Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che espressamente prevede al quarto comma che "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici.

Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. (...) Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza".

La memoria di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione da parte della sentenza n. 23700/2021 di questa Sezione è stata inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata [OSCURATO:EMAIL], abilitata a ricevere gli atti di parte, ai sensi dell'art. 24, comma 4 d.l. 137/2020.

Essa va, quindi, ritenuta tempestiva, diversamente da quanto erroneamente affermato con l'ordinanza qui impugnata che l'ha considerata tardiva, a sensi dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen., in quanto ha tenuto in considerazione la data di ricevimento del documento cartaceo, pervenuto alla Corte di cassazione il 17 giugno 2020, ovverosia oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza di trattazione fissata al 2 giugno 2020.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, sono inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.I.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" (Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738; Sez. 1, n. 17052 del 02/03/2021, Bloise, Rv. 281386).

Va, pertanto, disposta la revoca dell'ordinanza n. 30333/2021 del 23.04.2021 RGN 4867/2021 pronunciata dalla 3^ Sezione penale della Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendosi l'acquisizione presso la Corte di appello di Cagliari del fascicolo processuale relativo alla sentenza della Corte di appello di Cagliari pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza 30333/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] RGN 4867/2021 pronunciata dalla 3" Sezione penale della Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. e per la fissazione dell'udienza previa acquisizione presso la Corte di appello di Cagliari del fascicolo processuale relativo alla sentenza della Corte di appello di Cagliari pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 10/05/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone di impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 3, n. 30333 del 23 aprile 2021 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4 n. 23700 del 2 luglio 2020. 2. Con un unico motivo il ricorrente fa valere l'errore di fatto nel quale è incorsa l'ordinanza n. 30333/2021, laddove ha ritenuto tardivo il deposito della memoria pervenuta presso la Corte di cassazione, via posta, il 17 giugno 2020, ma inoltrata via PEC in data 1 giugno 2020, entro il termine di cui all'art. 583, comma 2 cod. proc. pen., per l'udienza del 2 luglio 2020 e, comunque spedita in formato cartaceo, a mezzo di raccomandata il 10 giugno 2010. Osserva di avere già sottoposto al giudice di legittimità, con il precedente ricorso straordinario, l'omessa valutazione, da parte della sentenza n. 23700/2020, del contenuto della suddetta memoria, con cui venivano dedotte una serie di questioni non affrontate dalla decisione. In particolare, era stato omesso l'esame: 1) del vizio di inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 516, 521, 522 cod. pen. per essere Altea stato condannato, in concorso con altri, per fatto diverso (acquisto di stupefacente a Milano il 19 maggio 2009 da ignoti acquirenti accompagnati da [OSCURATO:PERSONA]) da quello contestato con il capo 3) dell'imputazione; del vizio di motivazione, sotto i profilo della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai necessari passaggi logici inerenti al rinvio dell'operazione di Milano del 19 maggio 2009 e alla consegna del 23 maggio 2009 a Villanovafranca; del vizio di inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e del conseguente vizio di motivazione per essere il concorso di Altea nella consegna dello stupefacente, in data 23 maggio 2009 a Villafranca, stato desunto da indizi non solo privi di precisone e di concordanza fra loro, ma che, secondo la stessa Corte di appello, si riferiscono a fatto diverso e cioè alla consegna dello stupefacente a Milano del 19 maggio 2009 agli ignoti acquirenti accompagnati da [OSCURATO:PERSONA]; del vizio di inosservanza dell'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per avere ritenuto la colpevolezza dell'imputato, pur in presenza del ragionevole dubbio che le conversazione telefoniche di [OSCURATO:PERSONA], poste a base della condanna, fossero non veritiere e si riferissero a sue millanterie con gli interlocutori; del vizio di motivazione conseguente la ripercussione dei vizi argomentativi sulla contestazione della condotta associativa di cui al capo B-B3), in quanto il travisamento delle conversazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il cui unico interesse era quello di lucrare 'la cresta', erode l'impianto motivazionale teso a dimostrare la condotta contestata ad Altea nella partecipazione all'associazione, ovverosia il compito di 'provvedere ai pagamenti delle partite di droga'; del vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 74, comma 2 d.P.R. 309/1990 e 379 cod. pen., per non avere derubricato il reato associativo in quello di favoreggiamento reale, nonché del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta condotta associativa. Assume che siffatte questioni, per la loro novità, non possono ritenersi ricomprese o riassunte in quelle sollevate con i due ricorsi e, comunque, in ogni caso, la sentenza avrebbe dovuto dichiararlo, sicché la decisione della Corte di cassazione n. 23700/2021 finisce per costituire una risposta solo parziale rispetto al petitum, integrando evidente errore di fatto. Conclude chiedendo la revoca dell'ordinanza n. 30333/2021 che ha erroneamente ritenuto tardiva la memoria ed allega la documentazione attestante l'invio via PEC dell'atto non considerato, nonché la documentazione relativo all'invio per posta raccomandata. 3. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo inammissibili i nuovi motivi trasmessi a mezzo PEC e così come quelli depositati nella cancelleria del giudice "a quo" anziché in quella della Suprema Corte ed ivi pervenuti oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, non potendo derogarsi alla disposizione di cui all'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582, cod. proc. pen. o di spedizione ex art. 583, comma primo, cod. proc. pen 4. Con memoria del 29 aprile 2022 il ricorrente ha ribadito le conclusioni formulate, rilevando che i motivi nuovi e le memorie ex art. 121 cod. proc. pen. possono essere trasmesse all'indirizzo Pec del giudice adito, in forza della normativa emergenziale di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18/20, prevedente specifiche modalità e misure organizzative di accesso ai servizi e del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Suprema Corte di Cassazione nel provvedimento prot. 939/2020/I del 7 maggio 2020 con cui sono disposte dettagliate misure organizzative anche con riguardo al deposito degli atti. 5. Il ricorso avverso l'ordinanza della Sezione 3 n. 30333/2021 è fondato e va disposta la revoca del provvedimento impugnato. 6. La disciplina del deposito degli atti di parte nel periodo da emergenza pandemica è regolata dall'art. 24 d.l. 137/2020, rubricato "Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che espressamente prevede al quarto comma che "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. (...) Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza". La memoria di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione da parte della sentenza n. 23700/2021 di questa Sezione è stata inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata [OSCURATO:EMAIL], abilitata a ricevere gli atti di parte, ai sensi dell'art. 24, comma 4 d.l. 137/2020. Essa va, quindi, ritenuta tempestiva, diversamente da quanto erroneamente affermato con l'ordinanza qui impugnata che l'ha considerata tardiva, a sensi dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen., in quanto ha tenuto in considerazione la data di ricevimento del documento cartaceo, pervenuto alla Corte di cassazione il 17 giugno 2020, ovverosia oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza di trattazione fissata al 2 giugno 2020. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, sono inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.I.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" (Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738; Sez. 1, n. 17052 del 02/03/2021, Bloise, Rv. 281386). Va, pertanto, disposta la revoca dell'ordinanza n. 30333/2021 del 23.04.2021 RGN 4867/2021 pronunciata dalla 3^ Sezione penale della Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendosi l'acquisizione presso la Corte di appello di Cagliari del fascicolo processuale relativo alla sentenza della Corte di appello di Cagliari pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Revoca l'ordinanza 30333/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] RGN 4867/2021 pronunciata dalla 3" Sezione penale della Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. e per la fissazione dell'udienza previa acquisizione presso la Corte di appello di Cagliari del fascicolo processuale relativo alla sentenza della Corte di appello di Cagliari pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 10/05/2
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