CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2025
Cassazione n. 15986/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato-ricorrente e resistente incidentale -controJ.Y. , elettivamente domiciliato in presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3849/2024depositata il 31/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025Numero di raccolta generale 15986/20251. – Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'appello diData pubblicazione 15/06/2025Roma ha in parziale accoglimento dell’appello principale propostoda J.Y. avverso la sentenza definitiva con cui il localeTribunale – riuniti i due procedimenti (quello di separazione, ancorapendente e quello di divorzio) dopo aver pronunciato con sentenzanon definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, haposto a carico di V.F. un assegno divorzile dell’importomensile di € 300,00 in favore della ex coniuge e respinto per ilresto il gravame principale – dunque confermando il rigetto delladomanda di addebito della separazione al sig. V.F. - nonchéquello incidentale proposto da quest’ultimo per la condanna dellamedesima a restituire quanto già indebitamente percepito a titolodi assegno di mantenimento per la data successiva alla sentenzaparziale sullo status.2.- La Corte d'appello ha considerato:a) quanto alla domanda di addebito, che l’appellante non avevafornito- com’era suo onere - adeguata prova della riconducibilitàdella separazione all’infedeltà del marito; che la documentazionefotografica allegata alla relazione investigativa prodotta era priva didata certa, o comunque riferibile solo al mese di agosto 2019 (e,dunque, successive alla crisi coniugale, risalente già al precedentemese di maggio 2019) e, in ogni caso, non sempresufficientemente chiare; che la prova per testi articolatadall’appellante era irrilevante agli effetti di dimostrare che larelazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge fosse stata lacausa del venir meno dell’affectio coniugalis, poiché gli episodispecifici che aveva chiesto di provare si riferivano al più presto almese di giugno 2019, mentre entrambe le parti riconducevanol’inizio della crisi coniugale al precedente mese di maggio 2019;che, quindi, detta crisi era piuttosto da ricondurre al fallimento deitentativi di procreazione assistita sulla quale la coppia aveva2 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025evidentemente investito, e alla delusione seguita alla riscontrataNumero di raccolta generale 15986/2025impossibilità di generare un figlio; Data pubblicazione 15/06/2025b) quanto alla domanda di riconoscimento di un assegnodivorzile – richiamata la giurisprudenza di legittimità che hachiarito che tale prestazione ha natura, da un lato, assistenziale,dall’altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento diun contributo volto, non a conseguire l’autosufficienza economicadel richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livelloreddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare inconcreto dall’ex coniuge economicamente più debole, tenuto contoeventualmente del fatto che la sperequazione tra i livelli redditualisia riconducibile a scelte comuni di vita- ha rilevato che ilmatrimonio era durato solo circa 5 anni, e che il fatto dedotto daZ.H. che fosse stato preceduto da 7 anni di convivenza- circostanza specificatamente contestata da V.F. – nonera rilevante alla luce della giurisprudenza di legittimità (cita Cass.,Sez. U., Sentenza n. 35385 del 18/12/2023), poiché l’appellantenon aveva minimamente dedotto (né chiesto di dimostrare) che,durante tale periodo di asserita convivenza prematrimoniale, vifosse stato un progetto di vita comune, reciproche contribuzionieconomiche, ovvero proprie rinunce, che, in qualche modo, abbianodeterminato un incremento del patrimonio familiare e personaledell’altro coniuge, o che, comunque, ne abbiano facilitato ilraggiungimento delle aspirazioni professionali, e neppure che, già aquell’epoca, avesse dovuto sottoporsi ad alcuna terapia ormonale(in vista della PMA), incompatibile con la propria attivitàprofessionale;c) nel valutare, quindi, comparativamente le rispettive condizionieconomiche delle parti, ha rilevato «l’assoluta opacitàdell’appellante nel documentare la propria attuale situazioneeconomica», non essendo dato comprendere come la sig.J.Y. potesse sostenere le spese di locazione dell’immobile in3 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025Numero di raccolta generale 15986/2025cui vive e le ulteriori spese ordinarie necessarie per laData pubblicazione 15/06/2025sopravvivenza, se, come aveva dichiarato, non svolgeva alcunaavendo contestato di aver ricevuto nel mese di novembre 2022 unpremio alla carriera come insegnante di danza e di svolgere,altresì, attività di insegnante di pilates on line (come, peraltro,risultante dalla documentazione fotografica allegata dall’appellato);neppure aveva adeguatamente dimostrato che l’eventualesospensione della propria, precipua attività lavorativa nei periodi incui si era sottoposta alle cure propedeutiche alla procreazioneassistita avesse influito sulla sua carriera professionale; haritenuto «di dover riconoscerle un assegno divorzile in ragione dellanatura assistenziale della prestazione in oggetto» determinato, - inragione della breve durata della vita coniugale e del fatto che nonrisultava aver contribuito alla realizzazione del patrimonio familiare,né aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali, in 300,00euro mensili.d) ha respinto l’appello incidentale proposto da V.F.al fine di ottenere la restituzione degli importi versati all’ex coniugepur a seguito della sentenza non definitiva che ha pronunciato lacessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere,anche in considerazione del relativo ridotto importo (da ultimo pariad € 800,00 mensili), la natura alimentare delle somme percepite aJ.Y. a titolo di assegno di mantenimento.3.- Contro la sentenza il sig. V.F. ha proposto ricorso, affidatoa cinque motivi di cassazione. La sig. J.Y. ha resistito concontroricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 5 l.898/70 in relazione ai criteri da adottare per la concessione4 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025dell'assegno divorzile, anche in merito alla valutazione delle proveNumero di raccolta generale 15986/2025raccolte nei giudizi di merito, con violazione dell'art. 11D6at a cpu.bpb.lica.z,io ne 15/06/2025riguardanti le condizioni economiche e lavorative della Sig.raJ.Y. .A suo dire la Corte d'appello, discostandosi dal suo stessoragionamento, in diritto e in fatto, e dalla decisione del Tribunale,aveva ritenuto di dover riconoscere alla ex moglie un assegnodivorzile in ragione della natura assistenziale della prestazione inquestione, violando la norma citata e gli arresti di legittimità chehanno più volte stabilito che il riconoscimento dell'assegno dimantenimento nella sua natura assistenziale richiedanecessariamente l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezzadei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseliper ragioni oggettive, e ciò pur avendo accertato «l’assolutaopacità dell'appellante nel documentare la propria attualesituazione economica» e dato atto delle risultanze istruttorie circala sua attività insegnante di pilates in assenza di alcunadimostrazione di un valido oggettivo motivo per il quale lamedesima attualmente non possa esercitare la propria professioneprecipua di insegnate di danza, laddove - di contro - il ricorrente,aveva documentato che la stessa non aveva mai interrotto ilrapporto lavorativo con il [OSCURATO:PERSONA] (all.ti nn.8,9,10,11,18 del fascicolo di secondo grado di parte appellata) edimostrato che almeno sino a tutto il 2020, aveva lavoratoregolarmente anche quale insegnante di pilates presso il CentroSportivo di Banca d'Italia (allegato alle memorie 183 n. 2 c.p.c. diparte ricorrente fascicolo di primo grado), dichiarando un redditomensile pari a circa € 1.600,00 nette (come da dichiarazioni deiredditi allegate dalla resistente al procedimento di separazioneriportate all'allegato n. 6 nel presente grado).2.- Il secondo motivo denuncia, in riferimento al n. 5 dell'art.360 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono5 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025stati oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d'appelloNumero di raccolta generale 15986/2025omesso di considerare i seguenti fatti – asseritamentDea ta -p ubbnlicoanzio ne 15/06/2025contestati e/o dimostrati: a) la capacità professionale dellaresistente; b) le sue dichiarazioni dei redditi prodotte nel giudizio diseparazione (all. 6 del presente atto) e attinenti ad un periodo(2017-2020) precedente alla nota Pandemia dalle quali emergevauna capacità reddituale costante della Sig.ra dalle J.Y. paria circa € 1.600,00 nette mensili; c) il fatto che aveva continuato alavorare anche nel periodo della Pandemia e certamente in quelloimmediatamente successivo, dimostrato attraverso la relazioneinvestigativa prodotta in primo grado ed estratti dai social networkse dal sito internet del [OSCURATO:PERSONA] (all.ti nn.8,9,10,11,18 del fascicolo di secondo grado) dai quali si evince, tral’altro, la partecipazione attiva della J.Y. ai saggi di fine annoe ai concorsi, che la stessa è ancora oggi inserita nel corpoinsegnante della scuola; d) il fatto che soltanto la pretesainterruzione o riduzione dell'attività lavorativa in corso di Pandemiaha fatto sì che il Tribunale riconoscesse alla moglie un assegno dimantenimento (peraltro ridotto in corso di causa su ricorso delmarito), come si desume dalla ordinanza presidenziale del04/11/2021 (all. 7 del presente ricorso); e) il fatto che la sig.raJ.Y. ha una famiglia di origine, la quale vive a Roma ed èsempre stata presente nella vita della figlia stessa.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erroneità e nullitàdella sentenza impugnata sulla base del n. 4 dell’art. 360 1 commac.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost. e 112c.p.c. per aver totalmente omesso la Corte d'appello di esplicitarele ragioni per la quali avesse ritenuto di dover riconoscere alla exmoglie «un assegno divorzile in ragione della natura assistenzialedella prestazione in oggetto», motivazione apparente econtraddittoria con riguardo ai presupposti per il riconoscimentodell'assegno divorzile.6 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/20254.- Il quarto motivo denuncia, con riferimento al n. 3 dell’art.Numero di raccolta generale 15986/2025360 comma 1 c.p.c., violazione o falsa applicazione di nDaotar mpubebl icdaziio ne 15/06/2025diritto di cui agli artt. 5 l. 898/70 e 2033 c.c. per avere la Corted’Appello erroneamente respinto l'appello incidentale volto allarestituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di assegnodi mantenimento per la data successiva alla sentenza parziale sullostatus, ritenendo la irripetibilità delle somme versate vista la«natura alimentare delle somme percepite da J.Y. atitolo di assegno di mantenimento»: la Corte d'appello non avrebbeconsiderato né applicato al caso di specie l'orientamento di questaCorte (cita Cass. n. 28646/21) con cui si è riconosciuto l’obbligo direstituzione delle somme versate anche a titolo di contributo almantenimento del coniuge laddove la statuizione sia revocata permancanza ab origine dei presupposti di legge mentre nel caso dispecie il diritto al mantenimento in capo alla sig.ra J.Y. eracessato al momento della pubblicazione della sentenza parzialesullo status, come espressamente previsto dalla sentenza delTribunale, onde da quel momento la resistente aveva percepitosenza titolo le somme ricevute; né era dato comprendere per qualeragione detti pagamenti fossero stati ritenuti di natura alimentaresuccessivamente alla sentenza parziale di divorzio non avendo maila percipiente versato nello stato di bisogno dalla medesimalamentato ma mai dimostrato.5.- Il quinto motivo denuncia in relazione al n. 4 dell’art. 360 1comma c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost. e112 c.p.c. per aver totalmente omesso la Corte d'appello diesplicitare le ragioni fattuali e giuridiche del proprio assuntorelativo al rigetto dell'appello incidentale, laddove si limita asostenere di: «doversi ritenere, anche in considerazione del relativoridotto importo (da ultimo pari ad euro 800,00 mensili), la naturaassistenziale delle somme percepite dalla J.Y. a titolo diassegno di mantenimento» per le argomentazioni giuridiche e7 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025giurisprudenziali indicate al motivo n. 3 da intendersi integralmenteNumero di raccolta generale 15986/2025riportate Data pubblicazione 15/06/20256.1. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e l’esamedegli altri resta assorbito dal suo accoglimento, mirandoall’annullamento, per motivi diversi, della stessa statuizione(motivo 2 e 3) ovvero della statuizione di rigetto dell’appelloincidentale la cui motivazione è però connessa a quella chesostiene il riconoscimento dell’assegno divorzile per la sua ritenutanatura assistenziale (motivi 4 e 5).6.2 – Come ribadito di recente (v. Cass. n. 32354/2024, checompie una ricognizione dei principi stabiliti in materia da questaCorte), la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., Sez.Un. Sentenza n. 18287 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ha stabilito che ilriconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi unafunzione assistenziale ed in pari misura compensativa eperequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'exconiuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragionioggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima partedella norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersiper decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazionedell'assegno.I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile nondipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio,operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugiunicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento ènecessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalitàcomposita, assistenziale e perequativo-compensativa, di dettoassegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Ilgiudizio deve essere espresso alla luce di una valutazionecomparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in8 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025considerazione del contributo fornito dal richiedente allaNumero di raccolta generale 15986/2025conduzione della vita familiare ed alla formazione del paDtartai mpubobnliciaozio ne 15/06/2025comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, inrelazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniugerichiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato agarantire un livello reddituale parametrato alle pregressedinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondola composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale,perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr.Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).Quanto alla sua funzione perequativo-compensativa, l’assegnoconduce al riconoscimento di un contributo, nella constatatasussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che troviragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova ingiudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021), avendo inproposito le Sezioni Unite hanno precisato che «l’autoresponsabilitàdeve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e noncomparire solo al momento della sua fine: dal primo momento diautoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (odell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali sucome organizzarla e le principali regole che la governeranno, allevarie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volteridiscusse ed eventualmente modificate, restandol’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazionedi coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale,di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi imezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e condignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si puòprescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di9 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, oveNumero di raccolta generale 15986/2025finisce per essere applicato principalmente a danno della pDatar ptueb bpliciaùzio ne 15/06/2025debole» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018);pertanto occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificarese lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazionereddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio daparte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il chegiustifica il riconoscimento di un assegno «perequativo», cioè di unassegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dareristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall’exconiuge all’organizzazione della vita familiare, senza che per ciòsolo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormaisuperato, del tenore di vita endoconiugale; mentre in assenza dellaprova di questo nesso causale, l'assegno può essere soloeventualmente giustificato da una esigenza strettamenteassistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimentodell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficientiper un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragionioggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023)6.3- Nel caso di specie la Corte d’appello pur escludendo ipresupposti della funzione perequativa in ragione delle risultanzeprobatorie, ne ha riconosciuto la funzione assistenziale senza darconto dei presupposti su cui questa si fonda, presupposti che,peraltro, devono essere dimostrati dal richiedente.La funzione assistenziale dell’assegno, invero, valorizza lafunzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui essosia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi chegarantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosanell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economicadel richiedente. Perciò, «ove non sia possibile accertare, o nonricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenutodepauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso10 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza,Numero di raccolta generale 15986/2025la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddettDaa ta upulbtbimlicaazio ne 15/06/2025ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva econcreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente,non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avutoriguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare conindici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia statoirreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storiaconiugale e familiare» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del24/02/2021, in motivazione). In particolare, la funzioneassistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazionedi prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che ilsopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizioneeconomica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimentisuscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o dialtre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotatonel patrimonio capace di fornire una qualche forma di erogazione,abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur senon incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto,sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quellosuccessivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegnoalimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale,in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quellaperequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorziledovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art.438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggioreo minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniugeonerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023)»(Cass. n. 32354/2024 citata).7.- Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato la sig.J.Y. deduce violazione di legge e/o omesso esame di unfatto decisivo, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nn.11 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025Numero di raccolta generale 15986/20251) e 5), con particolare riferimento ai suoi sacrifici lavorativi inData pubblicazione 15/06/2025costanza di matrimonio a causa delle cure cui si sottoponeva per itentativi di fecondazione assistita, rilevante ai fini dellasperequazione dei redditi tra le parti e per la determinazionedell’ammontare dell’assegno divorzile; si duole del fatto che laCorte di merito abbia ritenuto di riconoscerle un assegno divorzilesolamente in base alla funzione assistenziale dello stesso,mancando di valutare, perché non ha accolto alcuna istanzaistruttoria in tal senso, le circostanze che avrebbero portato ariconoscere gli estremi per il riconoscimento di un assegno divorzileanche in virtù della sua funzione perequativa-compensativa, conconseguente e logico aumento dell’importo riconosciuto; si duole insintesi del fatto che entrambi i giudici di merito non abbianoammesso le prove testimoniali dalla medesima richieste le qualiavrebbero a suo dire dato certezza del sacrificio sopportato persottoporsi alla cure ormonali in termini di carriera professionale ecapacità reddituale della medesima, e che non sia statariconosciuta (da entrambi i giudici di merito) la naturaperequativo/compensativa dell'assegno divorzile.7.1- Il motivo è inammissibile.La Corte di merito dopo aver osservato che la causa era stata«documentalmente istruita e che, pertanto, correttamente ilTribunale, esperito il solo interrogatorio formale dell’appellante,non [aveva] svolto ulteriore attività istruttoria e non [aveva]ammesso la richiesta prova testimoniale», sul punto oggettodell’odierna censura, ha rilevato «l’assoluta opacità dell’appellantenel documentare la propria attuale situazione economica: da unlato, infatti, non è dato comprendere come J.Y. possasostenere le spese di locazione dell’immobile in cui vive e leulteriori spese ordinarie necessarie per la sopravvivenza, se, cosìcome ha dichiarato, non svolge alcuna attività lavorativa e nonpercepisce alcun reddito; dall’altro, non ha contestato di aver12 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025Numero di raccolta generale 15986/2025ricevuto nel mese di novembre 2022 un premio alla carriera comeData pubblicazione 15/06/2025insegnante di danza e di svolgere altresì attività di insegnante dipilates on line (come, peraltro, risultante dalla documentazionefotografica allegata dall’appellato). Né J.Y. haadeguatamente dimostrato che l’eventuale sospensione dellapropria, precipua attività lavorativa nei periodi in cui si è sottopostaalle cure propedeutiche alla procreazione assistita abbia influitosulla sua carriera professionale».Pertanto, la doglianza si rivolge al governo del materialeprobatorio compiuto dal giudice di merito, che non può esserecensurato in sede di legittimità se non laddove le argomentazionidel giudice circa le risultanze probatorie presentino un’anomalia sulpiano motivazionale suscettibile di costituire violazione di legge inquanto non sodisfano il minimo costituzionale, secondo i rigorosilimiti stabiliti dalle Sezioni Unite (v. Sez. Un. 8054/2014) mentre«Il vizio di motivazione per omessa ammissione della provatestimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazionesolo nel caso in cui esso abbia determinato l'omissione dimotivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ovela prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto siaidonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudiziodi certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsipriva di fondamento» (così, tra le altre, Cass. n. 5654/2017; Cass.n. 27415/2018; Cass. n. 16214/2019).8. – Con il secondo motivo si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 143, 146 e 151 c.c. e dei principi di dirittoelaborati dalla giurisprudenza in materia di addebito dellaseparazione e omesso esame di un fatto decisivo, censurabile aisensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 1) e 5), sulla violazionedegli obblighi di assistenza morale e materiale da parte del sig.13 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025Numero di raccolta generale 15986/2025V.F. in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamenteData pubblicazione 15/06/2025respinto la richiesta di addebito della separazione anche inconsiderazione dell’abbandono del tetto coniugale appena un mesee mezzo dopo l’ultimo tentativo di fecondazione assistita, con ciòconfigurandosi la violazione dei doveri di assistenza morale emateriale, avrebbe, in sintesi, omesso la valutazione di fatti decisiviall'accertamento dell'addebito della separazione al marito, ovverol'infedeltà e/o l'abbandono morale e materiale della moglie.8.1- Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni dette,mirando a ad una revisione nel merito del giudizio compiuto dallaCorte d’appello che sul punto ha puntualmente argomentato che lasig. J.Y. «non ha fornito prova adeguata della riconducibilitàdella separazione al tradimento del marito, In proposito, infatti,nessuna valenza probatoria può essere attribuita alladocumentazione fotografica allegata alla relazioneinvestigativa...omissis...nè la prova per testi articolatadall'appellante dimostra che la relazione extraconiugaleintrattenuta dal coniuge sia stata la causa del venir menodell'affectio coniugalis in considerazione del fatto che gli episodispecifici che J.Y. ha chiesto di provare per testimoni siriferiscono al più presto al mese di giugno 2019 mentre entrambi leparti riconducono pacificamente l'inizio della crisi coniugale alprecedente mese di maggio 2019 […]In questa direzione la crisiconiugale, riferibile già al mese di maggio 2019, non è riconducibilené all'eventuale relazione extraconiugale solo successivamenteintrapresa da V.F. né a un suo colpevole disinteressemanifestato nei confronti della moglie, non avendo quest'ultimaassolto al relativo onere della prova su di sé gravante. Ne conseguela correttezza della decisione di primo grado sul punto e la nonaddebitabilità della separazione all'appellato».9.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso principaleassorbiti gli altri; il ricorso incidentale condizionato va dichiarato14 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17107/2024Numero sezionale 2371/2025Numero di raccolta generale 15986/2025inammissibile. Di conseguenza la sentenza va cassata con rinvioData pubblicazione 15/06/2025alla Corte d’Appello di Roma che in diversa composizione decideràanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbitigli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma indiversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.In caso di diffusione omettere le generalità.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato a carico delle ricorrente in via incidentale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° SezioneCivile del 10.6. 2025Il PresidenteALBERTO GIUSTI15 di 15