CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43495/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento e in relazione agli artt. 27 Cost, 3 e 6 CEDU. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice del clan [OSCURATO:PERSONA] e uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la base familistica del clan e la mancata assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], gravato da numerose condanne per omicidio, ricettazione ed estorsione, di comportamenti antitetici allo stesso, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti (come emergente da tre episodi di sangue tra il 2019 e il 2020 le cui vittime erano appartenenti a clan storicamente contrapposti al [OSCURATO:PERSONA]; e come emergente dalle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiarava espressamente di appartenere al clan suddetto), d) il comportamento inframurario tenuto dallo stesso, destinatario di tre rapporti disciplinari nell'ultimo biennio legati ai saluti fuori gruppo e di due rapporti riguardanti il passaggio di generi alimentari con altro detenuto. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente si risolve nella doglianza di una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 otto