CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06411/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla carenza di prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti alla ricorrente, alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 164 cod. pen., sono generici, poiché ripetitivi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sul compendio probatorio sia per il reato di truffa che per quello di sostituzione di persona; pag. 8 sulla mancata riconducibilità del fatto all'art. 131 bis cod. pen., in considerazione del valore del bene e dai precedenti da cui è gravata la prevenuta che escludono ex se -ancor prima, quindi, di ogni questione di prognosi di recidiva- l'invocato beneficio di cui all'art. 164 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va invece rigettata la richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile, per tardività. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il C nsigli re [OSCURATO:PERSONA] ide