CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 10091/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21429/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, alla via Po n. 14/A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in M ilano, alla via Plinio n. 11, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , n. 568/2024,depositata il 26/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene anticipatario, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Roma,il 15/04/2025. I