CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 25055/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14699/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA - SEZ.DIST. DI SALERNOn. 9347/2017 depositata i l 07/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In data 30 novembre 2012 i funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Salerno si recavano presso il deposito commerciale di oli minerali intestato all'ingegner [OSCURATO:PERSONA], riscontrando, in contraddittorio con il medesimo, che “la ditta non effettua[va] l'invio telematico dei dati relativi alla contabilità del deposito commerciale”, infrazione prevista dal d.l. n. 16 del 2012, il cui art. 11, comma 6, ha introdotto, all'art. 1 d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006, il comma 1-bis, che punisce l'omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati con la sanzione prevista dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1995. All'esito della verifica veniva emanato atto di contestazione prot. n. 11663 del 23 aprile 2013. In data 26 settembre 2013, con atto prot. n. 26666, notificato il 7 ottobre successivo, veniva irrogata, ai sensi dell'art 16, comma 7, D.Lgs. n. 472 del 1997, la sanzione di euro 761,28. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti la CTP di Salerno, esponendo che: -con propria nota del 30 aprile 2009, aveva presentato istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 st. contr. alla direzione interregionale dell'Agenzia delle Dogane per la Campania e la Calabria di Napoli, onde rappresentare che la nuova modalità di trasmissione in via telematica dei dati era eccessivamente gravosa (per la necessaria trascrizione degli stessi) ed onerosa (per l'acquisto delle apparecchiature attealla trasmissione); - “all'esito del formalizzato interpello, riscontrato solamente in data 30/06/2010 con l'inammissibilità, il Fiorillo concludeva, in forza dell’implicito assenso formatosi ‘per silentium’, per la correttezza del proprio operato [e] si dichiarava disponibile alla trasmissione dei dati, ma in formato cartaceo”. La CTP, con sentenza n. 5254 del 24 novembre 2014, rigettava il ricorso, rilevando che il Fiorillo, con l'interpello all'epoca presentato, più che investire l'amministrazione finanziaria dell'applicazione della novella, riteneva che questa violasse lo statuto del contribuente ed esprimeva in sostanza la volontà di non attenervisi per motivi legati all'organizzazione interna dell’impresa. Proponeva appello il Fiorillo, rilevando che: - l'amministrazione deve comunque comunicare nelle forme e nei termini di cui agli artt. 11 st. contr. e 3, 4 e 5 d.m. Fin. n. 209 del 2001 l'eventuale inammissibilità dell'istanza di interpello, con indicazione degli atti di prassi contenente la soluzione interpretativa applicabile; - la CTP non aveva esaminato l'eccezione preliminare di assenso alla prospettazione fatta dal contribuente nell'interpello per mancata risposta nel termine prescritto di 120 giorni. La CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame, osservando quanto segue: In realtà - di là da ogni profilo - già con nota n. 23005 del 30/06/2010 dell'Area procedura e controlli-Settore accise della Direzione interregionale, l'istanza di interpello che era stata riscontrata nel senso della sua dichiarata inammissibilità, e ciò sull'assunto che ‘il caso concreto rappresentato […] non presenta[sse] obiettive condizioni di incertezza in quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalla prassi amministrativa’. Per giunta l'Ufficio non aveva neppure omesso di riscontrare, in fatto e comunque, le osservazioni sollevate con ampia illustrazione delle ragioni che ostavano all'accoglimento della soluzione prospettata, ponendo in evidenza anche la disponibilità manifestata dall'Agenzia nei confronti degli operatori del settore. Ne discendeva, a fronte del riscontro dell'obiettiva inottemperanza ad un preciso obbligo di legge, l'irrogazione della contestata misura sanzionatoria. Propone ricorso per cassazione il Fiorillo con un motivo, cui resiste l'Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] deposita altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, 1° comma, n. 3), c.p.c. in relazione all'art. 11, comma 1, L. 212/00 [e agli] art. 4, comma 1, e art. 5, comma 2, decreto Ministero delle Finanze n. 209 del 26 aprile 2001”. Il ricorso era fondato sul mancato rispetto da parte dell'amministrazione dei termini di cui alla normativa indicata, con il conseguente silenzio-assenso formatosi sulla prospettazione sostenuta nell'interpello, il quale era stato ricevuto dall'Ufficio il 4 maggio 2009 e riscontrato dopo un anno e due mesi, ossia solo il 30 giugno 2010. Entrambi i giudici di merito hanno rigettato le doglianze sul presupposto che l'interpello fosse inammissibile, non considerando che la risposta era comunque intervenuta oltre il termine di 120 giorni previsto dalla normativa; “che non ha assolutamente previsto che in caso di inammissibilità dell'interpello, per la risposta[,] si po[ssa] derogare al termine di 120 giorni”; anzi, non dovendo essere esaminato il merito, la risposta dovrebbe intervenire in tempi ancor più rapidi. Ad ogni modo, la conferma della tesi sostenuta si ha nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 25 del 19 giugno 2001, la quale, all’art. 5, prevede espressamente che “l'inammissibilità dovrà essere partecipata al contribuente con un atto motivato nelle forme di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento”; “non essendo stata recapitata al contribuente alcuna declaratoria di inammissibilità dell'interpello nei termini di cui sopra, ‘si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente’ [enfasi nell’originale], per cui la trasmissione dei dati da parte del Fiorillo solamente in formato cartaceo era assolutamente lecita e legittima ed avallata dall'amministrazione. Nessuna sanzione poteva essere irrogata al ricorrente, perché costui stava agendo correttamente”. Il motivo è manifestamente infondato. Esso non si confronta minimamente con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, la quale evidenzia avere l’amministrazione assunto un provvedimento espresso volto a dichiarare l’inammissibilità dell’interpello, attesa l’assenza, nella specie, di obiettive condizioni di incertezza normativa, stante anzi la sussistenza di chiare previsioni sia di legge che di prassi in senso contrario a quello avuto di mira dal contribuente. A fronte di siffatte ragioni dell’inammissibilità dell’interpello, che il contribuente non censura minimamente, nonostante che le stesse costituiscano l’antecedente del ragionamento della CTR, trae questa la conseguenza del tutto logica secondo cui il “riscontro dell'obiettiva inottemperanza ad un preciso obbligo di legge” non poteva non comportare “l'irrogazione della contestata misura sanzionatoria”. In effetti, la proposizione di un’istanza di interpello inammissibile, siccome “ex se” non rispondente ai presupposti tipici ed anzi, in conformità a quanto evidenziato dai giudici di merito, patentemente anelante all’integrale disapplicazione di una disposizione di legge chiara e cogente, è inidonea a produrre l’effetto di consolidamento dell’affidamento di cui al comma 3 dell’art. 11 st. contr.: invero, opinare diversamente significherebbe ammettere la possibilità di superare una prescrizione di legge per il tramite di un’istanza pretestuosa. Ciò è tanto più vero nella specie, in quanto, nel controricorso, alla stregua di deduzioni non contestate, si legge che il contribuente seguitava l’interlocuzione con l’amministrazione pur dopo la risposta di questa all’interpello, depositando una nota, in data 21 luglio 2010, in cui asseriva di voler proseguire con la modalità dell’invio cartaceo dei dati: nota alla quale la DID replicava con atto del 26 agosto 2010 di conferma della dichiarazione d’inammissibilità dell’interpello; faceva seguito ulteriore “rigido dissenso” del contribuente all’invito dell’Ufficio di trasmissione telematica e, solo all’esito, venivano elevate la contestazione e l’irrogazione della sanzione. Donde la conferma dell’inequivoca volontà del contribuente, perfettamente consapevole degli obblighi su di lui incombenti, di non volerli, “sic et simpliciter”, osservare. D’altronde, in aggiunta a quanto precede, rileva che, vertendosi della sanzione conseguente all’omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati in modalità esclusivamente telematica, viene comunque in rilievo la previsione di cui al comma 5 del ridetto articolo, a termini del quale la presentazione delle istanze di interpello “non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione”: talché la mancanza di effetti sulle scadenze comporta altresì la mancanza di effetti sulle sanzioni derivanti dall’inosservanza delle scadenze stesse. In definitiva, il ricorso va rigettato, con le statuizioni conseguenziali come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese del grado, liquidate in euro 1.400, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,