Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11953/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala il 12 dicembre 2018 in relazione al reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Marsala il 3 novembre 2015.

Considerato che il motivo del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione del provvedimento impugnato, che alle pagg.2-4 esamina specificamente la doglianza inerente all'elemento soggettivo del reato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala il 12 dicembre 2018 in relazione al reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Marsala il 3 novembre 2015. Considerato che il motivo del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione del provvedimento impugnato, che alle pagg.2-4 esamina specificamente la doglianza inerente all'elemento soggettivo del reato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11953/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris