CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 23862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17654/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, piazzale Clodio n.18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e dife nde per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso lo Studio legale Perugini in Artena, via E. Fermi n. 4, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA V iale [OSCURATO:PERSONA] n. 113 presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che la rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.2252/2018depositata il 09/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 2002 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Velletri, i germani [OSCURATO:PERSONA], Antonio, Claudia e Maria chiedendo di accertare la lesione della propria quota di legittima in relazione alla successione ab intestato del padre [OSCURATO:PERSONA], morto vedovo e senza testamento il 20.3.1997, chiedendo la riduzione delle donazioni da lui effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino a reintegrare la propria quota di legittima e chiedendo altresì la divisione, previa collazione, del patrimonio paterno alla data di apertura della successione, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rendiconto della gestione dei beni ereditari. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestavano la domanda di riduzione chiedendone il rigetto ed aderivano alla domanda di divisione, mentre rimanevano contumaci in primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza non definitiva n. 1035/2010 del 22.6.2010, il giudice aditorigettava le eccezioni riconvenzionali proposte dai convenuti costituiti e dichiarava che l'esenzione dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ. era inapplicabile al caso di specie, rimettendo la causa sul ruolo per l'integrazione della CTU espletata dal geom. [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza definitiva n. 326/2012 del 21.2.2012 il Tribunale di Velletri riduceva per intero l'ultima donazione effettuata dal de cuius in favore di [OSCURATO:PERSONA] e per il residuo valore occorrente a reintegrare la legittima anche la penultima donazione, fatta da [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] , e per l'effetto ordinava a [OSCURATO:PERSONA] di pagare a [OSCURATO:PERSONA] € 73.656,00 (controvalore della donazione ricevuta) ed a [OSCURATO:PERSONA] di pagare a [OSCURATO:PERSONA] € 3.890,00 ; stabiliva le quote di divisione del terreno residuo del patrimonio del defunto in 1/5 ciascuno secondo il progetto di divisione del geom. Nuzzo e l'assegnazione dei singoli lotti con separata ordinanza mediante estrazione a sorte; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], la contumace [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava compensate le spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per soccombenza reciproca e nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], destinataria solo della domanda di divisione di reciproco interesse, poneva la metà delle spese di CTU a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed il residuo delle stesse per ¼ ciascuno a carico degli altri coeredi. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'omessa pronuncia sulla sua domanda di rendiconto contro [OSCURATO:PERSONA], l'erronea applicazione dei principi in materia di azione di riduzione e l'ingiusta ripartizione delle spese. Si costituiva in secondo grado [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la riduzione per intero della donazione disposta da [OSCURATO:PERSONA] in suo favore senza considerare l'intangibilità della quota di riserva a lei spettante come legittimaria. Si costituivano in secondo grado anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per resistere al gravame. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2252/2018 depositata il 9.4.2018, decidendo sulle impugnazioni relative ad entrambe le sentenze del Tribunale di Velletri, accoglieva l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] escludendo dalla riduzione la donazione compiuta dal defunto in suo favore in quanto non eccedente la quota legittima a lei riservata, e conseguentemente riduceva proporzionalmente le donazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e delfiglio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], considerate quasi coeve, a vantaggio delle eredi legittimarie non beneficiarie di donazioni del defunto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare € 38.773,00 ciascuno con gli interessi legali dalla domanda al saldo in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di primo grado, dichiarava compensate le spese di primo grado nei confronti delle contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poneva a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per metà ciascuno le spese di CTU già liquidate in primo grado; respingeva per il resto l'appello principale, condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e compensava le spese processuali di secondo grado relativamente all'appellata [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tal sentenza, notificata ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto ricorso per cassazione , notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi ed hanno resistito con controricorsi tempestivamente notificati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimat i . In prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. In corso di giudizio per il ricorrente è subentrato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Eletto, al quale è stato revocato l’incarico. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360, comma primo n.3) c.p.c. lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 559 cod. civ. per avere la Corte d'Appello di Roma erroneamente interpretato i principi del codice civile che disciplinano il modo di ridurre le donazioni in caso di lesione della quota riservata al legittimario, che deve riguardare anzitutto l'ultima donazione risalendo via via a quelle precedenti, avendo operato la riduzione proporzionale sia sulla donazione compiuta da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia su quella anteriore da lui effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], benché si trattasse di donazioni non coeve, in tal modo pervenendo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 38.773,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e di eguale somma in favore di [OSCURATO:PERSONA], anziché ridurre la sola donazione più recente effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360, comma primo n. 3) c.p.c. lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli da 553 a 564 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello di Roma tenuto conto della natura esclusivamente personale delle azioni di riduzione per lesione di legittima e restituzione che competono ai legittimari, disponendo la reintegrazione della quota riservata alla legittimaria [OSCURATO:PERSONA] mediante la riduzione della donazione effettuata dal de cuius il 14.4.1982 a favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] e condannando quest'ultimo a pagare in favore della stessa la somma di € 38.773,00 oltre interessi legali dalla sentenza d'appello al saldo ancorché [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai proposto domande di riduzione per lesione di legittima e di restituzione, avanzate solo da sua sorella [OSCURATO:PERSONA]. I motivi fatti valere da [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi fondati e vanno accolti. In base all'art. 555 comma 2° cod. civ. allorchè il de cuius , come nella specie, non abbia lasciato disposizioni testamentarie ed occorra procedere alla reintegrazione della quota riservata al legittimario che abbia agito per la reintegrazione della stessa in quanto intaccata dalle donazioni effettuate in vita dal defunto, dette donazioni sono soggette a riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che compete come legittimario, fino ad esaurimento dei beni che ne formano oggetto;l'art. 559 c.c., inoltre, prevede che le donazioni si riducano cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. La norma è volta a presidiare l'irrevocabilità delle donazioni, ed in particolare di quelle più risalenti, da parte del donante. Il criterio della riduzione proporzionale è specificamente previsto per le sole disposizioni testamentarie dall'art. 554 cod. civ. e l'ordine da seguire nella riduzione delle donazioni lesive della quota legittima è, inoltre, tassativo ed inderogabile (Cass. n. 35461 /2022 ; Cass. n. 4721/2016; Cass. n. 22632/2013; Cass. n. 3500/1975; Cass. n. 2202/1968; Cass.n. 563/1955). Ciò posto, il criterio cronologico di riduzione previsto per le donazioni non può tuttavia operare allorquando si sia in presenza, non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sarebbe possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre (Cass. 1495/1961). Se più donazioni sono state stipulate lo stesso giorno con atti distinti, l'art. 559 c.c., è applicabile solo se i vari rogiti risultino stipulati in ore diverse e sempre che l'orario risulti dal rogito. Nel caso in esame la Corte d'Appello di Roma ha erroneamente applicato l'art. 559 cod. civ., in quanto pur avendo riconosciuto correttamente che la più recente donazione, quella effettuata da [OSCURATO:PERSONA] a favore della figlia Maria il 12.4.1984 non poteva essere revocata in quanto altrimenti ne sarebbe derivata la lesione della quota legittima riservata a [OSCURATO:PERSONA], e pur avendo riconosciuto che le altre due donazioni compiute in vita dal defunto erano avvenute il 18.4.1982 in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], non ha rispettato l'ordine cronologico tassativo ed inderogabile stabilito nella disposizione invocata , che impone di ridurre prima la donazione più recente effettuata dal de cuiuse solo in caso d'insufficienza della stessa ai fini della reintegrazione della quota riservata lesa, di ridurre la donazione meno recente, ed ha qualificato quelle donazioni come “quasi coeve”, riducendole proporzionalmente, come se si trattasse di disposizioni testamentarie. In realtà il principio dell'art. 559 cod. civ. è assai chiaro e prev ede la rigida osservanza del criterio temporale che impone di ridurre l'ultima donazione, senza lasciare margini di valutazione equitativa nell'individuazione delle donazioni da ridurre, tanto che la giurisprudenza della Suprema Corte considera non coeve perfino donazioni avvenute lo stesso giorno ma in orari diversi risultanti dagli atti di donazione davanti al medesimo notaio, e lascia spazio ad una riduzione proporzionale delle donazioni effettuate dal defunto solo quando non sia possibile stabilire tra esse quale sia avvenuta prima e quale dopo (Cass. n. 4721/2016). Nella specie è la stessa impugnata sentenza a riconosce re che la donazione di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi quattro giorni dopo quella compiuta il 14.4.1982 in favore di [OSCURATO:PERSONA], per cui soltanto la donazione del de cuius in favore di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuta sottoporre a riduzione, in quanto più recente rispetto a quella a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di valore sufficiente a reintegrare la quota della legittimaria [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti ripercussioni sulle statuizioni restitutorie. Non si tratta qui di censurare, come sostenuto dai controricorrenti, un giudizio di fatto errato, ma una valutazione sull'asserita natura quasi coeva delle donazioni di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l'art. 559 cod. civ. non prevede affatto, stabilendo direttamente un criterio normativo cronologico rigido per l'individuazione delle donazioni da ridurre, e del resto una diversa interpretazione della norma citata lascerebbe spazio all'arbitrio della valutazione caso per caso, in quanto una volta ritenuto praticabile per l'individuazione delle donazioni da ridurre lo sganciamento dal sicuro dato della successione temporale, le stesse potrebbero o meno essere considerate quasi coeve a distanza di un numero maggiore o minore di giorni del tutto incerto ed opinabile. Fondato è anche il secondo motivo del ricorso, ine rente al fatto che siano state erroneamente disposte la riduzione della donazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e le restituzioni conseguenti nell'impugnata sentenza anche in favore di [OSCURATO:PERSONA], ancorché la stessa non abbia esercitato alcuna azione di riduzione delle donazioni del defunto per lesione della quota legittima a lei riservata contro quella donazione a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Premesso infatti che, come anche riconosciuto nell'impugnata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], contumace in primo grado, si è costituita in secondo grado solo per resistere alle impugnazioni principale ed incidentali delle altre parti, occorre tener conto che le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o nulle, in quanto la legge accorda solo al legittimario ildiritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo dell'azione di riduzione, che è un'azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per le reintegrazione della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge (vedi Cass. n.25834/2008; Cass. n. 4021/1981; Cass. n.3171/1971). La stessa Suprema Corte evidenzia che l'azione di riduzione per lesione di legittima non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo (Cass. n. 8529/1996; Cass. n.2174/1998; Cass. n. 2714/2005; Cass. n. 27770/2011) e che può essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e spiegare effetto solamente nei suoi confronti in caso di accoglimento (Cass. n.2006/1967). Tenendo quindi conto della natura di azione costitutiva dell'azione di riduzione per lesione di legittima, della circostanza che essa non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre, e del fatto che l'art. 557, comma 1° cod. civ. stabilisce espressamente che la stessa può essere domandata solo dai legittimari (in ciò confermato dall'art. 564, comma 2° cod. civ.) e dai loro eredi o aventi causa, si deve ritenere che l'azione in questione sia strettamente personale e che non sia quindi rilevabile d'ufficio la lesione della quota riservata ad un legittimario che non abbia esercitato l'azione di riduzione e le conseguenti azioni di restituzione. Ne consegue che la Corte d'Appello di Roma ha fatto mal governo delle norme invocate nella parte in cui ha ritenuto di dover disporre d'ufficio la riduzione della donazione compiuta dal de cuius in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] per reintegrare la quota riservata alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e di dover adottare le conseguenti statuizioni restitutorie benché quest'ultima non avesse avanzato una specifica e tempestiva domanda in tal senso. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà al riesame della vicenda conformandosiai principi di diritto sopra illustrati. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese relativeal giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazioneaccoglie il ricorso; cassa