CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24121/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di El E3aza [OSCURATO:PERSONA], il quale, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, si è riportato al proprio ricorso, chiedendone l'accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava l'affermazione di responsabilità penale dell'odierno ricorrente già statuita con la sentenza del 25/06/2019 del Tribunale di Ravenna in ordine ai reati di rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di tentata rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in conseguenza della ritenuta utilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di sommarie informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria il 10/09/2019 e nel corso del dibattimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ad avviso del ricorrente, in entrambi i casi si sarebbe dovuta interrompere l'escussione del Fabbri e procedere alle attività previste, rispettivamente, dall'art. 63 e dall'art.210 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla credibilità del testimone [OSCURATO:PERSONA] e all'attendibilità delle sue dichiarazioni in quanto soggetto asseritamente interessato ad allontanare da sé una potenziale responsabilità penale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla credibilità della testimone [OSCURATO:PERSONA] e all'attendibilità delle sue dichiarazioni nonché al riconoscimento da essa operato in udienza, per avere la testimone indicato caratteri somatici del tutto generici del proprio aggressore. La testimone si sarebbe limitata a riconoscere in udienza un soggetto che aveva già riconosciuto in fotografia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Infatti, le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini, qual era al momento [OSCURATO:PERSONA], pur quando abbiano carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in quanto la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., è posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807-01). Nemmeno si possono ritenere sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 210 cod. proc. pen., non avendo mai assunto il Fabbri la qualità di imputato e, comunque, in quanto non sussistono profili rilevanti di connessione (Sez. 5, n. 13648 del 20/10/1999, Mantarro, Rv. 215046-01). 3. Il secondo motivo e il terzo motivo sono aspecifici e manifestamente infondati. La valutazione delle dichiarazioni di entrambi i testi (Fabbri e Bedeschi) risulta supportata da una motivazione logica, lineare,, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale con cui il ricorrente nemmeno compiutamente si confronta e che - considerati tali caratteri non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità, risultando, peraltro, entrambe le dichiarazioni testimoniali tra loro logicamente convergenti. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a mo