Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11893/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (4-7Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che il ricorrente personalmente ha rinunciato al ricorso con atto del 22 luglio 2025, e che, pertanto, si versa nella causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (4-7Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che il ricorrente personalmente ha rinunciato al ricorso con atto del 22 luglio 2025, e che, pertanto, si versa nella causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11893/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris