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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 ottobre 1967

Cassazione n. 28380/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1967 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni rassegnate dall'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Catania ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di BRANCATO Filippo, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento nel quale era stato chiamato a rispondere - in concorso con il figlio BRANCATO Salvatore - del reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.

P.R. n. 309/90 [detenzione di quasi due chilogrammi lordi di cocaina (pari a 11.745 dosi single), oltre un chilogrammo lordo di hashish (pari a 4381 dosi singole) e Kg. 17,484 di marijuana (pari a 52.833 dosi singole)] e della detenzione illegale di una pistola cal. 7,65 con relativo munizionamento.

L'istante era stato assolto in grado di appelloda tutti i reati contestatigli per non aver commesso il fatto.

2. La difesa del BRANCATO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta condizione ostativa, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, la consapevolezza in capo al BRANCATO della detenzione della droga e dell'arma da parte del proprio figlio era stata prospettata dalla Corte di merito solo in termini ipotetici, affermando che, in tale ipotesi, si sarebbe trattato, comunque, di connivenza non punibile.

Sotto altro profilo, osserva che la Corte della riparazione avrebbe ritagliato in capo al BRANCATO una posizione, quella cioè di custode dei beni immobili ove sono state rinvenute la droga e l'arma, della quale però non vi sarebbe cenno nella sentenza assolutoria, rilevando, peraltro, che la droga era ben interrata ed era stata trovata solo grazie alla collaborazione di BRANCATO Salvatore e che parte dei reperti erano stati ritrovati in terreni di proprietà e nella disponibilità di terzi.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio.

4. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato propria memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte d'appello ha ricostruito la vicenda che fa da sfondo al presente procedimento, nella quale il BRANCATO, arrestato insieme al figlio, si era professato innocente e all'oscuro della presenza dei beni illeciti, come aveva conferato anche il figlio.

L'incidente cautelare si era concluso, nonostante un annullamento da parte della Corte di cassazione, con la conferma del titolo e il GUP del Tribunale di Caltagirone aveva ritenuto entrambi i congiunti responsabili dei reati loro ascritti in concorso.

La Corte d'appello, nel ribaltare il verdetto di condanna, ha sostenuto che le dichiarazioni del figlio rendevano non certo il quadro probatorio a sostegno della consapevolezza del padre di quanto rinvenuto dai militari, rilevando che, anche a ritenere detta consapevolezza, essa non avrebbe potuto costituire prova sufficiente di un apporto fattivo alla detenzione della droga e dell'arma.

La connivenza dell'istante è stata ritenuta provata, ai diversi fini della verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insoregnza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., dalla Corte della riparazione, sulla scorta di elementi non smentiti dalla sentenza assolutoria: la cocaina era stata rinvenuta in un agrumeto, custodita in apposite buste di plastica, occultate sotto degli alberi; marijuana e hashish, invece, erano custoditi in apposite buste di plastica occultate in un piazzale adibito a parcheggio di automezzi; infine, la pistola era stata trovata all'interno di un capannone.

Ha, dunque, verificato la disponibilità dei beni immobili in capo al BRANCATO padre, la sua presenza sugli stessi e il titolo di tale disponibilità.

In particolare, il piazzale adibito a parcheggio era di proprietà dei figli Salvatore e Giuseppina, ma era stato dato in affitto proprio al ricorrente che, a sua volta, lo aveva subaffittato a un'impresa di smaltimento rifiuti che lo aveva adibito a parcheggio degli automezzi; con tale impresa l'affittuario/subaffittante aveva convenuto di occuparsi personalmente della custodia e del controllo del parco automezzi, dietro regolare corrispettivo.L'agrumento, invece, confinante con il suddetto piazzale, era stato acquistato dai suoi figli nel 2017 e, quindi, affittato al padre che aveva dichiarato di lavorarvi personalmente, pur precisando che anche il figlio utilizzava i terreni.

Infine, il capannone era risultato in uso al figlio Salvatore che utilizzava pure un caseggiato, ubicato vicino all'abitazione del BRANCATO Filippo, all'interno del quale quest'ultimo saltuariamente dormiva.

A completamento della situazione dei luoghi di ritrovamento del corpo di reato, la Corte catanese ha poi pecisato che in uso al BRANCATO era risultata una stalla, all'interno della quale erano state rinvenute buste in plastica del medesimo tipo di quelle utilizzate per il confezionamento della droga, il luogo essendo accessibile anche ad altri, secondo quanto dichiarato dal ricorrente.

Sulla scorta di tali emergenze processuali, la Corte della riparazione ha ritenuto che il BRANCATO fosse stato nella specie perfettamente edotto dell'occultamento dello stupefacente, rinvenuto in terreni e luoghi in uso allo stesso, in uno con il materiale per il confezionamento.

In particolare, quanto al piazzale adibito a parcheggio, era risultato che il BRANCATO svolgeva funzioni di custode degli automezzi ivi parcheggiati e che il predetto viveva nella villetta adiacente a tale piazzale a all'agrumeto, altro luogo di occultamento.

Da ciò, quel giudice ha tratto la prova di una sua presenza costante sui luoghi che gli avrebbe consentito di percepire quanto accadeva al loro interno.

Pertanto, grazie alla sua posizione di affittuario degli immobili, egli si era trovato nella condizione di impedirne un uso illecito da parte di terzi, risolutivamente affermandosi che, anche a voler ritenere che l'istante avesse ignorato l'esistenza dello stupefacente, egli si sarebbe trovato in maniera gravmente colposa in tale condizione, tenuto conto delle funzioni di custode degli immobili.

3. Il motivo è infondato.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

Quanto alla natura del comportamento ostativo, inoltre, il giudice di merito può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (sez. 4 n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739); e può anche ravvisare la colpa grave ostativa in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (sez. 4 n. 15745 del 19/2/2015, Rv. 263139).

4. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con i suindicati principi e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità.

Dal canto suo, la difesa, nel formulare le proprie doglianze, non ha operato una critica effettiva di tali conclusioni e del ragionamento che le ha sostenute, limitandosi ad opporre una diversa lettura delle risultanze fattuali, certamente non smentite in sede assolutoria, prospettazione che, tuttavia, non può avere ingresso in sede di legittimità.

Del tutto inconferente, poi, appare il rilievo difensivo, secondo il quale il giudice dell'assoluzione non avrebbe fatto riferimento alle mansioni di custode del BRANCATO, rispetto al piazzale adibito a parcheggio: la qualifica giuridica del rapporto del ricorrente con gli immobili, infatti, è la conseguenza della ricostruzione fattuale recepita in sentenza e prospettata dallo stesso imputato assolto, a poco rilevando il termine giuridico utilizzato, a fronte di una non smentita funzione di sorveglianza di quel bene immobile.

5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1967 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni rassegnate dall'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catania ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di BRANCATO Filippo, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento nel quale era stato chiamato a rispondere - in concorso con il figlio BRANCATO Salvatore - del reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d. P.R. n. 309/90 [detenzione di quasi due chilogrammi lordi di cocaina (pari a 11.745 dosi single), oltre un chilogrammo lordo di hashish (pari a 4381 dosi singole) e Kg. 17,484 di marijuana (pari a 52.833 dosi singole)] e della detenzione illegale di una pistola cal. 7,65 con relativo munizionamento. L'istante era stato assolto in grado di appelloda tutti i reati contestatigli per non aver commesso il fatto. 2. La difesa del BRANCATO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta condizione ostativa, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, la consapevolezza in capo al BRANCATO della detenzione della droga e dell'arma da parte del proprio figlio era stata prospettata dalla Corte di merito solo in termini ipotetici, affermando che, in tale ipotesi, si sarebbe trattato, comunque, di connivenza non punibile. Sotto altro profilo, osserva che la Corte della riparazione avrebbe ritagliato in capo al BRANCATO una posizione, quella cioè di custode dei beni immobili ove sono state rinvenute la droga e l'arma, della quale però non vi sarebbe cenno nella sentenza assolutoria, rilevando, peraltro, che la droga era ben interrata ed era stata trovata solo grazie alla collaborazione di BRANCATO Salvatore e che parte dei reperti erano stati ritrovati in terreni di proprietà e nella disponibilità di terzi. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato propria memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ricostruito la vicenda che fa da sfondo al presente procedimento, nella quale il BRANCATO, arrestato insieme al figlio, si era professato innocente e all'oscuro della presenza dei beni illeciti, come aveva conferato anche il figlio. L'incidente cautelare si era concluso, nonostante un annullamento da parte della Corte di cassazione, con la conferma del titolo e il GUP del Tribunale di Caltagirone aveva ritenuto entrambi i congiunti responsabili dei reati loro ascritti in concorso. La Corte d'appello, nel ribaltare il verdetto di condanna, ha sostenuto che le dichiarazioni del figlio rendevano non certo il quadro probatorio a sostegno della consapevolezza del padre di quanto rinvenuto dai militari, rilevando che, anche a ritenere detta consapevolezza, essa non avrebbe potuto costituire prova sufficiente di un apporto fattivo alla detenzione della droga e dell'arma. La connivenza dell'istante è stata ritenuta provata, ai diversi fini della verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insoregnza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., dalla Corte della riparazione, sulla scorta di elementi non smentiti dalla sentenza assolutoria: la cocaina era stata rinvenuta in un agrumeto, custodita in apposite buste di plastica, occultate sotto degli alberi; marijuana e hashish, invece, erano custoditi in apposite buste di plastica occultate in un piazzale adibito a parcheggio di automezzi; infine, la pistola era stata trovata all'interno di un capannone. Ha, dunque, verificato la disponibilità dei beni immobili in capo al BRANCATO padre, la sua presenza sugli stessi e il titolo di tale disponibilità. In particolare, il piazzale adibito a parcheggio era di proprietà dei figli Salvatore e Giuseppina, ma era stato dato in affitto proprio al ricorrente che, a sua volta, lo aveva subaffittato a un'impresa di smaltimento rifiuti che lo aveva adibito a parcheggio degli automezzi; con tale impresa l'affittuario/subaffittante aveva convenuto di occuparsi personalmente della custodia e del controllo del parco automezzi, dietro regolare corrispettivo.L'agrumento, invece, confinante con il suddetto piazzale, era stato acquistato dai suoi figli nel 2017 e, quindi, affittato al padre che aveva dichiarato di lavorarvi personalmente, pur precisando che anche il figlio utilizzava i terreni. Infine, il capannone era risultato in uso al figlio Salvatore che utilizzava pure un caseggiato, ubicato vicino all'abitazione del BRANCATO Filippo, all'interno del quale quest'ultimo saltuariamente dormiva. A completamento della situazione dei luoghi di ritrovamento del corpo di reato, la Corte catanese ha poi pecisato che in uso al BRANCATO era risultata una stalla, all'interno della quale erano state rinvenute buste in plastica del medesimo tipo di quelle utilizzate per il confezionamento della droga, il luogo essendo accessibile anche ad altri, secondo quanto dichiarato dal ricorrente. Sulla scorta di tali emergenze processuali, la Corte della riparazione ha ritenuto che il BRANCATO fosse stato nella specie perfettamente edotto dell'occultamento dello stupefacente, rinvenuto in terreni e luoghi in uso allo stesso, in uno con il materiale per il confezionamento. In particolare, quanto al piazzale adibito a parcheggio, era risultato che il BRANCATO svolgeva funzioni di custode degli automezzi ivi parcheggiati e che il predetto viveva nella villetta adiacente a tale piazzale a all'agrumeto, altro luogo di occultamento. Da ciò, quel giudice ha tratto la prova di una sua presenza costante sui luoghi che gli avrebbe consentito di percepire quanto accadeva al loro interno. Pertanto, grazie alla sua posizione di affittuario degli immobili, egli si era trovato nella condizione di impedirne un uso illecito da parte di terzi, risolutivamente affermandosi che, anche a voler ritenere che l'istante avesse ignorato l'esistenza dello stupefacente, egli si sarebbe trovato in maniera gravmente colposa in tale condizione, tenuto conto delle funzioni di custode degli immobili. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Quanto alla natura del comportamento ostativo, inoltre, il giudice di merito può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (sez. 4 n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739); e può anche ravvisare la colpa grave ostativa in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (sez. 4 n. 15745 del 19/2/2015, Rv. 263139). 4. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con i suindicati principi e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità. Dal canto suo, la difesa, nel formulare le proprie doglianze, non ha operato una critica effettiva di tali conclusioni e del ragionamento che le ha sostenute, limitandosi ad opporre una diversa lettura delle risultanze fattuali, certamente non smentite in sede assolutoria, prospettazione che, tuttavia, non può avere ingresso in sede di legittimità. Del tutto inconferente, poi, appare il rilievo difensivo, secondo il quale il giudice dell'assoluzione non avrebbe fatto riferimento alle mansioni di custode del BRANCATO, rispetto al piazzale adibito a parcheggio: la qualifica giuridica del rapporto del ricorrente con gli immobili, infatti, è la conseguenza della ricostruzione fattuale recepita in sentenza e prospettata dallo stesso imputato assolto, a poco rilevando il termine giuridico utilizzato, a fronte di una non smentita funzione di sorveglianza di quel bene immobile. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in comp
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