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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04922/2022

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ORDINANZA sul ricorso 574/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Prato, R.G.N. 574/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso l'ordinanza n. 76/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA]: Con decreto emesso e notificato in data 6 dicembre 2019, emesso ex art.13, comma 8, d.lgs. n.286/1998, il Prefetto di Prato ha ordinato l'espulsione dal territorio nazionale di [OSCURATO:PERSONA], cittadino extracomunitario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] pace, adito dallo straniero, ha rigettato il ricorso con il decreto in epigrafe indicato.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.

L'intimato non ha svolto difesa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l'unico motivo si denuncia la nullità del decreto o del procedimento per avere omesso l'esame di fatti decisivi quale l'assenza della pericolosità sociale ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ.

Il ricorrente critica la decisione con cui il Giudice di pace ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione perché - contrariamente a quanto assunto dall'interessato - la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente aveva rilevato esclusivamente nella scelta del Prefetto di disporne l'accompagnamento alla frontiera e non già per l'adozione del provvedimento espulsivo.

In particolare, ne denunci all'erroneità, sostenendo che la valutazione della pericolosità sociale aveva costituito il cardine del provvedimento di espulsione in questione.R.G.N. 574/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Va osservato che l'istante ha articolato la censura senza confrontarsi con la tipologia di vizio motivazionale denunciato.

Invero, il ricorrente, quando denunci l'omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. n. 8053 del 7 aprile 2014; Cass. Sez.

U. n. 8054 del 7 aprile 2014; Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass. n. 24830 del 20/10/2017): e nel caso in esame, invece, viene prospettata, inammissibilmente, una questione giuridica che attiene all'ermeneutica del provvedimento impugnato ed al rilievo attribuito alla valutazione della pericolosità sociale nell'adozione del provvedimento impugnato (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

Si deve, inoltre, osservare che non risulta nemmeno soddisfatto l'obbligo di specificità del motivo, ex art.366 cod.proc.civ., perché non è riprodotto il decreto di espulsione di cui si discute, quanto meno nei passaggi significativi rispetto alla dogliianza, necessari per valutare quanto denunciato.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimato.R.G.N. 574/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dagli àtti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17,

I. n. 228 del 2012.

P.Q.M. - Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 574/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Prato, R.G.N. 574/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso l'ordinanza n. 76/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA]: Con decreto emesso e notificato in data 6 dicembre 2019, emesso ex art.13, comma 8, d.lgs. n.286/1998, il Prefetto di Prato ha ordinato l'espulsione dal territorio nazionale di [OSCURATO:PERSONA], cittadino extracomunitario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] pace, adito dallo straniero, ha rigettato il ricorso con il decreto in epigrafe indicato. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non ha svolto difesa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo si denuncia la nullità del decreto o del procedimento per avere omesso l'esame di fatti decisivi quale l'assenza della pericolosità sociale ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. Il ricorrente critica la decisione con cui il Giudice di pace ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione perché - contrariamente a quanto assunto dall'interessato - la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente aveva rilevato esclusivamente nella scelta del Prefetto di disporne l'accompagnamento alla frontiera e non già per l'adozione del provvedimento espulsivo. In particolare, ne denunci all'erroneità, sostenendo che la valutazione della pericolosità sociale aveva costituito il cardine del provvedimento di espulsione in questione.R.G.N. 574/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile sotto plurimi profili. Va osservato che l'istante ha articolato la censura senza confrontarsi con la tipologia di vizio motivazionale denunciato. Invero, il ricorrente, quando denunci l'omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014; Cass. Sez. U. n. 8054 del 7 aprile 2014; Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass. n. 24830 del 20/10/2017): e nel caso in esame, invece, viene prospettata, inammissibilmente, una questione giuridica che attiene all'ermeneutica del provvedimento impugnato ed al rilievo attribuito alla valutazione della pericolosità sociale nell'adozione del provvedimento impugnato (Cass. n. 22397 del 06/09/2019). Si deve, inoltre, osservare che non risulta nemmeno soddisfatto l'obbligo di specificità del motivo, ex art.366 cod.proc.civ., perché non è riprodotto il decreto di espulsione di cui si discute, quanto meno nei passaggi significativi rispetto alla dogliianza, necessari per valutare quanto denunciato. 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimato.R.G.N. 574/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dagli àtti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, I. n. 228 del 2012. P.Q.M. - Dichiara inammis
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