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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 33854/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rlevato che il motivo unico dedotto nel ricorso è costituito da una doglianza generica che censura la valutazione operata nella sentenza di appello in punto di responsabilità e determinazione della pena, senza neppure spiegare le ragioni del dedotto vizio della motivazione; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha adeguatamente esplicato le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati (vedi p. 3 della sentenza), oltre che con riferimento al complessivo trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (vedi p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rlevato che il motivo unico dedotto nel ricorso è costituito da una doglianza generica che censura la valutazione operata nella sentenza di appello in punto di responsabilità e determinazione della pena, senza neppure spiegare le ragioni del dedotto vizio della motivazione; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha adeguatamente esplicato le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati (vedi p. 3 della sentenza), oltre che con riferimento al complessivo trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (vedi p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33854/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris