CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO (CUI 05X1IJJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9425/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, ossia profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei Giudici di merito, che con una c.d. "doppia conforme", hanno fornito congrua motivazione della decisione, esente da vizi logici perché basata su corretti criteri di inferenza e condivisibili massime di esperienza; Ritenuto che i rilievi critici formulati dalla difesa, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti a sollecitare attraverso una loro alternativa lettura un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità; Ritenuto che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello: a) ha fornito adeguata motivazione della valutazione di attendibilità della acquisita prova testimoniale, quanto alla effettività dell'allontanamento del ricorrente dal domicilio ove era ristretto in vinculis, anche alla luce della dichiarazione confessoria resa dall'imputato, cui ha attribuito rilievo dirimente; b) ha linearmente argomentato come, non prevedendo il regime autocustodiale una sorveglianza diretta e continua da parte degli organi preposti al controllo, anche un allontanamento di breve durata non autorizzato dall'autorità giudiziaria preposta alla vigilanza è suscettibile di integrare il reato di evasione; Ritenuto che il motivo di impugnazione avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata reso una motivazione più che congrua, valorizzando, a supporto del carattere affatto 2inoffensivo della evasione, la totale assenza del ricorrente dal domicilio senza conseguenti possibilità di verifica delle ragioni dell'allontanamento dal luogo in cui lo stesso si era recato e della asserita brevità della distanza compiuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M