CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 36785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e: 36 , Yeg ORDINANZA sul ricorso 4037/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. & C., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 3130/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 2/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di £. 28.306.982, oltre IVA, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. quale corrispettivo per l'esecuzione di ricostruzione di un fabbricato. s 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, ha evidenziato che il tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, con sentenza del 28/4/2003, resa tra le stesse parti, aveva accertato tanto "l'insussistenza del presupposto per l'operatività della garanzia per vizi (per non essere intervenuta una tempestiva denuncia per vizi stessi)", quanto "l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appellata (circostanza, quest'ultima, da ritenersi, in ogni caso, pacificamente ammessa)", ed ha, quindi, ritenuto, in forza di tali statuizioni, innanzitutto, che l'intempestività della denuncia dei vizi, accertata con tale sentenza, preclude al committente, convenuto in giudizio per il pagamento del compenso richiesto dall'appaltatore, di opporre a quest'ultimo le difformità e i vizi dell'opera, ed, in secondo luogo, che era infondata l'eccezione con la quale l'opponente aveva lamentato l'assoluta carenza di prova da parte dell'impresa opposta in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria. 1.3. La corte, quindi, dopo aver rilevato che nessuna contestazione era stata mossa dal committente in relazione al quantum della pretesa in questione, ha ritenuto che il credito dovesse essere, di conseguenza, determinato nella somma di C. 14.618,82. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 24/1/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione tempestivamente depositata in giudizio, in data 4/12/2017. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 633 c.p.c., 1665 Ric. 2018 n. 4037, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 e 2697 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha condannato l'opponente al pagamento della somma di C. 14.618,82 in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. quale corrispettivo per l'esecuzione di ricostruzione di un fabbricato, senza, tuttavia, considerare che l'appaltatore non ha, in realtà, mai provato in giudizio, pur avendone l'onere, né l'esistenza del proprio credito né il suo ammontare. 2.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la società appaltatrice avesse il diritto di ricevere il compenso per i lavori effettivamente svolti su incarico del committente e rimasti (evidentemente) insoluti. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nel caso in esame neppure invocato come tale) consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né Ric. 2018 n. 4037, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 /) tantomeno quello di procedere ad una rilettura delle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione assunta sul punto dal giudice di merito al fine di sovrapporre la propria valutazione rispetto a quella compiuta da quest'ultimo (Cass.n. 3267 del 2008), dovendo, piuttosto, soltanto controllare se lo stesso abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. 2.3. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la società appaltatrice avesse fornito la prova di lavori svolti su richiesta della convenuta. Ed una volta affermato, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l'attore aveva dimostrato in giudizio l'esecuzione di lavori per conto della committente, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dallo stesso in quanto volta, appunto, al pagamento del compenso a lui spettante per l'esecuzione dei predetti lavori, così come quantificato, attraverso i documenti prodotti in giudizio, dal consulente tecnico d'ufficio. 2.4. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è, del resto, configurabile quale vizio della sentenza solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione Ric. 2018 n. 4037, Sez. 2, CC del 2 novembre 2022 di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove, in particolare, ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 3. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.282,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste