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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09131/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

167. R.G. 33778 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano violazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen., 648 e 624, 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della tenuità del danno, sono generici ed aspecifici in quanto reiterativi di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; rilevato che la Corte di merito ha correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i precedenti penali dell'imputato (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; considerato che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] t Estensar.e-- - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 167. R.G. 33778 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano violazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen., 648 e 624, 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della tenuità del danno, sono generici ed aspecifici in quanto reiterativi di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; rilevato che la Corte di merito ha correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i precedenti penali dell'imputato (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; considerato che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] t Estensar.e-- - [OSCURATO:PERSONA]