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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19921/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27682/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la - sentenza della Corte drappello di Venezia n. 300 depositata il 17 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Verona, con sentenza n. 89 del 2011, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assegnando ad entrambe le parti dei beni in natura, con obbligo a carico di [OSCURATO:PERSONA] di versare a Giulietta la somma di euro 28.516, 00 a titolo di conguaglio; rigettava la domanda riconvenzionale di Giulietta volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la mancata divisione consensuale; in parziale accoglimento della ulteriore domanda principale, condannava la convenuta a corrispondere all'attrice la quota parte di spettanza della medesima del canone di locazione per complessivi ,euro 1.175,00, oltre interessi, mentre rigettava quella attorea; dichiarava improponibile la domanda della convenuta per ottenere le spese esborsate per il giudizio di sfratto contro il conduttore; rigettava la domanda riconvenzionale di pagamento della quota, parte delle somme riscosse a titolo di premio e il contributo per la produzione dell'olio do oliva, nonché quella relativa all'obbligo della sola [OSCURATO:PERSONA] a sostenere in via esclusiva le spese per il dissodamento e la pulizia dei terreni e quella di pagamento iegli importi eventualmente dovuti a titolo di sanzione per il mancato accatastamento; in accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale, condannava [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere la richiesta di ritirare le somme di cui al buono fruttifero postale depositato presso poste italiane, compensate le spese di lite e ripartite al 50% le spese di consulenza d'ufficio fra le parti; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Venezia, nella resistenza dell'appellata che proponeva anche appello incidentale, con sentenza non definitiva del 25.02.2014, respingeva sia l'appello principale sia quello incidentale, con la sola esclusione della questione dell'accatastamento e del frazionamento, oltre che per l'individuazione degli esatti confini e l'apposizione dei termini conrjessi al frazionamento, per la quale rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza e rimetteva alla sentenza definitiva anche la pronuncia sulle spese di lite del grado; - la Corte distrettuale con sentenza definitiva n. 300 del 2016, espletata c.t.u., rigettava l'impugnazione anche relativamente alla determinazione metrica dei lotti assegnati per essere il lotto assegnato all'appellante principale di mq 1401, per essere l'unico problema del fondo assegnato a Giulietta la non corretta individuazione dei confini rispetto alla proprietà dei terzi, questione che però non rientrava nel presente giudizio riguardando terzi, né l'appellante principale aveva palesato ipotesi di conflitti sul dedotto confine controverso tra i fondi.

Quest'ultima circostanza escludeva, altresì, che la questione potesse incidere sul valore del bene al fine dei conguagli della divisione.

Quanto al frazionamento in contestazione, lo stesso era stato pacificamente approvato dal catasto, per cui sussisteva corrispondenza tra le superfici frazionate e quella precedentemente unitaria che le ricomprendeva, con la conseguenza che eventuali problemi nella determinazione dei confini non era ascrivibile al frazionamento.

Né le parti avevano mai dedotto la esistenza di eventuali servitù che avrebbero diminuito il valore dei fondi; - per la cassazione della sentenza definitiva della Corte d'appello di Venezia ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., per avere la sentenza gravata assegnato alla medesima Giu ietta un lotto inferiore di circa il 17% di quanto in tutto il corso del giudizio le era stato attribuito (pari a circa 240 mq di terreno edificabile in meno), nonostante l'incontestabilità che la divisione dovesse avvenire in misura pari al 50% dell'asse ereditario, con conseguente violazione della statuizione della sentenza non definitiva della stessa corte distrettuale che ormai era passata in giudicato.

Ad avviso della ricorrente siffatta circostanza relativamente al mappale 1105 a lei assegnato emergeva da mail del c.t.u. inviata dopo la scadenza del termine per le osservazioni alla bozza della perizia, senza peraltro la esatta indicazione della reale consistenza, tant'è che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente denunciava la frode processuale ovvero il falso in perizia.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c„ degli artt. 99, 100, 112, 324, 329 e 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto di escludere dalla rilevanza delle risultanze istruttorie un documento prodotto dal c.t.u. ed estromesso dalla perizia al momento del deposito, da cui emergerebbe la diversa consistenza del lotto a lei assegnato e sul quale non è stata spesa alcuna motivazione.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non essere stata considerata in alcun modo la denuncia di frode processuale e falso in perizia né sull'an né sul quantum.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 331, 373 e 374 c.p.c. per avere la sentenza impugnata del tutto omesso di esaminare e di motivare circa il fatto denunciato ed oggetto di dibattito fra le parti relativo alla frode processuale e alla falsità di perizia.

Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente censura ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 950, 951 e 2697 c.c. per non avere la corte territoriale tenuto conto di un fatto documentalmente provato circa la fittizietà dell'attribuzione di terreno all'odierna ricorrente per non essere il frazionamento reale per la prova positiva della sottrazione dalla perizia di un fondamentale documento che rende conto della reale consistenza del frazionamento e tale prova sarebbe data dalle mail che le parti in giudizio ed il c.t.u. si sono scambiate.

I cinque motivi - da trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che incentra tutte le censure sulla mail inviata dallo stesso c.t.u. circa la diversa consistenza della quota assegnata alla ricorrente - sono da accogliere e con essi lo stesso ricorso.

Assume il ricorrente - per quanto ancora di rilievo - che, come peraltro documentato dallo scambio di mail intervenuto fra le arti ed il c.t.u., l'ausiliare del giudice dopo avere individuato un frazionamento del terreno in comunione 'sulla carta', in data successiva al 20.03.2015, fissata per la presentazione delle osservazioni alla bozza di perizia, in particolare il 07.04.2015, ha informato le parti che il frazionamento redatto avrebbe subito "alcune piccole modifiche", che comunque andavano ratificate prima del deposito dell'elaborato finale, "con tutl:i i passaggi e depositi previsti", e che a fronte di tale deduzione, che investiva quindi l'attuale appartenenza dei beni ai condividenti, e conseguentemente l'invalidità della divisione, che aveva attribuito anche beni non del tutto appartenenti alla comunione, oltre ad alterare il valore delle quote, la sentenza d'appello ha reputato che la deduzione, quanto all'appartenenza a terzi di parte del bene assegnato, fosse meramente eventuale e, quanto al valore, che non vi fossero gli elementi per ritenerne la diversità rispetto a quello indicato dal giudice di primo grado e condiviso dalla medesima Corte con la sentenza non definitiva, questione peraltro non più modificabile.

La ricorrente insiste in questa sede nella contestazione dell'attendibilità delle indagini compiute dal CTU e delle relative risultanze, sostenendosi altresì che ciò imponeva la redazione di un nuovo progetto di divisione che tenesse conto della dedotta circostanza accertata dallo stesso ausiliare.Pur vero che la scelta del criterio tecnico da utilizzare in ciascuna fattispecie per determinare il valore venale dei beni che formano oggetto della divisione, a norma dell'art. 726 c.c., rientra nell'esclusivo potere del giudice del merito, salvo il controllo di fatto in sede di legittimità nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 2747 del 1979; Cass. n. 6035 del 1980), stima che una volta acquisita al processo mediante consulenza tecnica ed assunta ed assorbita nella sentenza che delinea l'operazione divisionale, non può certamente essere censurata in sede di legittimità contrapponendovi difformità (Cass. n. 8400 del 2019) tra la valutazione del perito e le argomentazioni difensive della parte, tuttavia questa Corte ha già in passato affermato che (cfr. Cass. n. 55 del 1998, v. in motivazione relativa a fattispecie di incremento del valore, pur in mancanza ancora del provvedimento ablatorio; conf.

Cass. n. 1901 del 1963) poiché la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, si deve tenere conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato.

Orbene poiché la stima dei beni va compiuta necessariamente con riferimento alla data in cui interviene la divisione (e ciò a prescindere dal valore che gli stessi avessero al momento dell'apertura della successione, che può avere invece rilievo ai diversi fini della riunione fittizia ovvero della collazione), sorge la necessità di attualizzare la stima a tale momento (cfr. altresì Cass.n. 29733 del 2017), principio che impone di ritenere che anche la sola eventualità di un'evizione pure parziale possa incidere sulla stima dei beni, a maggior ragione debba tenersi conto dell'effettiva situazione dei beni caduti in comunione e dei diritti pretesi da altri sugli stessi ai fini della divisione (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 24657 del 2007 che ha ritenuto cadere in comunione non più il bene, sottratto dall'effettiva adozione del provvedimento ablatorio, ma il diritto di credito all'indennità di espropriazione).Ne consegue che, attesa la necessità di dover adeguare, sin al momento in cui intervenga la pronuncia di divisione, la stima e la valutazione dei beni (anche per quanto attiene alla loro concreta identificazione), non può essere tacciata di novità ovvero di intervenuto giudicato e quindi di inammissibilità la deduzione con la quale si sottoponga all'esame del giudice la sopravvenienza di un fatto idoneo ad influire sulla corretta' formazione 'del progetto di divisione, soprattutto laddove si tratti di eventi accertati in corso di causa e dallo stesso c.t.u.

Trattasi all'evidenza dell'omessa disamina del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e sebbene la motivazione del giudice di appello si incentri essenzialmente sulla valutazione di novità ed irrilevanza della circostanza e quindi di inammissibilità della deduzione dell'appellante principale (valutazione erronea per quanto sopra detto), è altrettanto vero che la sentenza ha anche affermato che la controversia non ricomprendeva anche una domanda di regolamento di confini ed eventualmente apposizione di termini rispetto a terzi, come di eventuali servitù passive, di cui non sarebbe stata fornita prova.

Trattasi però di affermazione del tutto immotivata e priva di qualsivoglia riferimento alle circostanze esposte dal c.t.u. nella mail indirizzata ad entrambe le parti, prodotta dall'appellante, della quale la sentenza non fa cenno alcuno, assumendo che non vi sarebbe prova della potenziale evizione (parziale), senza spendere una parola circa la rilevanza o meno dell'accertamento de quo.

Del resto l'accertamento circa l'attuale appartenenza (integrale o parziale) del bene alla comunione, può avvenire anche in maniera incidentale senza che quindi al giudizio debba partecipare anche il soggetto che si assume essere divenuto proprietario, ove appunto si dovesse ritenere provato che sia intervenuta l'appropriazione da parte di terzi, deve farsi richiamo al principio espresso da questa Corte con riferimento all'espropriazione di bene comune, secondo cui (cfr. Cass. n. 9643 del 2011 e Cass. n. 5993 del 2020) l'intervenuta espropriazione per pubblica utilità, in corso di giudizio, in quanto acquisto della proprietà a titolo originario, non soggiace, al giudicato, con la conseguenza che in tale ipotesi risultano inapplicabili gli artt. 110 e 111 c.p.c., non essendosi verificato alcun fenomeno successorio né a titolo universale né a titolo particolare, il che conforta la superfluità della chiamata in causa anche dell'ente espropriante.

Occorre, altresì, rilevare che nella specie l'approvazione del frazionamento da parte dell'Ufficio del catasto è stata fatta con riserva, come riferito dalla ricorrente e riportato nel documento catastale allegato agli atti, per cui deve ritenersi che nella sostanza la Corte distrettuale ha invertito l'ordine delle fasi in cui si articola il procedimento di divisione giudiziale della comunione (ereditaria), che seppure unitario in realtà è costituito da una sequenza con carattere progressivo, componendosi di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune (cfr Cass. n. 2951 del 2018).

Infatti il giudice del gravame ha proceduto ad attribuire, con la sentenza non definitiva del 25.02.2014, le quote a ciascun condividente prima ancora della determinazione delle porzioni nella misura pari al 50% del valore spettante a ciasc:uno delle due coeredi.

Né qui può venire in rilievo l'orientamento pure invocato dalla Corte distrettuale, secondo cui i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione attengono alla redazione del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali, al fine della voltura catastale, ma non rivestono rilievo quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione (giacchè la redazione dei documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, può avvenire pure in sede stragiudiziale, senza impedire l'attribuzione giudiziale delle quote a ciascuno dei condividenti, non potendosi subordinare l'emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione di fabbricati relativi ad unità immobiliari urbane alla preventiva corretta identificazione catastale delle porzioni ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto: Cass. n. 30073 del 2017), venendo qui all'attenzione la ben diversa questione della determinazione della stessa consistenza del patrimonio in comunione.

La dottrina maggioritaria e più recente ha poi chiarito che la prima delle due fasi è la sola necessaria, nel senso che l'accertamento positivo del diritto in comunione e dell'inesistenza di ragioni ostative al suo scioglimento è prodotto, alternativamente, dall'ordinanza che ai sensi dell'art. 785 c.p.c. dispone la divisione o dalla sentenza che, emessa in base all'ultimo inciso della medesima norma, statuisce in maniera espressa sul diritto stesso.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 3:36, comma 2, c.p.c. va qui caducato anche il capo della sentenza non definitiva relativo all'attribuzione dei lotti ai condividendi sul quale non può ritenersi intervenuto, per la ragioni sopra esposte, il giudicato divisionale esterno.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata e, per l'effetto, la controversia rimessa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che quale giudice del rinvio è chiamata ad un nuovo esame delle vicende che avrebbero colpito alcuni dei beni originariamente in comunione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27682/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la - sentenza della Corte drappello di Venezia n. 300 depositata il 17 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Verona, con sentenza n. 89 del 2011, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assegnando ad entrambe le parti dei beni in natura, con obbligo a carico di [OSCURATO:PERSONA] di versare a Giulietta la somma di euro 28.516, 00 a titolo di conguaglio; rigettava la domanda riconvenzionale di Giulietta volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la mancata divisione consensuale; in parziale accoglimento della ulteriore domanda principale, condannava la convenuta a corrispondere all'attrice la quota parte di spettanza della medesima del canone di locazione per complessivi ,euro 1.175,00, oltre interessi, mentre rigettava quella attorea; dichiarava improponibile la domanda della convenuta per ottenere le spese esborsate per il giudizio di sfratto contro il conduttore; rigettava la domanda riconvenzionale di pagamento della quota, parte delle somme riscosse a titolo di premio e il contributo per la produzione dell'olio do oliva, nonché quella relativa all'obbligo della sola [OSCURATO:PERSONA] a sostenere in via esclusiva le spese per il dissodamento e la pulizia dei terreni e quella di pagamento iegli importi eventualmente dovuti a titolo di sanzione per il mancato accatastamento; in accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale, condannava [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere la richiesta di ritirare le somme di cui al buono fruttifero postale depositato presso poste italiane, compensate le spese di lite e ripartite al 50% le spese di consulenza d'ufficio fra le parti; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Venezia, nella resistenza dell'appellata che proponeva anche appello incidentale, con sentenza non definitiva del 25.02.2014, respingeva sia l'appello principale sia quello incidentale, con la sola esclusione della questione dell'accatastamento e del frazionamento, oltre che per l'individuazione degli esatti confini e l'apposizione dei termini conrjessi al frazionamento, per la quale rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza e rimetteva alla sentenza definitiva anche la pronuncia sulle spese di lite del grado; - la Corte distrettuale con sentenza definitiva n. 300 del 2016, espletata c.t.u., rigettava l'impugnazione anche relativamente alla determinazione metrica dei lotti assegnati per essere il lotto assegnato all'appellante principale di mq 1401, per essere l'unico problema del fondo assegnato a Giulietta la non corretta individuazione dei confini rispetto alla proprietà dei terzi, questione che però non rientrava nel presente giudizio riguardando terzi, né l'appellante principale aveva palesato ipotesi di conflitti sul dedotto confine controverso tra i fondi. Quest'ultima circostanza escludeva, altresì, che la questione potesse incidere sul valore del bene al fine dei conguagli della divisione. Quanto al frazionamento in contestazione, lo stesso era stato pacificamente approvato dal catasto, per cui sussisteva corrispondenza tra le superfici frazionate e quella precedentemente unitaria che le ricomprendeva, con la conseguenza che eventuali problemi nella determinazione dei confini non era ascrivibile al frazionamento. Né le parti avevano mai dedotto la esistenza di eventuali servitù che avrebbero diminuito il valore dei fondi; - per la cassazione della sentenza definitiva della Corte d'appello di Venezia ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., per avere la sentenza gravata assegnato alla medesima Giu ietta un lotto inferiore di circa il 17% di quanto in tutto il corso del giudizio le era stato attribuito (pari a circa 240 mq di terreno edificabile in meno), nonostante l'incontestabilità che la divisione dovesse avvenire in misura pari al 50% dell'asse ereditario, con conseguente violazione della statuizione della sentenza non definitiva della stessa corte distrettuale che ormai era passata in giudicato. Ad avviso della ricorrente siffatta circostanza relativamente al mappale 1105 a lei assegnato emergeva da mail del c.t.u. inviata dopo la scadenza del termine per le osservazioni alla bozza della perizia, senza peraltro la esatta indicazione della reale consistenza, tant'è che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente denunciava la frode processuale ovvero il falso in perizia. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c„ degli artt. 99, 100, 112, 324, 329 e 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto di escludere dalla rilevanza delle risultanze istruttorie un documento prodotto dal c.t.u. ed estromesso dalla perizia al momento del deposito, da cui emergerebbe la diversa consistenza del lotto a lei assegnato e sul quale non è stata spesa alcuna motivazione. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non essere stata considerata in alcun modo la denuncia di frode processuale e falso in perizia né sull'an né sul quantum. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 331, 373 e 374 c.p.c. per avere la sentenza impugnata del tutto omesso di esaminare e di motivare circa il fatto denunciato ed oggetto di dibattito fra le parti relativo alla frode processuale e alla falsità di perizia. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente censura ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 950, 951 e 2697 c.c. per non avere la corte territoriale tenuto conto di un fatto documentalmente provato circa la fittizietà dell'attribuzione di terreno all'odierna ricorrente per non essere il frazionamento reale per la prova positiva della sottrazione dalla perizia di un fondamentale documento che rende conto della reale consistenza del frazionamento e tale prova sarebbe data dalle mail che le parti in giudizio ed il c.t.u. si sono scambiate. I cinque motivi - da trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che incentra tutte le censure sulla mail inviata dallo stesso c.t.u. circa la diversa consistenza della quota assegnata alla ricorrente - sono da accogliere e con essi lo stesso ricorso. Assume il ricorrente - per quanto ancora di rilievo - che, come peraltro documentato dallo scambio di mail intervenuto fra le arti ed il c.t.u., l'ausiliare del giudice dopo avere individuato un frazionamento del terreno in comunione 'sulla carta', in data successiva al 20.03.2015, fissata per la presentazione delle osservazioni alla bozza di perizia, in particolare il 07.04.2015, ha informato le parti che il frazionamento redatto avrebbe subito "alcune piccole modifiche", che comunque andavano ratificate prima del deposito dell'elaborato finale, "con tutl:i i passaggi e depositi previsti", e che a fronte di tale deduzione, che investiva quindi l'attuale appartenenza dei beni ai condividenti, e conseguentemente l'invalidità della divisione, che aveva attribuito anche beni non del tutto appartenenti alla comunione, oltre ad alterare il valore delle quote, la sentenza d'appello ha reputato che la deduzione, quanto all'appartenenza a terzi di parte del bene assegnato, fosse meramente eventuale e, quanto al valore, che non vi fossero gli elementi per ritenerne la diversità rispetto a quello indicato dal giudice di primo grado e condiviso dalla medesima Corte con la sentenza non definitiva, questione peraltro non più modificabile. La ricorrente insiste in questa sede nella contestazione dell'attendibilità delle indagini compiute dal CTU e delle relative risultanze, sostenendosi altresì che ciò imponeva la redazione di un nuovo progetto di divisione che tenesse conto della dedotta circostanza accertata dallo stesso ausiliare.Pur vero che la scelta del criterio tecnico da utilizzare in ciascuna fattispecie per determinare il valore venale dei beni che formano oggetto della divisione, a norma dell'art. 726 c.c., rientra nell'esclusivo potere del giudice del merito, salvo il controllo di fatto in sede di legittimità nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 2747 del 1979; Cass. n. 6035 del 1980), stima che una volta acquisita al processo mediante consulenza tecnica ed assunta ed assorbita nella sentenza che delinea l'operazione divisionale, non può certamente essere censurata in sede di legittimità contrapponendovi difformità (Cass. n. 8400 del 2019) tra la valutazione del perito e le argomentazioni difensive della parte, tuttavia questa Corte ha già in passato affermato che (cfr. Cass. n. 55 del 1998, v. in motivazione relativa a fattispecie di incremento del valore, pur in mancanza ancora del provvedimento ablatorio; conf. Cass. n. 1901 del 1963) poiché la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, si deve tenere conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato. Orbene poiché la stima dei beni va compiuta necessariamente con riferimento alla data in cui interviene la divisione (e ciò a prescindere dal valore che gli stessi avessero al momento dell'apertura della successione, che può avere invece rilievo ai diversi fini della riunione fittizia ovvero della collazione), sorge la necessità di attualizzare la stima a tale momento (cfr. altresì Cass.n. 29733 del 2017), principio che impone di ritenere che anche la sola eventualità di un'evizione pure parziale possa incidere sulla stima dei beni, a maggior ragione debba tenersi conto dell'effettiva situazione dei beni caduti in comunione e dei diritti pretesi da altri sugli stessi ai fini della divisione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 24657 del 2007 che ha ritenuto cadere in comunione non più il bene, sottratto dall'effettiva adozione del provvedimento ablatorio, ma il diritto di credito all'indennità di espropriazione).Ne consegue che, attesa la necessità di dover adeguare, sin al momento in cui intervenga la pronuncia di divisione, la stima e la valutazione dei beni (anche per quanto attiene alla loro concreta identificazione), non può essere tacciata di novità ovvero di intervenuto giudicato e quindi di inammissibilità la deduzione con la quale si sottoponga all'esame del giudice la sopravvenienza di un fatto idoneo ad influire sulla corretta' formazione 'del progetto di divisione, soprattutto laddove si tratti di eventi accertati in corso di causa e dallo stesso c.t.u. Trattasi all'evidenza dell'omessa disamina del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e sebbene la motivazione del giudice di appello si incentri essenzialmente sulla valutazione di novità ed irrilevanza della circostanza e quindi di inammissibilità della deduzione dell'appellante principale (valutazione erronea per quanto sopra detto), è altrettanto vero che la sentenza ha anche affermato che la controversia non ricomprendeva anche una domanda di regolamento di confini ed eventualmente apposizione di termini rispetto a terzi, come di eventuali servitù passive, di cui non sarebbe stata fornita prova. Trattasi però di affermazione del tutto immotivata e priva di qualsivoglia riferimento alle circostanze esposte dal c.t.u. nella mail indirizzata ad entrambe le parti, prodotta dall'appellante, della quale la sentenza non fa cenno alcuno, assumendo che non vi sarebbe prova della potenziale evizione (parziale), senza spendere una parola circa la rilevanza o meno dell'accertamento de quo. Del resto l'accertamento circa l'attuale appartenenza (integrale o parziale) del bene alla comunione, può avvenire anche in maniera incidentale senza che quindi al giudizio debba partecipare anche il soggetto che si assume essere divenuto proprietario, ove appunto si dovesse ritenere provato che sia intervenuta l'appropriazione da parte di terzi, deve farsi richiamo al principio espresso da questa Corte con riferimento all'espropriazione di bene comune, secondo cui (cfr. Cass. n. 9643 del 2011 e Cass. n. 5993 del 2020) l'intervenuta espropriazione per pubblica utilità, in corso di giudizio, in quanto acquisto della proprietà a titolo originario, non soggiace, al giudicato, con la conseguenza che in tale ipotesi risultano inapplicabili gli artt. 110 e 111 c.p.c., non essendosi verificato alcun fenomeno successorio né a titolo universale né a titolo particolare, il che conforta la superfluità della chiamata in causa anche dell'ente espropriante. Occorre, altresì, rilevare che nella specie l'approvazione del frazionamento da parte dell'Ufficio del catasto è stata fatta con riserva, come riferito dalla ricorrente e riportato nel documento catastale allegato agli atti, per cui deve ritenersi che nella sostanza la Corte distrettuale ha invertito l'ordine delle fasi in cui si articola il procedimento di divisione giudiziale della comunione (ereditaria), che seppure unitario in realtà è costituito da una sequenza con carattere progressivo, componendosi di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune (cfr Cass. n. 2951 del 2018). Infatti il giudice del gravame ha proceduto ad attribuire, con la sentenza non definitiva del 25.02.2014, le quote a ciascun condividente prima ancora della determinazione delle porzioni nella misura pari al 50% del valore spettante a ciasc:uno delle due coeredi. Né qui può venire in rilievo l'orientamento pure invocato dalla Corte distrettuale, secondo cui i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione attengono alla redazione del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali, al fine della voltura catastale, ma non rivestono rilievo quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione (giacchè la redazione dei documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, può avvenire pure in sede stragiudiziale, senza impedire l'attribuzione giudiziale delle quote a ciascuno dei condividenti, non potendosi subordinare l'emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione di fabbricati relativi ad unità immobiliari urbane alla preventiva corretta identificazione catastale delle porzioni ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto: Cass. n. 30073 del 2017), venendo qui all'attenzione la ben diversa questione della determinazione della stessa consistenza del patrimonio in comunione. La dottrina maggioritaria e più recente ha poi chiarito che la prima delle due fasi è la sola necessaria, nel senso che l'accertamento positivo del diritto in comunione e dell'inesistenza di ragioni ostative al suo scioglimento è prodotto, alternativamente, dall'ordinanza che ai sensi dell'art. 785 c.p.c. dispone la divisione o dalla sentenza che, emessa in base all'ultimo inciso della medesima norma, statuisce in maniera espressa sul diritto stesso. Ne consegue che ai sensi dell'art. 3:36, comma 2, c.p.c. va qui caducato anche il capo della sentenza non definitiva relativo all'attribuzione dei lotti ai condividendi sul quale non può ritenersi intervenuto, per la ragioni sopra esposte, il giudicato divisionale esterno. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata e, per l'effetto, la controversia rimessa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che quale giudice del rinvio è chiamata ad un nuovo esame delle vicende che avrebbero colpito alcuni dei beni originariamente in comunione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in
Sentenza Cassazione n. 19921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris