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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 15303/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (13 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di atti persecutori, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed unico di motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in merito all' affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 21 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna 4--agc3/00 del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,-etro,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

4. • C~ della somma di Euro 3...0.00700 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (13 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di atti persecutori, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed unico di motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in merito all' affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 21 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna 4--agc3/00 del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,-etro,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 4. • C~ della somma di Euro 3...0.00700 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15303/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris