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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 13979/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da TRIBUNALE di BENEVENTOnel procedimento a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad AVELLINO D'[OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato 1117/03/1986 a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata a [OSCURATO:DATA_NASCITA] in UCRAINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 17 novembre 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalle difese di taluni imputati.

Come desumibile dall'estratto del verbale di udienza, il Collegio di merito rimette alla valutazione di questa Corte, - in via preliminare, lo scrutinio sulla tempestività dell'eccezione di competenza, verificando se essa rappresenti una mera integrazione di quella disattesa dal Giudice dell'udienza preliminare oppure possa considerarsi una questione sostanzialmente nuova; - ancora in via preliminare, sulla base di quali atti debba essere compiuta la valutazione in tema di competenza (e nello specifico se siano utilizzabili atti di indagine presenti nel fascicolo del Pubblico ministero); - secondo quale criterio debba radicarsi la competenza per il delitto di associazione a delinquere, a fronte di precedenti di legittimità che valorizzano il luogo di inizio della consumazione e di altri viceversa incentrati su quello in cui si è manifestata con maggiore evidenza l'attività criminosa; - se la decisione sulla competenza sia idonea a determinare lo spostamento dell'intero processo, anche per gli imputati di reati connessi, con possibile violazione del principio del giudice naturale.

2. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il rinvio pregiudiziale è inammissibile.

1. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce l'interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale [..., applicando] i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art. 24-bis cod. proc. pen.], esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. [...] Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. [...], se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza».

«La ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale)» e i «principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente».

In sintesi, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando funditus la questione (individuando tutti gli elementi concreti rilevanti, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione) e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (conformi anche Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424; Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114; Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023, n.m.; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, n.m.; Sez. 6, Ord. n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089; Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.).

2. Appare dunque evidente che, quanto alla rimessione della questione sulla competenza territoriale (unica questione suscettibile di rituale devoluzione in questa sede incidentale, anche in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali), non risulta allo stato neppure astrattamente configurabile alcuna situazione di conflitto.Nell'architettura delineata dall'art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone le ragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due (o più) opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a meno che quest'ultimo gli avesse già trasmesso gli atti per competenza (nel qual caso deve sollevare il conflitto).

Solo il giudice, che si ritiene competente (perché altrimenti avrebbe dovuto declinare la propria competenza o sollevare il conflitto) e non ritenga infondate le eccezioni difensive, può ritualmente utilizzare il rinvio pregiudiziale.

Il Tribunale investito della questione, d'altronde, deve chiarire proprio le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (Sez. 2, n. 19549 del 23/11/2023, n.m.).

Ragionando diversamente, si costruirebbe il nuovo istituto come una delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, disegnando in tal modo uno strumento indeterminato e dispersivo.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento ha direttamente, e dunque irritualmente, rimesso gli atti a questa Corte in via esplorativa, senza prendere posizione alcuna sulle diverse alternative procedimentali (neppure compiutamente ricostruite nei loro elementi fondamentali), e utilizzando altresì impropriamente lo snello strumento procedimentale del rinvio pregiudiziale, connotato da peculiari esigenze di speditezza, come veicolo per la risoluzione anticipata anche di altre e diverse questioni di diritto, ancillari rispetto al tema della competenza.

Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Benevento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da TRIBUNALE di BENEVENTOnel procedimento a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad AVELLINO D'[OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato 1117/03/1986 a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata a [OSCURATO:DATA_NASCITA] in UCRAINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 17 novembre 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalle difese di taluni imputati. Come desumibile dall'estratto del verbale di udienza, il Collegio di merito rimette alla valutazione di questa Corte, - in via preliminare, lo scrutinio sulla tempestività dell'eccezione di competenza, verificando se essa rappresenti una mera integrazione di quella disattesa dal Giudice dell'udienza preliminare oppure possa considerarsi una questione sostanzialmente nuova; - ancora in via preliminare, sulla base di quali atti debba essere compiuta la valutazione in tema di competenza (e nello specifico se siano utilizzabili atti di indagine presenti nel fascicolo del Pubblico ministero); - secondo quale criterio debba radicarsi la competenza per il delitto di associazione a delinquere, a fronte di precedenti di legittimità che valorizzano il luogo di inizio della consumazione e di altri viceversa incentrati su quello in cui si è manifestata con maggiore evidenza l'attività criminosa; - se la decisione sulla competenza sia idonea a determinare lo spostamento dell'intero processo, anche per gli imputati di reati connessi, con possibile violazione del principio del giudice naturale. 2. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il rinvio pregiudiziale è inammissibile. 1. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce l'interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale [..., applicando] i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art. 24-bis cod. proc. pen.], esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. [...] Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. [...], se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza». «La ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale)» e i «principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente». In sintesi, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando funditus la questione (individuando tutti gli elementi concreti rilevanti, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione) e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (conformi anche Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424; Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114; Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023, n.m.; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, n.m.; Sez. 6, Ord. n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089; Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.). 2. Appare dunque evidente che, quanto alla rimessione della questione sulla competenza territoriale (unica questione suscettibile di rituale devoluzione in questa sede incidentale, anche in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali), non risulta allo stato neppure astrattamente configurabile alcuna situazione di conflitto.Nell'architettura delineata dall'art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone le ragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due (o più) opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a meno che quest'ultimo gli avesse già trasmesso gli atti per competenza (nel qual caso deve sollevare il conflitto). Solo il giudice, che si ritiene competente (perché altrimenti avrebbe dovuto declinare la propria competenza o sollevare il conflitto) e non ritenga infondate le eccezioni difensive, può ritualmente utilizzare il rinvio pregiudiziale. Il Tribunale investito della questione, d'altronde, deve chiarire proprio le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (Sez. 2, n. 19549 del 23/11/2023, n.m.). Ragionando diversamente, si costruirebbe il nuovo istituto come una delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, disegnando in tal modo uno strumento indeterminato e dispersivo. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento ha direttamente, e dunque irritualmente, rimesso gli atti a questa Corte in via esplorativa, senza prendere posizione alcuna sulle diverse alternative procedimentali (neppure compiutamente ricostruite nei loro elementi fondamentali), e utilizzando altresì impropriamente lo snello strumento procedimentale del rinvio pregiudiziale, connotato da peculiari esigenze di speditezza, come veicolo per la risoluzione anticipata anche di altre e diverse questioni di diritto, ancillari rispetto al tema della competenza. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Benevento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rinvio
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