CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 02871/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; otivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato. Con unico motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante della destrezza. 2. Il motivo è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata sottolinea come la persona offesa avesse subito il furto del denaro posto all'interno del propriPportafogli ( 1.350 euro) mentre era intenta a visionare la merce al supermercato e pertanto l'imputata, approfittando della sua distrazione, era riuscita a sottrarre il portafogli dalla borsa, appropriarsi del contenuto e a riporlo al suo posto, così ritardando il momento in cui la vittima poteva avere contezza del furto subito. Secondo il consolidato indiritto di questa Corte di legittimità, la circostanza aggravante della destrezza sussiste infatti qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res". (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088, Quarticelli). La suddetta aggravante, dunque, può essere affermata se il soggetto attivo, per eludere la sorveglianza del legittimo detentore, si sia avvalso di una particolare abilita o sveltezza. Nel caso di specie la Corte territoriale desume la particolare abilità dell'imputato attraverso una analisi completa e non illogica delle circostanze di fatto come emerse in giudizio. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il Consigliere