CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 29547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria conclusiva depositata dal difensore del ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Domenico [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa il 24 novembre 2022 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa di misura cautelare detentiva emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 3 maggio 2022 in relazione ai reati di cui agli artt. 644, 629 e 353 cod. pen. aggravati ex art. 416-bis.1, cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen.2.1. I giudici del riesame non avrebbero valutato adeguatamente l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dell'indagato in reato connesso, ignorando le doglianze con le quali la difesa aveva evidenziato una serie di specifiche e significative contraddizioni ed illogicità che contraddistinguono il narrato del [OSCURATO:PERSONA] (argomentazioni riportate alle pagine da 7 a 24 dei motivi di riesame e riscontrate dalla documentazione allegata alla memoria del 7 giugno 2022). In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], in occasione della sua escussione del 23 maggio 2018, avrebbe «palesato la convenienza dell'affare nel prospettato tasso applicato su base annuale» mentre nella successiva audizione del 15 novembre 2019 avrebbe modificato tale affermazione, riferendo di aver accettato la corresponsione di un tasso di interesse mensile pari al 6% (vedi pag. 9 del ricorso). Il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, nella prima escussione dell'08 luglio 2014 avrebbe fatto esclusivo riferimento ad una sproporzione tra valore dell'immobile e somma versata dal [OSCURATO:PERSONA], mentre nella querela del 17 maggio del 2016 avrebbe riferito di presunte pretese usurarie vantate dal ricorrente, per poi aggiungere solo nel corso dell'audizione del 15 novembre 2019 di aver versato interessi usurari in favore dell'indagato. 2.2. I giudici del riesame avrebbero, inoltre, ignorato quanto argomentato dalla difesa in ordine all'interesse all'accusa di cui sarebbe portatore il [OSCURATO:PERSONA], il quale, determinato a riappropriarsi a tutti i costi dell'immobile venduto al [OSCURATO:PERSONA], avrebbe iniziato una accesa disputa sfociata in reciproche denunce e plurime cause civili con conseguente carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata. 2.3. I giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato le dichiarazioni del curatore fallimentare Francesco MANDUCA come riscontri alle propalazioni rese dall'indagato in reato connesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -presunta vittima dei reati di usura e estorsione- senza tenere conto che il MANDUCA si sarebbe limitato a riportare quanto riferitogli d [OSCURATO:PERSONA]; di conseguenza le asserzioni del curatore fallimentare integrerebbero una mera ripetizione di natura circolare delle affermazioni dell'accusatore del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura. 3.1. I giudici del riesame non avrebbero tenuto conto del fatto che la i documentazione prodotta dalla difesa e la relazione del curatore fallimentare avrebbero dimostrato l'insussistenza dell'ipotizzato stato di bisogno; in particolare il [OSCURATO:PERSONA], al momento della stipula del contratto con il [OSCURATO:PERSONA], non operava esclusivamente tramite l'omonima ditta individuale ma anche mediante altre otto compagini societarie Secondo la ricostruzione difensiva, il dissesto finanziario che ha portato al fallimento della ditta individuale sarebbe stato causato da una serie di ingiustificate uscite di denaro in favore delle società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] (come ammesso dallo stesso nel verbale di sommarie informazioni dell'Il gennaio 2015) e, quindi, esclusiva conseguenza di una volontaria dissipazione del patrimonio. 3.2. La motivazione con la quale i giudici del riesame hanno ritenuto credibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordina alla natura simulato del contratto di compravendita sottoscritto in favore del [OSCURATO:PERSONA] (contratto finalizzato a celare l'erogazione del prestito di natura usuraria da parte del ricorrente) sarebbe incompatibile, in punto di logica, con il comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] il quale ha instaurato molteplici giudizi civili e proposto plurime denunce penali nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha, inoltre, segnalato che il [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima posto in essere comportamenti compatibili con la reale volontà di cedere il bene per poi cambiare idea, esprimendo formalmente la volontà di esercitare il proprio diritto di riscatto sull'immobile. 3.3. Il Tribunale avrebbe del tutto ignorato le argomentazioni difensive e la documentazione prodotta idonea a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere una serie di condotte fraudolente o violente volte a spogliare il [OSCURATO:PERSONA] dal possesso dell'immobile (sostituzione della serratura della porta di ingresso, trasferimento della proprietà dell'immobile ad una società a lui riconducibile, mancata comunicazione al notaio dell'esistenza della precedente scrittura privata, occupazione violenta dell'immobile nel luglio 2014, presentazione di denuncia per il reato di usura dopo solo tre giorni dopo l'aggressione perpetrata in danno del ricorrente, abusiva utilizzazione dell'immobile a fini commerciali mediante la società [OSCURATO:SOCIETA].). 3.4. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui i giudici di merito desumono la natura usuraria della scrittura privata in considerazione dell'enorme sproporzione tra le prestazioni cui erano tenuti i contraenti. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'immobile in questione, pur avendo un valore di circa 2.500.000,00 euro, risultava gravato da iscrizioni ipotecarie pari a 2.360.174,70, circostanza nota al [OSCURATO:PERSONA] fin dal 2012, la sproporzione tra le prestazioni, pertanto, non sarebbe ravvisabile in quanto il reale valore dell'immobile era pari a soli 150.000,00 euro, come accertato dallo stesso CTU nominato dal [OSCURATO:PERSONA] nella procedura esecutiva. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, lamenta travisamento delle intercettazioni e vizio di motivazione in relazione al coinvolgimento dell'indagato nel reato di estorsione. La motivazione sarebbe contraddittoria perché i giudici del riesame, dopo aver evidenziato l'esistenza di un giudicato cautelare in merito all'estraneità del boss [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai fatti oggetto di analisi, avrebbe fondato il coinvolgimento del ricorrente in considerazione del tentativo di incontro tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il VENTRICE che, secondo il Tribunale, sarebbe desumibile dal contenuto della conversazione intercettata in data 29 ottobre 2018. Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che tale incontro si sarebbe dovuto tenere il 16 settembre, ignorando del tutto gli elementi dedotti dalla difesa attestanti la diversa data del 22 settembre 2018, data in cui il [OSCURATO:PERSONA] non si trovava a Tropea (annotazione di p.g. del 23.09.2018, intercettazione n. 1174 del 22.09.2018, intercettazione n. 1173 del 22.09.2018, intercettazione n. 583 del 22.09.2018) con conseguente vizio di omessa motivazione. 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, lamenta la violazione degli artt.629 e 353 cod. pen. 5.1. Il [OSCURATO:PERSONA], solo nell'escussione del 23 maggio 2018, avrebbe affermato di essersi rivolto al boss di 'ndrangheta Filippo GENTILE per chiedergli protezione, ricevendo risposta negativa in quanto la cosca di Tropea era interessata all'immobile di sue proprietà, nuova propalazione che, a giudizio del ricorrente, sarebbe finalizzata ad indirizzare l'interesse investigativo sul capo cosca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Secondo la difesa, inoltre, la genuinità delle conversazioni intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA] è minata dalla circostanza che quest'ultimo era consapevole del fatto di essere intercettato, per averlo lui stesso suggerito agli inquirenti e dall'evidente rancore nei confronti dell'indagato manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione di alcune fra le conversazioni intercettate (circostanza desumibile dal contenuto dell'annotazione di p.g. datata 29 agosto 2018). 5.3. Quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA], nella denuncia del 14 ottobre 2019, in ordine alle proposte effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] e le pressioni subite per convincere il figlio a non partecipare all'asta per la vendita dell'immobile sarebbe logicamente incompatibile con quanto emergerebbe dalla conversazione, intercettata dagli inquirenti, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] riferisce di non aver ricevuto proposte in data successiva al 2018.5.4. La motivazione sarebbe carente anche in relazione alla riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle intimidazioni subite dal [OSCURATO:PERSONA]; in proposito, la difesa ha rimarcato che lo stesso dichiarante ha riferito di non aver subito minacce esplicite da parte del VENTRICE e non ha ricondotto tali episodi intimidatori alla vicenda in esame. Domenico [OSCURATO:PERSONA], a giudizio della difesa, non avrebbe partecipato all'asta per una sua determinazione autonoma e non indotta da alcuna minaccia, come ammesso dallo stesso giovane nel corso della sua audizione. 6. Il ricorrente, con il quinto motivo di ricorso, lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. 6.1. I giudici del riesame hanno ritenuto la sussistenza della predetta aggravante senza tenere conto che l'ordinanza di annullamento della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente escluso il coinvolgimento del boss nelle vicende denunciate dal [OSCURATO:PERSONA] ed ha affermato che le minacce poste in essere dal VENTRICE sarebbero «frutto estemporaneo del loro autore che ha inteso avvalersi della notoria valenza criminale del [OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, Pasquale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe vantato un credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente a titolo personale e non quale componente della cosca di Tropea. Il Tribunale, con motivazione ritenuta presuntiva ed apodittica, avrebbe afferma la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza indicare alcun dato oggettivo attestante la consapevolezza e intenzionalità da parte del ricorrente di favorire l'interesse del clan camorristico. 6.2. Secondo la difesa non sarebbe configurabile neanche il cd. metodo mafioso in considerazione della mancata integrazione di quella «protervia derivante dalla rievocazione a contesti di criminalità organizzata, sintomatica della pressione intimidatrice di un gruppo mafioso idonea ad ingenerare timore quale diretta conseguenza del percepito confronto con un appartenente a contesti mafiosi» necessaria a perfezionare l'aggravante in questione (pag. 57 del ricorso). 7. Il ricorrente, con il sesto motivo di ricorso, lamenta la violazione degli artt.274 e 275 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura coercitiva disposta con le ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari senza indicare gli elementi da cui è stata desunta la concretezza ed attualità dell'affermato pericolo di reiterazione e senza confrontarsi con gli elementi da cui era agevolmente desumibile l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 8. Il ricorrente, con il settimo motivo di ricorso, lamenta l'erronea interpretazione degli artt. 587 e 649 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'applicazione del principio dell'estensione degli effetti favorevoli del giudicato cautelare. Il Tribunale avrebbe escluso la formazione del giudicato cautelare sul presupposto del fatto che la Corte di Cassazione, senza entrare nel merito dei fatti, si sarebbe limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza di annullamento della misura disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Tale affermazione, a giudizio della difesa, sarebbe erronea in considerazione del fatto che la ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata si porrebbe in insanabile contrasto con quanto in precedenza affermato dal Tribunale del Riesame in ordine alla totale estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle vicende oggetto del presente giudizio. La motivazione sarebbe, quindi, manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui ritiene il [OSCURATO:PERSONA] autore di un reato che sarebbe stato commesso unitamente ad un soggetto estraneo ai fatti ed in favore di una cosca di 'ndrangheta non coinvolta nella vicenda stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi quattro motivi di ricorso sono aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del riesame che hanno escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze indiziarie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di riesame. Il ricorrente si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del riesame. Risulta evidente che le predette doglianze hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto delle condotte descritte nel capo di incolpazione, già esaminate dal Tribunale del Riesame, pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.Peraltro, i giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. 2. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 3. Il primo motivo di impugnazione, oltre ad essere aspecifico, non è consentito, sollecitando apprezzamenti di merito avendo ad oggetto la valutazione di attendibilità, soggettiva ed oggettiva, del [OSCURATO:PERSONA] (al contempo persona offesa ed indagato in reato connesso). 3.1. L'apparato argonnentativo del provvedimento impugnato è immune da vizi logici rilevabili nella sede di legittimità. Il Tribunale del Riesame ha, infatti, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal [OSCURATO:PERSONA] indicati nel provvedimento impugnato, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da queste Corte in materia di valutazione della attendibilità delle chiamate di reità (cfr. fra le altre Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 - 02). In particolare, è stata effettuata la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante, in base ai criteri di specificità, coerenza, costanza e spontaneità, è stata accertata la convergenza delle chiamate che si riscontrano reciprocamente in maniera individualizzante nonché riscontrata la presenza di riscontri esterni in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum. 3.2. L'ordinanza impugnata, dato atto della complessiva ricostruzione dell'esito delle indagini, ha evidenziato, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto circostanziate, prive di contraddizioni e relative a fatti di conoscenza diretta. I giudici di merito hanno, quindi, ritenuto, con motivazione immune da illogicità e conforme alle risultanze indiziarie, che le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato riscontro esterno individualizzante nelle numerose conversazioni intercettate che dimostrano il coinvolgimento del ricorrente nella commissione dei reati rubricati, con conseguente irrilevanza di quanto affermato dal ricorrente sull'inidoneità delle dichiarazioni del curatore fallimentare ad assumere il ruolo di riscontro alle accuse del MON DELLA.La motivazione ha rimarcato la valenza indiziaria della fonte captativa in quanto il contenuto delle conversazioni è chiaro nel significato intrinseco e nei riferimenti al ricorrente ed al ruolo ricoperto dallo stesso nella vicenda in esame (vedi pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente, a fronte di una adeguata ed analitica valutazione in ordine alla attendibilità e credibilità del [OSCURATO:PERSONA] ed alla presenza di riscontri individualizzanti, attraverso una non consentita opera di parcellizzazione dei dati indiziari complessivamente valutati, tenta di accreditare la presenza di lacune e contraddizioni che attengono a particolari non idonei ad escludere la credibilità delle dichiarazioni accusatorie. 3.3. Va, in proposito, ricordato che la valutazione della attendibilità della prova dichiarativa, anche nella delibazione cautelare preordinata a un giudizio prognostico in termini di alta probabilità di colpevolezza, costituisce una questione di mero fatto; come tale, essa non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Il sindacato di legittimità non può, invero, estendersi al controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza degli elementi indiziari, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova dichiarativa, non competendogli un controllo, riservato al giudice di merito, sul significato concreto di ciascun elemento indiziario o probatorio, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.; Rv. 280601 - 01). 4. Il secondo motivo, oltre ad essere aspecifico in quanto privo di confronto con la motivazione elaborata dai giudici del riesame, è infondato. Occorre ribadire, in proposito, che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione atomistica del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione dei singoli elementi di fatto, riservati alla competenza del giudice di merito. 4.1. I giudici del riesame, con motivazione esaustiva ed articolata, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la gravità degli indizi attestanti il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato di usura (vedi pagg. da 5 a 10 dell'ordinanza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. A fronte di tale compendio ricostruttivo, che si salda coerentemente con quello proposto dal giudice della cautela, il motivo di ricorso è palesemente diretto a contestare, attraverso una lettura parcellizzata della motivazione, la rilevanza dei singoli dati indiziari, così proponendo una loro lettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità. 4.2. Quanto affermato dal ricorrente in ordine all'illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici del riesame hanno desunto la natura usuraria della vendita dell'immobile del [OSCURATO:PERSONA] dall'enorme sproporzione tra le prestazioni cui erano tenuti i contraenti ed in ordine all'insussistenza dello stato di bisogno appare destituito di fondamento. Deve essere rimarcato, in proposito, che il Tribunale ha correttamente confutato la doglianza difensiva facendo riferimento alle attendibili dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa; il [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, specificato di essersi impegnato, in caso di mancata restituzione del prestito, a cedere al [OSCURATO:PERSONA] un immobile del valore di circa 2,5 milioni di euro, obbligandosi a cederlo privo dei pesi e delle ipoteche gravanti sull'immobile. Diversamente da quanto affermato in modo apodittico dal ricorrente, la motivazione ha indicato, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, le ragioni dell'enorme sproporzione tra le somme prestate dal [OSCURATO:PERSONA] e la controprestazione cui si è impegnato il [OSCURATO:PERSONA], sproporzione che è stata correttamente ritenuta indicativa della natura usuraria della pattuizione oggetto di scrutinio (vedi pag. 6 e 7 dell'ordinanza impugnata). L'ordinanza, oltre a non presentare fratture logiche, si presenta rispettosa delle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità in materia di c.d. usura in concreto. Il collegio condivide, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il delitto di usura si perfeziona non solo quando gli interessi pattuiti in relazione alla somma di denaro prestata siano superiori al tasso stabilito dalla legge (cd. usura presunta) ma anche quando l'agente ottiene da persone in difficoltà economica o finanziaria vantaggi sproporzionati rispetto all'opera prestata; sproporzione che deve essere valutata in concreto dal giudice di merito, effettuando una comparazione tra i vantaggi effettivamente conseguiti e quelli ordinariamente correlati all'effettuazione delle prestazioni erogate (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283187 - 02). Nel caso di specie il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, riconosceva, con percorso argomentativo coerente con le risultanze indiziarie e privo di illogicità manifeste, che il [OSCURATO:PERSONA] versava in condizioni economiche così precarie da indurlo ad accettare una controprestazione del tutto sproporzionata rispetto alla somma ottenuta, difficoltà sicuramente idonea ad integrare il reato contestato (vedi pagg. 9 e 10 dell'ordinanza impugnata). La motivazione si presenta, anche sotto questo profilo coerente con le indicazioni della Suprema corte, rilevando in capo al [OSCURATO:PERSONA] lo stato di «difficoltà economica» dovuto ad una momentanea, seppur seria, situazione debitoria che lo ha indotto ad accettare la proposta usuraria del [OSCURATO:PERSONA]. Deve essere ribadito, in proposito, che la condizione di difficoltà economica o finanziaria consiste in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del vero e proprio stato di bisogno, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile che compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto. (vedi Sez. 2, n. 26214 del 29/03/2017, Gallicchio, Rv. 269962 - 01; Sez. 2, n. 25169 del 01/06/2021, Bullara, non massimata). 5. Il terzo motivo non è consentito avendo ad oggetto la valutazione del contenuto delle intercettazioni indicate nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Nel caso di specie non è riscontrabile l'erroneità dell'interpretazione delle conversazioni intercettate lamentata dal ricorrente: i presunti travisamenti indicati nel ricorso non corrispondono ad effettivi travisamenti del contenuto dei dialoghi captati ma propongono visioni alternative alla realtà posta alla base della decisione impugnata, sicché è inammissibile la censura sviluppata dal ricorrente. 6. Il quarto motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.6.1. Il Tribunale è, infatti, pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica in relazione al reato di estorsione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. da 10 a 21 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale -tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini- ha spiegato con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali le ragioni per le quali dovevano ritenersi integrati a carico del [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, gli estremi del contestato reato di estorsione. La motivazione oggetto di ricorso contiene, pertanto, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. 6.2. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza e gravità del materiale indiziario, improntando la propria valutazione a una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata. Ne consegue che il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte illogicità della motivazione sviluppata dai giudici del riesame in tema di gravità indiziaria, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi indiziari ipotetici e «negativi», su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (quali la asserita incompatibilità tra la genuinità delle conversazioni intercettate e la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di esser sottoposto ad intercettazione, l'ipotizzata volontà della persona offesa di voler indirizzare le indagini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la non riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle condotte intimidatorie subite dal [OSCURATO:PERSONA]); abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio indiziario non perseguibile in sede di legittimità. 7. Il settimo motivo con il quale il ricorrente eccepisce la violazione del principio dell'estensione degli effetti favorevoli del giudicato cautelare è infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, prevista dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., opera esclusivamente nel caso in cui la decisione favorevole resa nei confronti di un co-indagato in altro giudizio cautelare non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez.6, n. 4948 del 10/07/2019, Vaglia, Rv. 278203; Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887-01; da ultimo Sez. 2, n. 41295 del 25/10/2022, D'Agostino, non massimata). In applicazione di tale principio devono essere ritenuti insuscettibili di estensione gli effetti dell'annullamento disposto nei confronti di un co-indagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, qualora non siano incidenti sulla configurabilità oggettiva del reato ipotizzato. Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di principi indicati, atteso che l'annullamento della ordinanza cautelare emessa nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], è stata disposta per motivi esclusivamente personali, legati, cioè, alla posizione procedimentale di quell'indagato, alla prova del concorso e del contributo fornito dal compartecipe nel reato, e non, invece, in ordine alla configurabilità oggettiva del reato di estorsione. 8. Il quinto motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 8.1. Il Tribunale si è limitato ad affermare in modo apodittico che la condotta estorsiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] era finalizzata a permettere alla famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il denaro che il [OSCURATO:PERSONA] doveva loro (vedi pag. 21 dell'ordinanza impugnata), ignorando immotivamente quanto eccepito dalla difesa in ordine alla ritenuta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda oggetto di indagine (estraneità che ha indotto il Tribunale del Riesame ad annullare l'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) nonché in ordine alla mancanza di elementi da cui desumere che Pasquale LA ROSAavrebbe vantato un credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] quale componente 'della cosca di Tropea piuttosto che a titolo strettamente personale. Il Tribunale, in particolare, non ha chiarito se ed in che termini le condotte estorsive attribuita al [OSCURATO:PERSONA] fossero volte ad assicurare a un obbiettivo sostegno alla cosca di Tropea, non potendo detto ausilio derivare ex se dalle mere connotazioni soggettive dei [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi da cui desumere un effettivo contributo a vantaggio di tutto il gruppo criminale. I giudici di merito hanno, inoltre, omesso di illustrare le ragioni in forza delle quali abbiano ritenuto provato che il ricorrente avesse coscienza e, soprattutto, volontà di favorire, non i singoli indagati ad ottenere un vantaggio patrimoniale, ma anche la loro cosca di appartenenza, essendo invece richiesta - stante la natura soggettiva della circostanza aggravante in oggetto- la specifica dimostrazione che lo scopo perseguito dall'agente fosse proprio quello di agevolare non un singolo sodale, ma l'intera consorteria. 8.2. Allo stesso modo i giudici del riesame avrebbero dovuto adeguatamente valutare le argomentazioni dedotte dalla difesa in ordine alla ritenuta insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e specificare i motivi in base ai quali hanno ritenuto che la condotta in esame fosse funzionale a creare nella vittima una peculiare condizione di assoggettamento derivante dal pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma da un gruppo mafioso con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata. 8.3. L'ordinanza impugnata non ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti valorizzati dalla difesa, omettendo di dare ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi indiziari diversamente valutati. Deve esser ribadito che l'assenza di una motivazione dotata di una struttura argomentativa completa e logicamente persuasiva può refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la giustificazione della decisione, come nel caso di specie, sia lacunosa rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi ritenuti decisivi per l'opposto epilogo decisorio. Invero, nella specie il deficit motivazionale denunciato s'appalesa di significativa rilevanza e tale da rendere il percorso giustificativo logicamente inappagante in quanto non adeguatamente confutativo degli specifici motivi di riesame. La fondatezza del motivo impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.9. Il sesto motivo relativo alla adeguatezza della misura cautelare disposta è assorbito in quanto logicamente dipendente dall'esito della valutazione del giudice di ri