CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 33824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza del 27/03/2026 del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;sentito l'[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso insistendoper il suo accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l’impugnazioneproposta contro il decreto con cui il Tribunale aveva disposto, a carico di [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Mignone, la perquisizione e il conseguente sequestro probatorio di beni(borse, accessori, semilavorati) muniti di marchi contraffatti.2. Gli indagati, tramite il proprio difensore di fiducia, hanno proposto ricorsocontro l’ordinanza enunciando un unico motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.I ricorrenti denunciano violazione di legge ex art. art. 606 lettera c) cod.proc. pen. per carenza assoluta della motivazione. Il Tribunale ha ignorato il fattoche sui beni in sequestro è stato eseguito un accertamento del consulente delPubblico Ministero che ha statuito l’originalità dei marchi e, dunque, l’assenza diqualunque ipotesi di contraffazione. Il provvedimento di sequestro risultacomunque immotivato sia quanto al fumus boni iuris, contenendo solo unasommaria enunciazione del titolo di reato, sia con riguardo all’utilità del vincoloreale rispetto all’accertamento dei fatti. Anche su questo punto, peraltro, ilTribunale non ha motivato, benché fosse stato investito espressamente dellaquestione con la richiesta di riesame.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili in sededi legittimità.2. Il ricorrente deduce la totale assenza di motivazione dell’ordinanzaimpugnata con riguardo, rispettivamente, all’astratta configurabilità del reatoprevisto dall’art. 474 cod. pen. e alle esigenze probatorie perseguite dal sequestro.Il Tribunale spiega che dal decreto del Pubblico Ministero emerge il riferimentospecifico allo svolgimento di indagini su più episodi di emissione di fatture peroperazioni inesistenti, nel cui ambito, a sua volta, è emersa l’esecuzione di bonificirelativi a compensi per la realizzazione di beni con marchi contraffatti (fra cuiTwinset e Kiton); tale indicazione è stata reputata idonea sia a dar conto delrequisito del fumus boni iuris, espressamente ricollegato dal decreto di sequestroal reato previsto dall’art. 474 cod. pen., sia a dimostrare il bisogno probatorioimplicito nel vincolo imposto dal Pubblico Ministero ossia l’esigenza di accertarel’effettiva alterazione dei marchi.Sotto questo primo profilo non è possibile riscontrare alcun difetto dimotivazione, meno che mai nei termini assoluti che il ricorrente deduce e che,nella sua prospettazione, dovrebbero integrare il vizio di violazione di legge.L’ordinanza impugnata, infatti, indica le ragioni poste a fondamento della propriadecisione, richiamando correttamente la giurisprudenza di questa Corte sullapeculiarità della motivazione del decreto di sequestro probatorio in ordineall’astratta configurabilità del reato e all’utilità investigativa dell’imposizione delvincolo reale sui beni (si vedano, fra le altre: Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019,Rv. 277061 – 01; 3, n. 15254 del 10/3/2015, Rv. 263053 - 01). In particolare, ilgiudizio del Tribunale sulla complessiva adeguatezza della motivazione del decretodel Pubblico Ministero appare corretto, sia quando si riferisce alla necessità diparametrare l’astratta configurabilità del reato non al giudizio di merito maall’idoneità degli elementi citati nella notizia di reato a fondare ulteriori indagini,sia quando richiama l’esigenza di dar conto, pur concisamente, dei fatti costitutividel reato e del nesso funzionale fra questo e il sequestro dei beni (si veda, sulpunto, la giurisprudenza prima richiamata). In effetti, il riferimento al pagamentodi corrispettivi per la produzione di borse con marchi contraffatti di note case dimoda, in uno con l’espresso richiamo all’art. 474 cod. pen., appare congruamentevalutato dall’ordinanza impugnata come sufficiente sia ad integrare la sinteticadescrizione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa sia a dar contodell’utilità del vincolo sui beni in vista degli ulteriori sviluppi delle indagini.Per quanto concerne, sotto altro profilo, gli accertamenti disposti dalPubblico Ministero sui beni in sequestro, rileva il Tribunale, con riferimento alverbale della Guardia di Finanza del 10 marzo 2026, che risultano inviate alconsulente tecnico alcune fotografie e che questi, informalmente, ha risposto chesi tratta di borse originali riservandosi, però, di compiere ulteriori approfondimentie di trasmettere un elaborato scritto. Ritiene il Tribunale, in proposito, che taleinformale parere del consulente tecnico non sia sufficiente in questa fase delprocedimento per escludere il fumus boni iuris, dovendosi attendere il depositodell’elaborato scritto e, dunque, un responso formale e definitivo sul quesito postodal Pubblico Ministero. Rileva la Corte che anche tale passo della motivazionecostituisce una risposta logica, congrua e tutt’altro che apparente al tema postodal ricorrente con l’originaria richiesta di riesame. Ne consegue che, anche daquesto punto di vista, non si è in presenza di una motivazione né puramenteformale né così illogica da rendere di fatto assente un’’illustrazione effettiva delleragioni della decisione.In conclusione, le censure formulate dal ricorrente non sono riconducibili alvizio di violazione di legge, che, secondo l’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., èl’unico deducibile dinanzi a questa Corte con riguardo alle ordinanze emesse insede di riesame di misure cautelari reali. Ne consegue l’inammissibilità del ricorsoai sensi dell’art. 606, comma 3 cod. proc. pen.3. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]