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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07089/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che l'aumento di pena per la continuazione risulta molto contenuto (soli 2 mesi di reclusione) in considerazione dei gravi precedenti dell'imputato, specifici di cui due per l'art. 74 T.U. stup.

Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che l'aumento di pena per la continuazione risulta molto contenuto (soli 2 mesi di reclusione) in considerazione dei gravi precedenti dell'imputato, specifici di cui due per l'art. 74 T.U. stup. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/
Sentenza Cassazione n. 07089/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris