CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 11213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7000-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) (ora incorporata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] S.A.A.R.L., cancellata dal registro delle imprese, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] S. MUSUMECI, [OSCURATO:PERSONA] ed EVA R. DESANA, presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, al L.[OSCURATO:PERSONA], n. 7 (c/o [OSCURATO:PERSONA]); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1303/7/18 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 20/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . ( ora incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .), in qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] S . A . A . R . L ., cancellata dal registro delle impreseimpugnò, innanzi alla C.T.P. di Torino, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE le negò il rimborso I.V.A. richiesto per un corrispondente credito maturato dalla [OSCURATO:PERSONA] ; che l’adita C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 1675/2016, avverso la quale l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Piemonte, che, con sentenza n. 1303/7/18, depositata il 20/08/2018 accolse l’appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come l’operato dell’Ufficio fosse legittimo, trovando il diniego impugnato “la sua ragione, in assenza di operazioni imponibili Iva, nell’aver la contribuente assunto la libera decisione di rinunciare al conseguimento dell’oggetto sociale così da abbandonare l’unica iniziativa imprenditoriale intrapresa per mero disinteresse alla sua prosecuzione. Conseguentemente la società SQ risulta incisa dal tributo, alla stregua di un soggetto “privato”, senza dubbio alcuno, pur se aveva avviato attività propedeutica e preparatoria al conseguimento dei ricavi/corrispettivi” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 4, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .,in qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] S . A . A . R . L ., cancellata dal registro delle imprese ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che, con il primo motivo, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) del “vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.” in cui sarebbe incorsa la C.T.R., per avere i giudici di appello confermato la legittimità del diniego di rimborso sulla base di una circostanza – e, cioè, la “libera decisione [della [OSCURATO:PERSONA] ] di rinunciare al conseguimento dell’oggetto sociale” – che non era stata posta dall’Ufficio a fondamento del provvedimento impugnato né, tantomeno era stata allegata dall’ AGENZIA , in sede giudiziaria, a conferma della legittimità del proprio operato né, ancora, aveva fondato un motivo di gravame dell’Ufficio; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, e 30, comma 2, del d.P.R. 633/1972” (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto, onde riconoscere il diritto alla detrazione dell’I.V.A. rispetto alle attività cd. preparatorie poste in essere dalla società contribuente, che il mancato conseguimento dell’oggetto sociale – e, con esso, di corrispettivi - debba dip endere da cause estranee ed indipendenti dalla volontà dell’operatore (cfr. p. 12, cpv.); che i due motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono, nel loro complesso fondati; che premesso che non si verte in ipotesi di utrapetizione, risolvendosi la motivazione della decisione impugnata, piuttosto, in una erronea ricognizione della fattispecie riconducibile ad un errore di diritto (in specie, quello lamentato con il secondo motivo) osserva al riguardo il Collegio come, in tema di I.V.A., ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia, tuttavia, richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica (arg. da Cass., Sez. 5, 3.10.2018, n. 23994, Rv. 650694-01. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 17.3.2021, n. 7440, Rv. 661256-01. Cfr. anche Cfr. C.G.U.E., 22 marzo 2012, in causa C-153/11, Klub ODD ; C.G.U.E., 20 giugno 2013, in causa C219/12, Fuchs) e senza che rilevino, dunque, le ragioni per cui questa non ha concretamente inizio, salva, ovviamente, l’ipotesi (con onere della relativa prova a carico dall’Ufficio. Arg. da Cass., Sez. 6-5, 13.4.2017, n. 9610, Rv. 643956-01), di abuso del diritto alla detrazione ovvero all’alternativo rimborso (arg. da Cass., Sez. 5, 18.12.2019, n. 33593, Rv. 656409-01); che, a tale ultimo riguardo, la C.G.U.E., con sentenza del 18.5.2021, in causa C-248/20, ha recentemente chiarito che “il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata, cosicché non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell'ambito di operazioni soggette a imposta. Ogni interpretazione diversa della direttiva IVA sarebbe contraria al principio di neutralità dell'IVA per quanto riguarda l'onere fiscale dell'impresa. Infatti, ciò potrebbe creare, all'atto del trattamento fiscale delle stesse attività di investimento, disparità ingiustificate tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno operazioni soggette ad imposta”: in altri termini, onde fruire della detrazione dell’I.V.A., il mancato utilizzo del bene deve essere comunque determinato, a monte, da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un'accezione ampia (come ha fatto la Corte di giustizia, a proposito della decisione di un soggetto passivo di non dare concreto inizio all'attività economica per effetto dei risultati di uno studio di fattibilità commissionato a terzi: C.G.C.E. 8 febbraio 1996, in causa C-110/94, Inzo; nella medesima direzione, da ultimo, C.G.U.E., 12 novembre 2020, in causa C- 734/19, Soc. ITH [OSCURATO:PERSONA]); che la C.T.R., nel considerare legittimo il diniego di rimborso dell’I.V.A. opposto dall’Ufficio, per effetto dell’assimilazione della [OSCURATO:PERSONA] ad un soggetto “privato”, quale conseguenza della (sola) “libera decisione di rinunciare al conseguimento dell’oggetto sociale così da abbandonare l’unica iniziativa imprenditoriale intrapresa per mero disinteresse alla sua prosecuzione” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 4, penultimo cpv.) e senza, al contrario, valutare la vicenda (recte, il contesto fattuale) a monte di tale (successiva) decisione della contribuente, ha dunque violato i principi suddetti (sull’efficacia vincolante ultra partes dell’interpretazione del diritto dell’unione da parte della Corte di Giustizia cfr. Cass., Sez. 5, 3.3.2017, n. 5381); che, in ultima analisi, è mancato, da parte del giudice di appello, l'esame delle ragioni, e se esse fossero estranee alla volontà della parte e su di essa incidenti, che, a monte, hanno determinato la mancata realizzazione dell’impianto di biogas (e, con esso, l’inizio dell’attività d’impresa), al fine di escludere che l'attività preparatoria complessivamente realizzata dalla società odierna ricorrente fosse da considerarsi come abusivamente rivolta ad ottenere indebiti vantaggi fiscali attraverso operazioni elusive o abusive (cfr. anche Cass., Sez.6-5, 24.3.2020, n. 7488); che quanto precede determina l’irrilevanza del chiesto rinvio pregiudiziale (cfr. la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. di parte ricorrente); Ritenuto, in conclusione, che, accolto il ricorso, la decisione impugnata debba essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di