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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25787/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 16 marzo 2022, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte d'assise di Cremona del 26 febbraio 2009, confermata dalla Corte d'assise d'appello di Brescia del 12 febbraio 2010, divenuta irrevocabile in data 10 novembre 2010, che lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio pluriaggravato in danno del fratello [OSCURATO:PERSONA].

Sono stati articolati tre motivi di ricorso, tutti ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con il primo motivo, il ricorrente si è doluto del giudizio d'inammissibilità fondato sulla prospettazione, sorretta dalle prove nuove, della responsabilità penale di terza persona come autrice dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che quest'ultima non fosse mai stata processata e condannata per il fatto illecito, avendo la difesa precedentemente chiesto, senza esito, alla Procura della Repubblica di Cremona e alla Procura Generale di Brescia la riapertura delle indagini in questa direzione. 2.Con un secondo motivo, il ricorso ha lamentato l'inesattezza del rilievo dell'inutilizzabilità delle pur rilevanti dichiarazioni raccolte dal difensore a cagione del mancato rispetto delle forme dell'art. 391 bis cod. proc. pen., poiché queste ultime, proposte nella fase della valutazione di ammissibilità dell'istanza di revisione, avrebbero dovuto rappresentare uno "spunto" che il giudizio di revisione avrebbe poi potuto approfondire, nel rispetto delle norme del codice di procedura penale. 3.11 terzo motivo, che ha investito la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., si è fondato sulla critica dell'indebita anticipazione alla fase rescindente dei criteri di valutazione delle prove che avrebbero dovuto trovare ingresso nella fase rescissoria.

4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5.11 difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza. 1.Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in subiecta materia, secondo i quali l'istanza di revisione non può mai poggiarsi sulla pretesa sussistenza di nuove prove dimostrative della responsabilità di un terzo per il fatto oggetto della sentenza irrevocabile di condanna, quando tale responsabilità non sia stata accertata nella pertinente ed autonoma sede processuale, anche a causa dell'insuscettibilità del giudizio di revisione a costituire strumento di accertamento probatorio di quest'ultima, ancorchè meramente incidentale, salvo il caso in cui tale accertamento non sia impedito da ostacoli di natura formale, ovvero da una causa di estinzione del reato o da una causa di improcedibilità dell'azione penale (cfr. sul punto Cass. sez. 1, n. 36147 del 2004, Tabellini, Rv. 229583, secondo cui "l'istanza di revisione fondata sull'asserita responsabilità di un terzo è inammissibile qualora tale responsabilità non sia stata accertata giudizialmente in modo definitivo, non potendo la responsabilità di quest'ultimo essere accertata incidentalmente in un procedimento non svoltosi a suo carico.".

E ancora cfr. Cass. sez. 1, n. 3556 del 1995, Pace, Rv. 202411, secondo la quale "l'istanza di revisione, fondata sull'asserita responsabilità di un terzo per il reato oggetto della sentenza di condanna passata in giudicato, è inammissibile fino a quando tale responsabilità non sia stata accertata giudizialmente, salvo che l'accertamento non sia precluso da una declaratoria di estinzione del reato o da improcedibilità dell'azione penale.

Il medesimo principio si trae da Cass. Sez. 6, n. 2082 del 1995, Ponzonero, Rv. 204152). 2.11 secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha fatto puntuale applicazione dell'art. 327 bis cod. proc. pen. - la cui portata (comma 2) è estesa anche alla fase introduttiva del giudizio di revisione - che, per lo svolgimento delle investigazioni difensive, richiama le forme stabilite nel titolo VI bis del libro quinto del codice di rito, ovvero le modalità di assunzione previste dall'art. 391 bis cod. proc. pen., la cui violazione è sanzionata dal comma 6 dell'art. 391 ter cod. proc. pen. con l'inutilizzabilità assoluta.

Sul punto, si è del resto già espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio secondo il quale "in tema di revisione, nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta il giudice non può esimersi dall'obbligo di apprezzare la manifesta inidoneità e inefficacia dimostrativa, rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento, dei nuovi elementi di prova attinti da un radicale vizio di inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio e conseguente ad obiettive violazioni dei divieti stabiliti dalla legge processuale, anche ai fini di una valutazione prognostica sulla congruenza in astratto degli elementi su cui si basa la richiesta di revisione. (Nella specie la Corte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che fossero inutilizzabili le nuove prove dichiarative poste a base della domanda di \Pim- revisione, in quanto fondate su "dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive" senza il rispetto delle prescrizioni stabilite, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 391 bis cod. proc. pen. in materia di documentazione delle investigazioni difensive)." (sez. 1, n. 45612 del 2003, Drozdzik, Rv. 227131).

Sono state, dunque, correttamente valutate come travolte dal vizio di inutilizzabilità - e, sul punto, i motivi di ricorso non contestano, nella sua valenza formale, la fondatezza del giudizio della Corte - il colloquio videoregistrato tra l'avv.Pontin e la sorella del condannato e l'assunzione delle dichiarazioni di costei all'estero, nelle forme di un'inammissibile risposta, spesso lapidaria, ad un "questionario" in patente violazione dell'art. 391 bis cod. proc. pen., peraltro priva di data; nonché le dichiarazioni del padre del condannato, raccolte all'estero tramite un documento privo di data e di firma. 3.11 terzo motivo presta il fianco ad un pari giudizio di manifesta infondatezza, perché è principio costante della giurisprudenza di legittimità che "in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricom prende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento della impugnazione straordinaria" (Cass. sez. 5, n.1969 del 2020, L., Rv. 280405; sez. 5, n. 44925 del 2017, Rv. 271071; sez. 5, n. 26579 del 2018, Rv. 273228; sez. 1, n. 34928 del 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437).

Anche sotto tale profilo, l'ordinanza della Corte territoriale, piana, logica, ampiamente motivata ed in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte, ha argomentato che le prove testimoniali prospettate come "nuove" sono tutte qualificabili come "indirette" perché relative a circostanze apprese da un terzo, [OSCURATO:PERSONA], il quale - peraltro - non sarebbe direttamente a conoscenza dei fatti ma avrebbe, a sua volta, ricevuto una confidenza da colui che viene indicato come l'autore dell'omicidio ed ha comunque già anticipato che non avrebbe inteso confermarlo (pag.3 ord. impugnata).

Il quadro così delineato sottrae, all'origine, ogni portata "disarticolante" del giudicato di condanna alle dichiarazioni - come detto, affette di per sè da inutilizzabilità patologica - di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le quali - in ogni caso - sarebbero regolate dalla disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., che renderebbe necessaria un'ulteriore attività istruttoria, atta a sondarne la credibilità.

E tanto si porrebbe in contrasto coi principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali "in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato" (Cass. sez. 2, n. 18765 del 13/3/18, Buscaglia, Rv. 273028; cfr. anche Cass. Pen. sez. 5, 7.3.2014 n. 15403, Molinari).Analogamente, sono immuni da ogni possibile censura le considerazioni sull'inconsistenza dimostrativa dell'elaborato del prof.

Sbriccoli, che esprime un parere personale sui profili culturali dell'etnia del contesto in cui sarebbe maturato l'omicidio e del memoriale del condannato, di natura autoreferenziale e privo di riscontri, redatto nel 2013, tardivamente, dopo il silenzio mantenuto nei due gradi del giudizio di cognizione. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 16 marzo 2022, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte d'assise di Cremona del 26 febbraio 2009, confermata dalla Corte d'assise d'appello di Brescia del 12 febbraio 2010, divenuta irrevocabile in data 10 novembre 2010, che lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio pluriaggravato in danno del fratello [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati articolati tre motivi di ricorso, tutti ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con il primo motivo, il ricorrente si è doluto del giudizio d'inammissibilità fondato sulla prospettazione, sorretta dalle prove nuove, della responsabilità penale di terza persona come autrice dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che quest'ultima non fosse mai stata processata e condannata per il fatto illecito, avendo la difesa precedentemente chiesto, senza esito, alla Procura della Repubblica di Cremona e alla Procura Generale di Brescia la riapertura delle indagini in questa direzione. 2.Con un secondo motivo, il ricorso ha lamentato l'inesattezza del rilievo dell'inutilizzabilità delle pur rilevanti dichiarazioni raccolte dal difensore a cagione del mancato rispetto delle forme dell'art. 391 bis cod. proc. pen., poiché queste ultime, proposte nella fase della valutazione di ammissibilità dell'istanza di revisione, avrebbero dovuto rappresentare uno "spunto" che il giudizio di revisione avrebbe poi potuto approfondire, nel rispetto delle norme del codice di procedura penale. 3.11 terzo motivo, che ha investito la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., si è fondato sulla critica dell'indebita anticipazione alla fase rescindente dei criteri di valutazione delle prove che avrebbero dovuto trovare ingresso nella fase rescissoria. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5.11 difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza. 1.Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in subiecta materia, secondo i quali l'istanza di revisione non può mai poggiarsi sulla pretesa sussistenza di nuove prove dimostrative della responsabilità di un terzo per il fatto oggetto della sentenza irrevocabile di condanna, quando tale responsabilità non sia stata accertata nella pertinente ed autonoma sede processuale, anche a causa dell'insuscettibilità del giudizio di revisione a costituire strumento di accertamento probatorio di quest'ultima, ancorchè meramente incidentale, salvo il caso in cui tale accertamento non sia impedito da ostacoli di natura formale, ovvero da una causa di estinzione del reato o da una causa di improcedibilità dell'azione penale (cfr. sul punto Cass. sez. 1, n. 36147 del 2004, Tabellini, Rv. 229583, secondo cui "l'istanza di revisione fondata sull'asserita responsabilità di un terzo è inammissibile qualora tale responsabilità non sia stata accertata giudizialmente in modo definitivo, non potendo la responsabilità di quest'ultimo essere accertata incidentalmente in un procedimento non svoltosi a suo carico.". E ancora cfr. Cass. sez. 1, n. 3556 del 1995, Pace, Rv. 202411, secondo la quale "l'istanza di revisione, fondata sull'asserita responsabilità di un terzo per il reato oggetto della sentenza di condanna passata in giudicato, è inammissibile fino a quando tale responsabilità non sia stata accertata giudizialmente, salvo che l'accertamento non sia precluso da una declaratoria di estinzione del reato o da improcedibilità dell'azione penale. Il medesimo principio si trae da Cass. Sez. 6, n. 2082 del 1995, Ponzonero, Rv. 204152). 2.11 secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato. La Corte d'appello ha fatto puntuale applicazione dell'art. 327 bis cod. proc. pen. - la cui portata (comma 2) è estesa anche alla fase introduttiva del giudizio di revisione - che, per lo svolgimento delle investigazioni difensive, richiama le forme stabilite nel titolo VI bis del libro quinto del codice di rito, ovvero le modalità di assunzione previste dall'art. 391 bis cod. proc. pen., la cui violazione è sanzionata dal comma 6 dell'art. 391 ter cod. proc. pen. con l'inutilizzabilità assoluta. Sul punto, si è del resto già espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio secondo il quale "in tema di revisione, nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta il giudice non può esimersi dall'obbligo di apprezzare la manifesta inidoneità e inefficacia dimostrativa, rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento, dei nuovi elementi di prova attinti da un radicale vizio di inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio e conseguente ad obiettive violazioni dei divieti stabiliti dalla legge processuale, anche ai fini di una valutazione prognostica sulla congruenza in astratto degli elementi su cui si basa la richiesta di revisione. (Nella specie la Corte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che fossero inutilizzabili le nuove prove dichiarative poste a base della domanda di \Pim- revisione, in quanto fondate su "dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive" senza il rispetto delle prescrizioni stabilite, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 391 bis cod. proc. pen. in materia di documentazione delle investigazioni difensive)." (sez. 1, n. 45612 del 2003, Drozdzik, Rv. 227131). Sono state, dunque, correttamente valutate come travolte dal vizio di inutilizzabilità - e, sul punto, i motivi di ricorso non contestano, nella sua valenza formale, la fondatezza del giudizio della Corte - il colloquio videoregistrato tra l'avv.Pontin e la sorella del condannato e l'assunzione delle dichiarazioni di costei all'estero, nelle forme di un'inammissibile risposta, spesso lapidaria, ad un "questionario" in patente violazione dell'art. 391 bis cod. proc. pen., peraltro priva di data; nonché le dichiarazioni del padre del condannato, raccolte all'estero tramite un documento privo di data e di firma. 3.11 terzo motivo presta il fianco ad un pari giudizio di manifesta infondatezza, perché è principio costante della giurisprudenza di legittimità che "in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricom prende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento della impugnazione straordinaria" (Cass. sez. 5, n.1969 del 2020, L., Rv. 280405; sez. 5, n. 44925 del 2017, Rv. 271071; sez. 5, n. 26579 del 2018, Rv. 273228; sez. 1, n. 34928 del 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437). Anche sotto tale profilo, l'ordinanza della Corte territoriale, piana, logica, ampiamente motivata ed in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte, ha argomentato che le prove testimoniali prospettate come "nuove" sono tutte qualificabili come "indirette" perché relative a circostanze apprese da un terzo, [OSCURATO:PERSONA], il quale - peraltro - non sarebbe direttamente a conoscenza dei fatti ma avrebbe, a sua volta, ricevuto una confidenza da colui che viene indicato come l'autore dell'omicidio ed ha comunque già anticipato che non avrebbe inteso confermarlo (pag.3 ord. impugnata). Il quadro così delineato sottrae, all'origine, ogni portata "disarticolante" del giudicato di condanna alle dichiarazioni - come detto, affette di per sè da inutilizzabilità patologica - di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le quali - in ogni caso - sarebbero regolate dalla disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., che renderebbe necessaria un'ulteriore attività istruttoria, atta a sondarne la credibilità. E tanto si porrebbe in contrasto coi principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali "in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato" (Cass. sez. 2, n. 18765 del 13/3/18, Buscaglia, Rv. 273028; cfr. anche Cass. Pen. sez. 5, 7.3.2014 n. 15403, Molinari).Analogamente, sono immuni da ogni possibile censura le considerazioni sull'inconsistenza dimostrativa dell'elaborato del prof. Sbriccoli, che esprime un parere personale sui profili culturali dell'etnia del contesto in cui sarebbe maturato l'omicidio e del memoriale del condannato, di natura autoreferenziale e privo di riscontri, redatto nel 2013, tardivamente, dopo il silenzio mantenuto nei due gradi del giudizio di cognizione. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de
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