CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22 giugno 1971 in Senecial avverso la sentenza del 11/03/2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e L-3 :21 lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.444 cod. proc. pen., dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, avendo egli importato nello Stato, e, comunque, detenuto, oltre 900 grammi di cocaina. 2. L'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro (euro 680,00), nella parte in cui il Gi.p. si limita a ritenere evidente il nesso pertinenziale, sottolineando come Ndiaye non abbia saputo fornire alcuna giustificazione circa la detenzione della somma di denaro. 3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Deve premettersi che il danaro che l'agente ricava dal traffico di droga, quale corrispettivo della cessione di sostanza stupefacente, non adempie allo scopo di indurre l'agente stesso a commettere il delitto di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ma costituisce il profitto, che, dal reato già commesso, il soggetto intende trarre mediante il compimento di modalità aggiuntiva di una condotta criminosa già realizzata. 4.1. Va osservato che, in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro. Nel caso di specie il G.i.p. non ha invece in alcun modo motivato le ragioni del provvedimento ablativo. 4.2. Analogamente deve osservarsi con riferimento alla confisca ex art. 240 bis cod. pen. Il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al ricorrente, prevede la confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. ma, anche in caso di sentenza di applicazione della pena, è comunque necessaria una motivazione sulla ricorrenza delle relative condizioni. La sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. (Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013 - dep. 10/03/2014, Musaku, Rv. 26087901). In ragione di tali regole, la motivazione della sentenza risulta del tutto generica laddove si limita a sottolineare che nessuna giustificazione è stata addotta dall'imputato in ordine alla provenienza del denaro, senza alcun approfondimento sulle condizioni economiche dell'imputato 5. In tali limiti, quindi, il ricorso deve essere accolto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Ufficio G.i.p. Così deciso il 16 novembre 202