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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 38392/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sassari, in sede di rinvio,..dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, con sentenza del 22/12/2020, su ricorso del P.M. di precedente ordinanza dello stesso Tribunale, emessa in sede di riesame avverso il sequestro preventivo di somme di denaro costituenti profitto dei reati di cui agli artt. 640-bis cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la Biodiversità e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato il sequestro preventivo disposto in riferimento al reato di truffa e quello disposto in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 con riguardo all'anno 2016, riducendo il sequestro ad euro 58.354.58, quale profitto del delitto di cui all'art. 5 cit. con riguardo all'anno 2017.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

Denuncia violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata trasmissione di fatture di spesa dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Biodiversità e alla mancanza di elementi attestanti il superamento della soglia di punibilità.

La detrazione dell'importo di euro 24.954,98 per Iva a credito era stata desunta solo da quanto riportato nell'annotazione di servizio, senza verifica delle fatture di spesa, non presenti nel fascicolo e non trasmesse al giudice della cautela, risultando impossibile una verifica della correttezza del calcolo.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il Tribunale, peraltro alla luce di taluni rilievi già formulati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, ha dato conto del fumus del reato, procedendo alla determinazione della soglia di punibilità del reato di omessa presentazione di dichiarazione annuale a fini Iva per il 2017, sulla base del computo dell'Iva a debito e di quella a credito, desunta dalle risultanze dell'annotazione della Guardia di finanza.

3. Posto che non si trattava di valutare la fondatezza della notizia di reato, ma di individuare concreti e persuasivi elementi indiziari (Sez. 2, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152), deve altresì rilevarsi che è ravvisabile una nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio solo quando risulti la mancata trasmissione di tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento generico, sottraendosi un elemento cognitivo utilizzato per l'emissione della misura (Sez. 1, n. 49876 del 29/11/2019, Moyes, Rv. 277644), ciò che non ricorre nella specie, in cui il difensore ha lamentato l'originaria mancata acquisizione delle fatture al fascicolo della cautela, ma senza prospettare la loro diretta valutazione nel provvedimento genetico, non solo mediata dall'informativa di polizia giudiziaria, e senza peraltro indicare le ragioni per cui quella documentazione avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni rispetto ai dati valorizzati.

4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5/10/2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sassari, in sede di rinvio,..dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, con sentenza del 22/12/2020, su ricorso del P.M. di precedente ordinanza dello stesso Tribunale, emessa in sede di riesame avverso il sequestro preventivo di somme di denaro costituenti profitto dei reati di cui agli artt. 640-bis cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la Biodiversità e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato il sequestro preventivo disposto in riferimento al reato di truffa e quello disposto in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 con riguardo all'anno 2016, riducendo il sequestro ad euro 58.354.58, quale profitto del delitto di cui all'art. 5 cit. con riguardo all'anno 2017. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Denuncia violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata trasmissione di fatture di spesa dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Biodiversità e alla mancanza di elementi attestanti il superamento della soglia di punibilità. La detrazione dell'importo di euro 24.954,98 per Iva a credito era stata desunta solo da quanto riportato nell'annotazione di servizio, senza verifica delle fatture di spesa, non presenti nel fascicolo e non trasmesse al giudice della cautela, risultando impossibile una verifica della correttezza del calcolo. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il Tribunale, peraltro alla luce di taluni rilievi già formulati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, ha dato conto del fumus del reato, procedendo alla determinazione della soglia di punibilità del reato di omessa presentazione di dichiarazione annuale a fini Iva per il 2017, sulla base del computo dell'Iva a debito e di quella a credito, desunta dalle risultanze dell'annotazione della Guardia di finanza. 3. Posto che non si trattava di valutare la fondatezza della notizia di reato, ma di individuare concreti e persuasivi elementi indiziari (Sez. 2, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152), deve altresì rilevarsi che è ravvisabile una nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio solo quando risulti la mancata trasmissione di tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento generico, sottraendosi un elemento cognitivo utilizzato per l'emissione della misura (Sez. 1, n. 49876 del 29/11/2019, Moyes, Rv. 277644), ciò che non ricorre nella specie, in cui il difensore ha lamentato l'originaria mancata acquisizione delle fatture al fascicolo della cautela, ma senza prospettare la loro diretta valutazione nel provvedimento genetico, non solo mediata dall'informativa di polizia giudiziaria, e senza peraltro indicare le ragioni per cui quella documentazione avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni rispetto ai dati valorizzati. 4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/10/2021 Il Consigliere estensore Il
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