CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16115/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14039/2022R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; e Agenzia delle Entrate-Riscossione; –intimate – avverso la sentenza n. 5134/14/21, depositata il 27 maggio 2021, della Commissione tributaria regionale della Sicilia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 aprile 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 5134/14/21, depositata il 27 maggio 2021, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibilel’appello proposto da ll’ Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 29620080028738073/003) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta dovutaper la denuncia di successione in morte di [OSCURATO:PERSONA] (Den. 13 Vol. 3752), e di conseguente avviso di liquidazione; 1.1 –il giudice del gravame ha ritenuto, in sintesi, che l’appello era stato tardivamente proposto (oltre il termine lungo semestrale) con atto notificato il 20 marzo 2015a fronte della pubblicazione in data 20 febbraio 2014 della sentenza impugnata; 2. –l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo articolato motivo; [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate-Riscossionenon hanno svolto attività difensiva . Considerato che: 1. – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 51, 38, comma 2, all’art. 327 cod. proc. civ., alla l. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, assumendo, in sintesi, che – venendo in considerazione un ricorso introduttivo del giudizio che era stato notificato il 12 maggio 2009, e depositato il successivo 10 giugno 2009 –nella fattispecie il giudizio di appello andava introdotto nel termine lungo annuale previsto dal previgente testo dell’art. 327 cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 38, comma 2, cit.), così che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la tempestività del ricorso che era stato notificato il 20 marzo 2015 a fronte della scadenza del termine lungo (computato il periodo feriale di gg. 46) alla data del 7 aprile 2015;2. - i n via pregiudiziale deve rilevarsi l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso(art. 390 cod. proc. civ.); 2.1 – difatti, con la memoria depositata - e notificat a alle controparti - la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese processuali; -come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte - ma pur sempre di carattere ricettizio - poiché la norma esige c he sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto -così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197,art. 1, comma 380, lett. a)] il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria; 2.2 - l a rinuncia va , pertanto, considerata rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio; 3. –non ricorrono i presupposti per regolare, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva delle parti rimaste intimate, né sussistono, ad ogni modo, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto