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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 27321/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18034/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA] per atto di fusione per incorporazione), in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4390/2019 depositata il05/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il presente giudizio trae origine dal decreto n. 13629/2014 con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA]. quale debitore principale, e a Marco e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, il pagamento della somma di E. 154.697, oltre interessi e spese, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della revoca di un finanziamento sotto forma di apertura di credito.

Tutti gli ingiunti hanno proposto opposizione al decreto e, in particolare, i tre garanti hanno disconosciuto le firme loro attribuite in calce alle fideiussioni prodotte in copia.

A seguito di istanza di verificazione, è stata disposta c.t.u. grafologica.

Il Tribunale, rilevando l’inadeguatezza del risultato della prima c.t.u., ha disposto la sostituzione del consulente tecnico.

In particolare, con riferimento alle firme di Marco e [OSCURATO:PERSONA] il c.t.u. ha rilevato l’emersione di convergenze e analogie sia sul piano morfologico che dinamico, concludendo per l’autografia delle due sottoscrizioni.

Il Tribunale, con la sentenza n. 5493/2017 ha ritenuto di condividere l’operato del secondo c.t.u. poiché immune da errori logici e metodologici ed ha perciò condannato Marco e [OSCURATO:PERSONA] poiché obbligati in solido con il debitore principale, la società [OSCURATO:SOCIETA].

2. La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 4 390/2019, pubblicata in data 5 novembre 2019, ha confermato la decisione impugnata.

Ha dichiarato, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello perché i Rosati, con i quattro motivi, avrebbero censurato le ordinanze istruttorie di primo grado che, quali provvedimenti ordinatori con funzione strumentale preparatoria rispetto alla definizione della controversia, non sono suscettibili di impugnazione.

Successivamente, la Corte territoriale, per quel che qui rileva ha ritenuto poi ammissibile il deposito delle scritture, delle quali era stata richiesta la verificazione, anche se depositate successivamente ai termini ex art. 183 c.p.c., in quanto era già stata versata in atti in forma di copia fotografica e, pertanto, non qualificabile come documento nuovo.

Inoltre la corte ha ritenuto, anche, che i Rosati non hanno provveduto a contestare tempestivamente la difformità degli originali rispetto alle copie fotografiche in atto.

Ha osservato, inoltre, per quanto riguarda la nomina di un nuovo CTU, che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive integrative di quelle già espletate, di sentire per chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altro consulente, ove lo ritenga necessario.

Il giudice dell’appello ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la rinnovazione delle indagini grafologiche volte a verificare l’autografia delle firme dei signori Rosati in calce alle fideiussioni prodotte da CGL.

3. I Rosati hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi,illustrati da memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Euipements S.A. (già [OSCURATO:SOCIETA], per atto di fusione per incorporazione).

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3-5 c.p.c. in relazione all’art. 342 n. 1 e 2 c.p.c., in ordine alla apparente inammissibilità dell’appello laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero impropriamente indirizzato le censure non nei confronti della motivazione della sentenza ma nei confronti delle ordinanze istruttorie di primo grado.

Il motivo, che risulta invero formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., è inammissibile anzitutto per difetto di interesse avendo la Corte d’Appello, come emerge dalla motivazione, superato tale ‘apparente’ inammissibilità esaminandotutti i motivi di ricorso.

4.2. Con il secondo motivo , articolato in plurime censure, i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 co. 6, 112, 115, 126, 216, 217, 345 c.p.c. e art. 24 e 111 Cost..

Omessa valutazione di un fatto decisivo – errore di diritto – errore in procedendo laddove il giudice dell’appello ha ritenuto che la produzione dell’originale del documento disconosciuto già depositato in copia, fosse ammissibile anche dopo il decorso del termine ex art. 183 co. 6 c.p.c.. 4.3.Con il terzo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 201 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost. – omessa valutazione di un fatto decisivo – errore di diritto – errore in procedendo laddove la Co rte d’Appello ha ritenuto che con lo svolgimento della CTU si apra un sub procedimento e ciò consentirebbe, alla parte, di poter nominare un proprio CTP senza incorrere in alcuna limitazione. 4.4.Con il quarto motivo censurano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost. – omessa valutazione di un fatto decisivo – errore di diritto – errore in procedendo riguardo al fatto che le fideiussioni rinvenute in cassafortenon sarebbero mai state depositate non sussistendo prova del loro deposito. 4.5.Con il quinto motivo lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 194 co. 2, 215 e 217 c.p.c. e artt. 2703 e 2704 c.c. e art. 24 e 111 Cost. – omessa valutazione di un fatto decisivo – errore di diritto – errore in procedendo laddove la Corte ha erroneamente qualificato i documenti come scritture autentiche nonostante l’assenza della sottoscrizione per autentica e della data.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 5.2.Con particolare riferimento al secondo e al quarto motivo , va osservato che la Corte d’Appello ha deciso in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati) (Cass. n. 20584/2019; Cass. n. 8693/2017).

Inoltre la Corte d’Appello ha ritenuto che gli attuali ricorrenti non abbiano contestato tempestivamente la difformità degli originali rispetto alle copie fotografiche prodotte in atti.

Nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità (Cass. 29542/2019).

Infatti, in tema di prova documentale, il procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito - che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione -non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell'autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione.

Peraltro, la scrittura privata può assolvere alla funzione di comparazione quando sussista il dato positivo del suo riconoscimento espresso o tacito, ovvero quando non ne sia stata contestata l'autenticità, mentre la sua inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, ma si riflette sul suo esito (Cass. 6460/2019).

Deve altresì porsi in rilievo che là dove lamentano la non corrispondenza delle fideiussioni custodite in cassaforte i ricorrenti in realtà prospettano una inammissibilmente rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie.

5.3. Con particolare riferimento al terzo motivo va ulteriormente sottolineato che il termine dal giudice istruttore assegnato per la nomina del C.T.P., non essendo espressamente qualificato dalla legge come perentorio ha natura meramente ordinatoria, essendo pertanto non invalida la nomina effettuata anche oltre il termine all’uopo assegnato dal giudice(Cass. n. 25662/2014).

Lanomina di un tecnico di fiducia, inoltre, costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, né in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicché la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente (Cass.17269/2014).

La consulenza di parte, del resto, costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che se non esplicitamente confutata in sentenza deve, per implicito, essere ritenuta come disattesa (Cass. n. 15572/2020).

Pertanto, sulla base di tali principi correttamente la Corte territoriale ha ammesso la nomina di un consulente di parte, garantendo il diritto all’assistenza tecnica in giudizio (cfr. sentenza pag. 13).

5.4. Con particolare riferimento deve altresì sottolinearsi che l a Corte d’appello escluso la violazione del contraddittorio (cfr. pag. 17 e 18 sentenza impugnata punti 24.1, 24.2 24.3) per avere il CTU proceduto ad acquisire le ulteriori scritture di comparazione su espressa indicazione del giudice nel rispetto del contraddittorio.

Ebbene, le censure sollevate d ai ricorrenti inammissibilmente mirano ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda , e a sollecitare un apprezzamento delle prove divergente da quello compiuto dai giudici di merito.

E' noto, infatti, che il giudice di merito è libero di atting ere il proprio convincimento dalleprove e dalle risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello suo convincimento, essendo sufficiente al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento che da questo si sia formato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti.

Non essendo la S.C.giudice del fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Euipements S.A.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18034/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA] per atto di fusione per incorporazione), in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4390/2019 depositata il05/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il presente giudizio trae origine dal decreto n. 13629/2014 con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA]. quale debitore principale, e a Marco e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, il pagamento della somma di E. 154.697, oltre interessi e spese, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della revoca di un finanziamento sotto forma di apertura di credito. Tutti gli ingiunti hanno proposto opposizione al decreto e, in particolare, i tre garanti hanno disconosciuto le firme loro attribuite in calce alle fideiussioni prodotte in copia. A seguito di istanza di verificazione, è stata disposta c.t.u. grafologica. Il Tribunale, rilevando l’inadeguatezza del risultato della prima c.t.u., ha disposto la sostituzione del consulente tecnico. In particolare, con riferimento alle firme di Marco e [OSCURATO:PERSONA] il c.t.u. ha rilevato l’emersione di convergenze e analogie sia sul piano morfologico che dinamico, concludendo per l’autografia delle due sottoscrizioni. Il Tribunale, con la sentenza n. 5493/2017 ha ritenuto di condividere l’operato del secondo c.t.u. poiché immune da errori logici e metodologici ed ha perciò condannato Marco e [OSCURATO:PERSONA] poiché obbligati in solido con il debitore principale, la società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 4 390/2019, pubblicata in data 5 novembre 2019, ha confermato la decisione impugnata. Ha dichiarato, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello perché i Rosati, con i quattro motivi, avrebbero censurato le ordinanze istruttorie di primo grado che, quali provvedimenti ordinatori con funzione strumentale preparatoria rispetto alla definizione della controversia, non sono suscettibili di impugnazione. Successivamente, la Corte territoriale, per quel che qui rileva ha ritenuto poi ammissibile il deposito delle scritture, delle quali era stata richiesta la verificazione, anche se depositate successivamente ai termini ex art. 183 c.p.c., in quanto era già stata versata in atti in forma di copia fotografica e, pertanto, non qualificabile come documento nuovo. Inoltre la corte ha ritenuto, anche, che i Rosati non hanno provveduto a contestare tempestivamente la difformità degli originali rispetto alle copie fotografiche in atto. Ha osservato, inoltre, per quanto riguarda la nomina di un nuovo CTU, che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive integrative di quelle già espletate, di sentire per chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altro consulente, ove lo ritenga necessario. Il giudice dell’appello ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la rinnovazione delle indagini grafologiche volte a verificare l’autografia delle firme dei signori Rosati in calce alle fideiussioni prodotte da CGL. 3. I Rosati hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi,illustrati da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Euipements S.A. (già [OSCURATO:SOCIETA], per atto di fusione per incorporazione). Considerato che: 4.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3-5 c.p.c. in relazione all’art. 342 n. 1 e 2 c.p.c., in ordine alla apparente inammissibilità dell’appello laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero impropriamente indirizzato le censure non nei confronti della motivazione della sentenza ma nei confronti delle ordinanze istruttorie di primo grado. Il motivo, che risulta invero formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., è inammissibile anzitutto per difetto di interesse avendo la Corte d’Appello, come emerge dalla motivazione, superato tale ‘apparente’ inammissibilità esaminandotutti i motivi di ricorso. 4.2. Con il secondo motivo , articolato in plurime censure, i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 co. 6, 112, 115, 126, 216, 217, 345 c.p.c. e art. 24 e 111 Cost.. Omessa valutazione di un fatto decisivo – errore di diritto – errore in procedendo laddove il giudice dell’appello ha ritenuto che la produzione dell’originale del documento disconosciuto già depositato in copia, fosse ammissibile anche dopo il decorso del termine ex art. 183 co. 6 c.p.c.. 4.3.Con il terzo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 201 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost. – omessa valutazione di un fatto decisivo – errore di diritto – errore in procedendo laddove la Co rte d’Appello ha ritenuto che con lo svolgimento della CTU si apra un sub procedimento e ciò consentirebbe, alla parte, di poter nominare un proprio CTP senza incorrere in alcuna limitazione. 4.4.Con il quarto motivo censurano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost. – omessa valutazione di un fatto decisivo – errore di diritto – errore in procedendo riguardo al fatto che le fideiussioni rinvenute in cassafortenon sarebbero mai state depositate non sussistendo prova del loro deposito. 4.5.Con il quinto motivo lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 194 co. 2, 215 e 217 c.p.c. e artt. 2703 e 2704 c.c. e art. 24 e 111 Cost. – omessa valutazione di un fatto decisivo – errore di diritto – errore in procedendo laddove la Corte ha erroneamente qualificato i documenti come scritture autentiche nonostante l’assenza della sottoscrizione per autentica e della data. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 5.2.Con particolare riferimento al secondo e al quarto motivo , va osservato che la Corte d’Appello ha deciso in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati) (Cass. n. 20584/2019; Cass. n. 8693/2017). Inoltre la Corte d’Appello ha ritenuto che gli attuali ricorrenti non abbiano contestato tempestivamente la difformità degli originali rispetto alle copie fotografiche prodotte in atti. Nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità (Cass. 29542/2019). Infatti, in tema di prova documentale, il procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito - che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione -non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell'autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione. Peraltro, la scrittura privata può assolvere alla funzione di comparazione quando sussista il dato positivo del suo riconoscimento espresso o tacito, ovvero quando non ne sia stata contestata l'autenticità, mentre la sua inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, ma si riflette sul suo esito (Cass. 6460/2019). Deve altresì porsi in rilievo che là dove lamentano la non corrispondenza delle fideiussioni custodite in cassaforte i ricorrenti in realtà prospettano una inammissibilmente rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie. 5.3. Con particolare riferimento al terzo motivo va ulteriormente sottolineato che il termine dal giudice istruttore assegnato per la nomina del C.T.P., non essendo espressamente qualificato dalla legge come perentorio ha natura meramente ordinatoria, essendo pertanto non invalida la nomina effettuata anche oltre il termine all’uopo assegnato dal giudice(Cass. n. 25662/2014). Lanomina di un tecnico di fiducia, inoltre, costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, né in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicché la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente (Cass.17269/2014). La consulenza di parte, del resto, costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che se non esplicitamente confutata in sentenza deve, per implicito, essere ritenuta come disattesa (Cass. n. 15572/2020). Pertanto, sulla base di tali principi correttamente la Corte territoriale ha ammesso la nomina di un consulente di parte, garantendo il diritto all’assistenza tecnica in giudizio (cfr. sentenza pag. 13). 5.4. Con particolare riferimento deve altresì sottolinearsi che l a Corte d’appello escluso la violazione del contraddittorio (cfr. pag. 17 e 18 sentenza impugnata punti 24.1, 24.2 24.3) per avere il CTU proceduto ad acquisire le ulteriori scritture di comparazione su espressa indicazione del giudice nel rispetto del contraddittorio. Ebbene, le censure sollevate d ai ricorrenti inammissibilmente mirano ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda , e a sollecitare un apprezzamento delle prove divergente da quello compiuto dai giudici di merito. E' noto, infatti, che il giudice di merito è libero di atting ere il proprio convincimento dalleprove e dalle risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello suo convincimento, essendo sufficiente al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento che da questo si sia formato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo la S.C.giudice del fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Euipements S.A. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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