CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 27113/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35924/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 380/2019depositata il 26/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 380 del 2019 della Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, esponendo che: - aveva convenuto in giudizio, all’esito di accertamento tecnico preventivo, la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere il risarcimento dei danni indicati come conseguenti a una perdita di acqua potabile dalla condotta idrica gestita dalla società per questo chiamata a risponderne; - il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda qualificata a titolo di custodia, escludendo solo i danni al muro esterno di confine e al muro locale adibito a rimessa degli attrezzi, ritenuti, sulla base dell’elaborato peritale, causati da spinte originatesi nella fondazione, nel primo caso, e da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal solaio privo di tetto e manto d’impermeabilizzazione, nel secondo caso; - la Corte di appello aveva riformato la prima decisione e rigettato “in toto” la domanda, osservando che il criterio oggettivo proprio della responsabilità custodiale non poteva essere sovrapposto all’onere del danneggiato di provare il nesso causale tra evento e conseguenze pregiudizievoli in concreto effettivamente riferibili allo stesso; - il gi udice di seconde cure aveva motivato nel senso che: - il conclusivo giudizio di apparente riferibilità causale di alcuni pregiudizi alla rottura della condotta idrica doveva valutarsi appropriatamente alla luce del contenuto della parte espositiva della relazione, dalla quale emergeva lo stato di abbandono dell’immobile, interessato da fenomeni di capillarità per risalita e mancante anche di pluviali di protezione del secondo piano; - l’umidità da risalita o capillarità necessitava di tempi lunghi per manifestarsi, incompatibili con il momento di accadimento della perdita, collocato dalla parte attrice «nell’estate [del 2013] appena trascorsa, che almeno in parte era stata già riparata nel mese di Settembre», sicché, in mancanza di prova, ad esempio fotografica, dello stato precedente del cespite, non era possibile affermare la dimostrazione del nesso causale in parola; - infine, nessun pregiudizio risarcibile poteva affermarsi quanto al ripristino della condotta d’acqua, effettuato dalla convenuta, né al muro di confine e al muro d’ambito, lesionati da altri fenomeni, né al terreno indicato come coltivabile ma senza dimostrazione alcuna di coltivazioni passate o prossime, bensì risultato incolto e coperto da piante spontanee; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] che ha depositato altresì memoria; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente, ovvero irrimediabilmente contraddittoria, mancando di considerare che: - il perito d’ufficio aveva concluso affermando la riferibilità, alla perdita da conduttura, dei danni alla casa da civile abitazione e al terreno circostante, anzi specificando che lo stato di abbandono dell’edificio almeno all’interno aveva «in qualche modo arginato i danni dovuti alla risalita dell’acqua per capillarità consentendo una più rapida evaporazione dell’acqua», mentre «la mancata tenuta degli infissi, agevolando l’areazione», aveva evitato maggiori danni da condensa e maggiore umidità ambientale; - il perito, infatti, aveva spiegato che dalla conduttura, l’acqua fuoriuscita per la perdita era scesa seguendo la pendenza naturale del terreno, imbevendo la vasta area su cui insisteva il fabbricato; - il perito, inoltre, aveva solo escluso la riferibilità eziologica dei danni al muro perimetrale e a quello d’ambito, infatti non stimati; non aveva mai ipotizzato la necessità di anni per l’affioramento dei fenomeni da risalita; aveva constatato ancora un acquitrino nel successivo febbraio 2014, al momento del sopralluogo, a riprova della mancata riparazione della conduttura; non aveva mai escluso che i 9 mesi dall’origine della perdita fossero sufficienti a generare i fenomeni in discussione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché Corte di appello avrebbe omesso l’esame dei fatti quali accertati dal perito d’ufficio, secondo quanto riassunto nella prima censura, appurando che in condizioni normali sia la posizione della casa che la metodologia costruttiva non avrebbero consentito il manifestarsi del fenomeno di risalita capillare; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i descritti fatti non erano neppure stati contestati dalla controparte e, dunque, era stato assolto ogni onere probatorio in specie in ordine al nesso causale; Consideratoche: il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; la motivazione della Corte di appello è pienamente riconoscibile, in sé non irriducibilmente contraddittoria, e pertanto sussistente; il giudice di seconde cure ha spiegato che dalla complessiva relazione peritale era emerso: - lo stato di abbandono del fabbricato; - l’interessamento dello stesso da fenomeno di capillarità per porosità; - le necessità di «tempi lunghi» per la risalita capillare; raffrontando queste risultanze con l’origine temporale della perdita, nell’estate precedente alla richiesta di danni risalente, quest’ultima, al Dicembre 2013 (momento del ricorso per accertamento tecnico preventivo), e tenendo conto della parziale riparazione avvenuta in Settembre, nonché della mancanza di prova, ad esempio fotografica, dello stato pregresso dell’edificio, era impossibile attribuire causalmente i pregiudizi di cui si chiedeva il ristoro alla perdita derivata dalla conduttura d’acqua nel complesso «equiparabile a una stagione di forti piogge» (pag. 5 della sentenza gravata); questa ricostruzione è l’opposto di un’insussistenza motivazionale, né può essere logicamente sovvertita dall’osservazione per cui lo stato di abbandono dell’edificio, con conseguente maggiore evaporazione anche per areazione, era idoneo a ridurre danni da risalita acquosa; al contempo poi, la motivazione esplicita l’assenza di dubbi sull’espressa esclusione di riferibilità dei danni quanto al muro perimetrale e d’ambito, chiarita dalla perizia, e la totale mancanza di prova su precedenti o predisposte coltivazioni del terreno risultato, addirittura, del tutto incolto; va sottolineato che il rilievo del perito per cui era rinvenibile un acquitrino al momento del sopralluogo, nel febbraio 2014, non è logicamente incompatibile con l’affermazione di una precedente riparazione parziale della conduttura; ciò posto, la censura, che peraltro non si misura specificatamente con il rilievo inerente alla mancata dimostrazione del pregresso stato dell’edificio, mira in sostanza a ripristinare, almeno, in ottica attorea, il diverso apprezzamento fattuale operato dal Tribunale; il secondo motivo è infondato; non si vede quale sia il fatto non esaminato dalla Corte di appello, tra tutti quelli già indicati, comprensivi, per logica, dell’apprezzamento sulla posizione dell’edificio e sulla tipologia costruttiva, chiedendosi, piuttosto, all’evidenza, un riesame degli stessi, come desumibile da quanto osservato scrutinando il primo motivo; a ciò si aggiunge la doppia conforme in punto di pretesi danni al muro perimetrale e d’ambito, che avrebbe comunque inibito l’ammissibilità della censura in parola; il terzo e ultimo motivo è infondato; l’imputazione dell’onere di dimostrare il nesso causale in capo al danneggiato non è revocata in dubbio neppure nel ricorso; piuttosto nel gravame si afferma che ci sarebbe stata non contestazione con rilievo dall’onere in parola invece indicato dalla Corte territoriale come inevaso; l’affermazione non può essere condivisa; questa Corte ha chiarito che «il semplice difetto di contestazionenon impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti d i causa e dal materiale probatorio raccolto. … Del resto, se le prove devono essere valutatedal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c od. proc. civ. ), “ a fortiori ” ciò vale per la valutazione della mancata contestazione » (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, § 56); in altri termini, la mancata contestazione specifica, o per essere più precisi in questo caso, per come descritto, il preteso silenzio della controparte pure resistente e per ciò stesso costituita in posizione processuale antagonista alla domanda di danni, non potevano impedire al giudice di merito di apprezzare l’intero incarto processuale e il complessivo fatto, in particolare ai fini di un giudizio quale quello dell’imputazione causale in questione, in cui ai fatti storici, non inequivoci, dev’essere affiancato un complessivo e sinergico apprezzamento finalistico; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 4.600,00 oltre a 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore