CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1982
Cassazione n. 31330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1982 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 30 gennaio 2020 del Tribunale di Savona che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto all'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello non solo affermato che l'imputato è gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, ma anche che tale circostanza ha agevolato la commissione del reato per il quale si procede in questa sede, che costituisce espressione di una sua accresciuta capacità criminale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il