CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 47557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 16 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Nola, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché il fatto non sussiste e ne ha confermato la condanna in ordine al reato previsto dall'art. 473 cod. pen., rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], depositato presso la Corte di appello di Napoli in data 28 aprile 2023, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per avere la Corte territoriale totalmente omesso di valutare i criteri soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato. Dopo il testo del ricorso e le conclusioni, l'imputato delega il proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], al deposito dell'atto. Segue poi la sottoscrizione dell'imputato e l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore. 3.1 Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione: la ratio delle modifiche normative sul punto è individuata nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione, al fine di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell'atto introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Pertanto, è altresì irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, il conferimento al difensore della delega al deposito del ricorso ovvero l'autenticazione della sottoscrizione del ricorso ad opera di un avvocato cassazionista (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695), non equivalendo essa al rilascio di regolare mandato difensivo (Sez. 6, ord. n. 13862 del 05/03/2018). Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato dal praticante avvocato abilitato [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla relativa annotazione di cancelleria. Ad ogni buon conto, quand'anche fosse stato depositato dal difensore di fiducia specificamente delegato, iscritto altresì nell'albo speciale della Corte di cassazione, ciò non avrebbe reso ammissibile l'impugnazione, in quanto la delega al deposito non è idonea ad attribuirne la paternità al difensore e, quindi, ad integrare lo specifico requisito della rappresentanza tecnica cui la novella legislativa subordina l'esercizio del diritto ad impugnare in cassazione. 3.2 Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011): la novella interviene non già sul diritto ad impugnare, la cui titolarità sostanziale rimane in capo all'imputato, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282). 4. Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen