CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 25337/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria tempestivamente depositata dalla difesa, con motivi nuovi, ed ancora la memoria della parte civile costituita; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in tema di competenza territoriale, non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito alla pag. 4 e segg. della sentenza impugnata, dovendosi gliargomenti proposti a sostegno considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, semplicemente reiterando la doglianza disattesa; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 507 e 603 cod.proc.pen è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità nella ricostruzione della condotta imputata, con concreta descrizione degli elementi costitutivi della stessa; ritenuto come dalla inammissibilità dei predetti motivi consegua l'inammissibilità dei motivi nuovi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile costituita nella misura di euro 2000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile manifattura [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore • Depossi-Nm ts1C,::A.; F.:FtAN Il Presidente