CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14261/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata con cui il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminato il motivo di ricorso, che prospetta l'inidoneità minatoria delle frasi pronunciate dal ricorrente e la conseguente insussistenza del fatto; considerato che sul punto la sentenza impugnata è immune da censure, avendo correttamente fatto applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia, posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri, deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato» (ex multis: Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Rv. 260324 - 01). Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto buon governo di tale principio, affermando la sussistenza di un nesso qualificato tra l'oggetto della minaccia (la dazione di farmaci o l'assicurazione di un posto di lavoro all'interno dell'istituto penitenziario) e la funzione pubblica rivestita dalle persone offese (cfr. f. 4 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così