Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 29403/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata con atto di appello la sentenza resa dal Tribunale di Trento il 28 settembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 206 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 674 cod. pen., commesso in Faedo dal 13 ottobre 2014 sino all'8 giugno 2018, essendo stato l'imputato altresì condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danni liquidati, in via equitativa, nell'importo di 5.000 euro per ciascuna parte civile.

Rilevato che, con provvedimento del 10 gennaio 2024, la Corte di appello di Trento, rimarcata la inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

Considerato che i primi quattro motivi, con i quali, in termini tra loro sovrapponibili, si censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'attenta ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale, all'esito di una compiuta rassegna delle fonti dimostrative acquisite, sia orali che documentali, ha ritenuto configurabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] il reato contestato; è infatti emerso dall'istruttoria che i fumi e le esalazioni che hanno invaso dal 2014 al 2019 l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi affetti da asma bronchiale, sono state causate dall'impianto di riscaldamento a legna dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], alimentato da una stufa a olle, avendo l'imputato continuato a utilizzare tale impianto nonostante fosse ben a conoscenza dei problemi che l'uso ne causava, per cui correttamente l'elemento soggettivo della contravvenzione è stato individuato non nella colpa, ma nel dolo.

Ribadito che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa, peraltro con non infrequenti richiami fattuali, contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfi . ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato che il quinto motivo, con il quale si contesta la sproporzione tra condanna penale e condanna al risarcimento del danno, è parimenti manifestamente infondato, atteso che la commisurazione della pena e la determinazione del danno risarcibile attengono a profili valutativi non coincidenti, fermo restando che, nel caso di specie, il Tribunale ha c:ongruamente motivato (pag. 12-13 della sentenza impugnata) sia l'entità della pena che il quantum del risarcimento.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, dovendo il ricorrente essere altresì condannato alle spese del grado sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata con atto di appello la sentenza resa dal Tribunale di Trento il 28 settembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 206 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 674 cod. pen., commesso in Faedo dal 13 ottobre 2014 sino all'8 giugno 2018, essendo stato l'imputato altresì condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danni liquidati, in via equitativa, nell'importo di 5.000 euro per ciascuna parte civile. Rilevato che, con provvedimento del 10 gennaio 2024, la Corte di appello di Trento, rimarcata la inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. Considerato che i primi quattro motivi, con i quali, in termini tra loro sovrapponibili, si censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'attenta ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale, all'esito di una compiuta rassegna delle fonti dimostrative acquisite, sia orali che documentali, ha ritenuto configurabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] il reato contestato; è infatti emerso dall'istruttoria che i fumi e le esalazioni che hanno invaso dal 2014 al 2019 l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi affetti da asma bronchiale, sono state causate dall'impianto di riscaldamento a legna dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], alimentato da una stufa a olle, avendo l'imputato continuato a utilizzare tale impianto nonostante fosse ben a conoscenza dei problemi che l'uso ne causava, per cui correttamente l'elemento soggettivo della contravvenzione è stato individuato non nella colpa, ma nel dolo. Ribadito che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa, peraltro con non infrequenti richiami fattuali, contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfi . ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato che il quinto motivo, con il quale si contesta la sproporzione tra condanna penale e condanna al risarcimento del danno, è parimenti manifestamente infondato, atteso che la commisurazione della pena e la determinazione del danno risarcibile attengono a profili valutativi non coincidenti, fermo restando che, nel caso di specie, il Tribunale ha c:ongruamente motivato (pag. 12-13 della sentenza impugnata) sia l'entità della pena che il quantum del risarcimento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, dovendo il ricorrente essere altresì condannato alle spese del grado sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il
Sentenza Cassazione n. 29403/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris