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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1986

Cassazione n. 03510/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1986 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 28 novembre 2023 il Tribunale di Palermo ha dichiarato irricevibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non presentata secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

L'adito Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato, quindi, in data 5 marzo 2024 non luogo a provvedere avverso il proposto ricorso, sul presupposto che l'indicato provvedimento dovesse essere impugnato secondo diverse modalità.

E' stato, infine, presentato ricorso per cassazione in data 28 marzo 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito violazione di legge in relazione all'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 97 D.P.R. n. 115 del 2002, entro venti giorni dalla notizia avuta dall'interessato, e quindi dalla notifica del provvedimento impugnato.

Essendo stato notificato quest'ultimo in data 5 marzo 2024, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il termine del 25 marzo 2024, e non già, come invece avvenuto, il successivo 28 marzo 2024.

Ne consegue l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore DEPOSTATA Il P es ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1986 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 28 novembre 2023 il Tribunale di Palermo ha dichiarato irricevibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non presentata secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'adito Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato, quindi, in data 5 marzo 2024 non luogo a provvedere avverso il proposto ricorso, sul presupposto che l'indicato provvedimento dovesse essere impugnato secondo diverse modalità. E' stato, infine, presentato ricorso per cassazione in data 28 marzo 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito violazione di legge in relazione all'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 97 D.P.R. n. 115 del 2002, entro venti giorni dalla notizia avuta dall'interessato, e quindi dalla notifica del provvedimento impugnato. Essendo stato notificato quest'ultimo in data 5 marzo 2024, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il termine del 25 marzo 2024, e non già, come invece avvenuto, il successivo 28 marzo 2024. Ne consegue l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore DEPOSTATA Il P es ente
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