CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, liquidato in 3.000,00 euro, contesta l'assenza di una valutazione sul punto, che, al contrario, emerge dal complessivo esame del tessuto argomentativo della decisione, con particolare riguardo alla gravità sul piano oggettivo del fatto. Del tutto assertivamente, poi, si sostiene che sarebbe "particolarmente gravoso" il risarcimento per il ricorrente, in quanto in cerca di occupazione; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis -W.16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] l'ere stensore [OSCURATO:PERSONA] arzo Stefo [OSCURATO:PERSONA] - 7 APR2