CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34977/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA diTORINO;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diTorino ha rigettato le istanze aventi ad oggetto l’affidamento in prova al serviziosociale e la semilibertà, presentate da [OSCURATO:PERSONA], detenuto inespiazione della pena di anni otto di reclusione, inflittagli con sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata dalla Corte di appello diBologna il 17/12/2020 e passata in giudicato in data 07/05/2022, per il reato diconcorso in estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso (condannaemessa nel processo originato dall’indagine “Aemilia”, riguardante la “locale dindrangheta” attiva a Cutro e località limitrofe, nonché a [OSCURATO:PERSONA], Parma,Modena e Piacenza; fatt i commessi da marzo 2011 a settembre2022).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del quale deducecumulativamente violazioni ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,per erronea applicazione degli artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975 n. 354, inrelazione all’art. 3 comma 2 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162,convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199, nonché illogicità dellamotivazione, in riferimento agli atti contenuti nel fascicolo. Non sussistono ipaventati collegamenti con la criminalità organizzata, visto che le operazioniindicate dalla DDA non hanno coinvolto il ricorrente, nemmeno indirettamente; iprecedenti penali e di polizia annoverati da [OSCURATO:PERSONA] sono oltremodo risalenti etale è anche il reato la cui condanna è in espiazione, né risultano effettuaticontrolli del soggetto con persone di interesse operativo. Le attività lavorativeindicate dal condannato, inoltre, sono tutte reali e verificate.La proclamazione di innocenza e la stessa gravità del reato commesso,poi, non assumono carattere di decisività, in vista del diniego dell’invocatamisura alternativa; il ricorrente, peraltro, ha preso attivamente parte a tutte lee, infine, è pacifico che i fatti ascritti siano stati interamente accertati, cosìdivenendo impossibile qualsivoglia forma ulteriore di collaborazione.3. Il SostitutoProcuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.I giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici,hanno evidenziato che sussistono all'attualità i collegamenti del reo con lacriminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino, vista la mancatacollaborazione del medesimo con l'autorità giudiziaria, nonché in ragione deicollegamenti con parenti e affini inseriti in tale contesto. Quanto alla semilibertà,il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato la pericolosità sociale di cui è portatoreil soggetto, alla luce della condotta criminosa descritta e del pervicace suoprofessarsi innocente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Secondo quanto già precisato in parte narrativa, viene in rilievo il sopracitato provvedimento di rigetto delle istanze volte alla semilibertà edall’affidamento in prova, adottato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], soggettocondannato per estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. ad anni otto direclusione, con fine pena attualmente fissato ad agosto 2029. Trattasi disoggetto detenuto dal maggio 2022, contiguo - anche se non associato – alsodalizio malavitoso gestito da [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale disorveglianza – nel provvedimento impugnato – ha evidenziato l’assenza dicollaborazione con la giustizia ed il collegamento del condannato con altromafioso, fratello della moglie.L’associazione mafiosa di riferimento – proseguono i giudici disorveglianza - è ancora esistente e operativa, come risulta da recentissimeoperazioni; tali circostanze rendono concreto e possibile il collegamento delricorrente con ambienti mafiosi. [OSCURATO:PERSONA], del resto, non ha mai ammesso gliaddebiti, mentre sua moglie lavora presso una ditta collegata all’associazione dindrangheta (e tale del resto è, secondo il Tribunale di sorveglianza, anche lasocietà che offre lavoro allo stesso ricorrente). In definitiva, il Tribunale disorveglianza ha reputato ammissibile l’istanza, sussistendo l’ipotesi dellacollaborazione impossibile o inutile; ha disatteso le richieste difensive, però, inragione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e a causadel pericolo di ripristino dei precedenti legami, ritenendo anche inidonee leprospettate possibilità lavorative.3. Contrariamente alle deduzioni difensive, l’avversata decisione èsorretta da una struttura argomentativa solida e congruente, oltre che priva dispunti di contraddittorietà. I radicati rapporti con la criminalità organizzatarisultano adeguatamente evidenziati e, sul punto, le asserzioni difensive nonsono idonee a disarticolare la saldezza dell’ordinanza impugnata (questa traescaturigine da elementi di natura oggettiva, quale è il legame familiare dellamoglie del condannato; collima con tale dato, peraltro, la presenza dindranghetisti nelle società che offrono una occupazione lavorativa al [OSCURATO:PERSONA]).Oltre a tali dati – restati privi di smentita, ad opera della difesa – ilprovvedimento reiettivo trae alimento dalla mancata ammissione diresponsabilità, da parte del soggetto (ad onta del fatto che la sentenza inesecuzione abbia dato atto trattarsi di soggetto di particolare caratura criminale,nell’ambito dell’attività estorsiva posta in essere). Né risulta effettuato alcunrisarcimento del danno. L’insieme di tali elementi, in realtà, risulta nonefficacemente contrastato dalle prospettazioni contenute nel ricorso, cosìrisultando non disarticolata la saldezza della decisione impugnata.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]